Donazione indiretta -Scheda di Diritto

Redazione 02/08/18
Il fenomeno della liberalità, pur trovando la sua espressione tipica nel contratto di donazione di cui all’art. 769 c.c., non si esaurisce in esso, ma si attua attraverso una più ampia serie di strumenti, tutti riconducibili, seppur nella loro eterogeneità, alla categoria degli atti di liberalità.

La problematica relativa all’individuazione dell’oggetto delle donazioni indirette, ha dato sempre luogo a vivaci discussioni sia in dottrina sia in giurisprudenza. È bene precisare che la locuzione “donazione indiretta”, così come quella “donazioni o liberalità atipiche” è una terminologia di comodo: essa non intende rappresentare una categoria giuridica unitaria, ma ha semplicemente uno scopo pratico, quello di applicare a questi atti, stante l’identità dello scopo pur nella loro eterogeneità, una parte almeno delle norme dettate per la donazione. Vari, infatti, sono i mezzi alternativi alla donazione – riuniti dalla dottrina, a fini di unità concettuale come “donazioni indirette” – con i quali può realizzarsi, in concreto, il medesimo scopo economico di quest’ultima, ossia larricchimento altrui privo di corrispettivo.

La donazione indiretta non è definita esplicitamente dal legislatore, tuttavia, come si legge in alcune relazioni relative ai diversi progetti del terzo libro, due articoli del codice civile vi si riferiscono (artt. 737 e 809 codice civile). In particolare, l’art. 809 codice civile individua una serie di atti diversi dalla donazione contrattuale, utilizzati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.

L’art. 809, 1°comma, codice civile stabilisce che le liberalità risultanti da atti diversi dal contratto di donazione sono sempre soggette alle regole dettate in tema di revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, oltre a quelle sulla riduzione in caso di lesione della quota di legittima.

L’art. 737, 1°comma, codice civile attrae nel perimetro della collazione le donazioni indirette, fatta salva l’eventuale clausola di dispensa.

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Inquadramento giuridico

Si ha donazione indiretta, quando il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona utilizzando atti che hanno una causa diversa da quella della donazione.

Si fanno rientrare in tale categoria, ad esempio: il contratto a favore del terzo, l’intestazione di beni a nome altrui, il mandato irrevocabile, il contratto di società, il negozio di fondazione e l’atto di dotazione, la rinunzia, l’adempimento del terzo, la delegazione, il negotium mixtum cum donatione, il comodato, l’assunzione di garanzia per debiti altrui e l’accollo interno di debiti altrui, i c.d. atti materiali come ad es. la costruzione su fondo altrui con propri materiali, i trusts, la comunione legale dei beni.

Se dunque, come sopra detto, lo scopo mirato dal legislatore è di ordine pratico e consiste nell’applicazione a questi atti, vista l’identità dell’effetto economico prodotto, di una parte delle norme dettate per la donazione contrattuale, si tende ad inquadrare tali atti, quando effettivamente utilizzati per realizzare l’altrui arricchimento, come liberalità atipiche laddove l’atipicità risiede nel modo in cui l’intento liberale si realizza, mentre tipico resta l’atto utilizzato, o più semplicemente come liberalità diverse dalla donazione.

In assenza di una definizione legislativa, la dottrina si è fatta carico del suo inquadramento dogmatico, attribuendo a tali atti una propria autonomia concettuale. Tale risultato è stato raggiunto da alcuni, attraendo la donazione indiretta nel più ampio genus del negozio indiretto, figura assai discussa, studiata soprattutto dalla dottrina tedesca, che per prima ha teorizzato l’esistenza di possibili divergenze tra il risultato economico di certi negozi e la loro configurazione giuridica. Altri autori negano che il negozio indiretto costituisca una categoria giuridica, poiché il raggiungimento dello scopo ulteriore non costituisce che un motivo, estraneo al contratto e alla sua causa e, come tale, giuridicamente irrilevante.

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