Le cose, che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, possono essere annoverate tra le cose esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede? Per approfondimenti sul dibattimento consigliamo: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 625, co. 1, n. 7)
Indice
1. La questione: l’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7, c.p. (esposizione a pubblica fede)
La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale della medesima città aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione della cosa alla pubblica fede di due borse custodite nell’autovettura della persona offesa.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva, con riferimento all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, l’inosservanza della legge e vizi di motivazione, essendo, a suo avviso, dato di comune esperienza che qualsiasi cosa lasciata incustodita anche per breve tempo può essere oggetto di repentina asportazione, sicché la comune diligenza conduce notoriamente a portare con sé le borse, sicché il loro abbandono nell’auto, nel caso di specie, era stato dovuto alla comodità del gesto e non a contingente necessità o alla consuetudine richieste dalla norma. Per approfondimenti sul dibattimento consigliamo: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia
Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, omissis, Rv. 283903 – 01), compresi gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, omissis, Rv. 277119 – 01).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le cose, che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, possono essere annoverate tra le cose esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo, compresi gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatta aggravante ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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