Cosa si richiede ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione

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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 114)

Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Perugia confermava la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti limitatamente ai delitti di cui ai capi A) e B) così riformando l’assoluzione pronunciata con una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite del loro difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero nonché in relazione alla disposta rinnovazione dibattimentale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per i fatti contestati ai capi A) e B) dell’imputazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla non dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni di uno degli imputati perché acquisite senza consenso della difesa e perché la sopravvenuta morte dell’imputato dichiarante non avrebbe potuto essere ritenuta imprevedibile; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di uno degli imputato perché la stessa Corte di Appello avrebbe illegittimamente valutato la chiamata di correo che, comunque, risulterebbe di fatto priva di riscontri individualizzanti; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso di diverso epilogo rispetto al giudizio di primo grado in quanto, secondo la difesa, la Corte di Appello non avrebbe partitamente valutato tutti gli argomenti che avevano portato alla assoluzione da parte del Tribunale e non avrebbe fornito una giustificazione adeguata e coerente con le risultanze processuali; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio, all’erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti delle più persone riunite e della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche della partecipazione di minima importanza; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 628 comma 3 n. 1, cod. pen., a proposito di fatti di cui altri erano gli autori materiali.

Vedasi su tale argomento: “Il rapporto tra le circostanze e il concorso di persone nel reato: una breve disamina degli artt. 111, 112, 114, 118 e 119 cod. pen.”.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

I ricorsi venivano ritenuti infondati per le seguenti ragioni.

Quanto alle doglianze relative alla eccepita inammissibilità dell’appello del PM, veniva rilevata l’infondatezza ribadendosi a tal proposito che l’ammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisione assolutoria si parametra – come ogni atto di parte – ai criteri indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., ferma restando la necessità di valutare la decisività delle prove e della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria (Sez. 5, Sentenza n. 19730 del 16/04/2019).

Oltre a ciò, era altresì fatto presente che le contestazioni in punto ritenuta responsabilità degli imputati per i fatti contestati ai capi A) e B) dell’imputazione, ad avviso del Supremo Consesso, risultavano essere finalizzate a una inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione previa adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012) stimandosi a tal riguardo decisiva la coordinazione, operata dal giudice di appello, dei plurimi elementi in atti in un organico quadro interpretativo, senza che la medesima Corte territoriale fosse incorsa in errori nell’applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Ciò posto, del tutto infondate risultavano essere, per la Corte di legittimità, pure le doglianze in punto ammissibilità della rinnovazione istruttoria posto che non risultava essere nemmeno implicito il giudizio di indispensabilità di tali atti ai fini della decisione così come parimenti manifestamente infondate erano reputate le doglianze in punto ammissibilità dell’acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni del B. in quanto soggetto deceduto nelle more del processo atteso che, sempre secondo gli Ermellini, da un lato, il motivo del ricorso si appalesava assolutamente generico posto che non si indicava quale fosse stata la causa della morte, quale fosse il collegamento con la pregressa malattia, quale il fondamento scientifico della affermata prevedibilità, dall’altro, l’affermazione della prevedibilità dell’evento morte risultava essere del tutto apodittica e per altri versi disancorata dagli elementi in atti posto che la presenza di una pregressa (e lunga) malattia non implica di per sé la necessità di desumere un imminente e concreto rischio di morte.

Detto questo, medesima sorte processuale seguivano le doglianze in punto mancata presenza di una motivazione rafforzata avendo la disposta rinnovazione dibattimentale legittimato – in relazione alle posizioni di entrambi gli imputati avendo compreso anche l’esame degli stessi – la valutazione dei medesimi elementi oggetto di rinnovazione in senso difforme rispetto al giudizio di primo grado e, quindi, sul punto, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale aveva adeguatamente segnalato la pregnanza di tali elementi, la inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati e la presenza – nella motivazione del provvedimento di primo grado – di un errore metodologico attinente alla valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi a carico.

Precisato ciò, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione stimava infondate le doglianze sollevate in relazione a tale trattamento.

Per la Suprema Corte, invero, risultava essere corretta l’imputazione agli odierni imputati dell’aggravante delle più persone riunite in quanto la compresenza degli autori del delitto rientrava palesemente nella progettazione degli illeciti e quindi sussisteva rappresentazione diretta e piena di tale modalità esecutiva, essendo sussistente, almeno a livello implicito (Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018), l’indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto necessario l’aumento di pena in relazione alla particolare pericolosità dell’imputato (Sez. 2, Sentenza n. 27366 del 11/05/2016) in conseguenza della segnalata correlazione tra pericolosità, modalità dell’azione e precedenti penali, connessa a una sostanziale indifferenza alle sanzioni ricevute tale da evidenziare il carattere ingravescente della pericolosità stessa, così come era allo stesso modo reputato logico e legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi valutabili a favore degli imputati dal momento che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena, fermo restando che, a questo orientamento, per la Suprema Corte, si era correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, l’assenza di congrui profili di meritevolezza, in guisa tale che la relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risultava, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014).

Infine, era reputata manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante della partecipazione di minima importanza visto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso.

Tal che ne deriva che, ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 3, Sent. n. 9844 del 17/11/2015).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, per gli Ermellini, la condotta dei ricorrenti risultava essere consistita nella predisposizione di supporti precedenti, contestuali e successivi alla perpetrazione della rapina che si erano palesemente tradotti nella possibilità di una più agevole realizzazione da parte degli esecutori materiali, rilevandosi al contempo che la circostanza prevista dall’art. 114 cod. pen., non trova applicazione, oltre che nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 112 cod. pen., quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale come appunto avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio atteso che la clausola di riserva “salvo che la legge disponga altrimenti”, contenuta nell’art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l’applicabilità dell’attenuante in presenza di siffatte norme speciali (Sez. 1, Sent. n. 37277 del 23/04/2015), applicate nella fattispecie in esame.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa si richiede ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione.

Difatti, in tale pronuncia, una volta fatto presente che, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso, si afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento.

Tale pronuncia, quindi, anche perché conforme a precedenti emessi dalla Cassazione in subiecta materia, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se sia applicabile (o meno) l’attenuante preveduta dall’art. 114 cod. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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