Patrocinio a spese dello Stato e la richiesta del difensore di distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.c.

Redazione 13/02/20
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico che garantisce il diritto del cittadino non abbiente che sia coinvolto in un procedimento giurisdizionale (civile, penale, amministrativo, contabile, tributario) ad ottenere la difesa a spese dello Stato. Tale diritto trova la sua fonte di rango costituzionale nell’art. 24, comma 3, Carta Costituzionale che assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge ordinaria realizza poi i casi (ad es. entità del reddito) e le modalità (ad es. documentazione necessaria) per accedere al patrocinio a spese dello Stato, e tale disciplina nel nostro ordinamento è compendiata nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (d’ora in poi, per semplicità DPR) dedica una sua intera parte – Parte III – al “Patrocinio a spese dello Stato”; in particolare, mentre il Titolo I contempla le “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato”, i Titoli successivi dettano disposizioni particolari relativamente al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

Ambiti di applicazione dell’istituto 

L’art. 74 DPR statuisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

La disposizione stabilisce altresì che è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Come si evince dalla prima lettura, la disposizione “separa” il processo penale dagli altri processi e ciò si spiega in ragione delle peculiarità proprie di tale tipo di processo che saranno compiutamente illustrate nel prosieguo (per un excursus storico sulla summa divisio tra processo penale e altri processi in materia di gratuito patrocinio v. Corte cost., sent.  19 novembre 2015, n. 237).

L’attività stragiudiziale esercitata non è contemplata fra le ipotesi di accesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. sez. II, 23 novembre 2011, n. 24723). In applicazione di tale orientamento la Suprema Corte ha affermato “che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo” (da ultimo v. Cass. civ. sez. VI-2, ordinanza 30 giugno 2017, n. 16308; nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pesaro sez. I, 5 marzo 2016).

Si tratta di orientamento non pacifico (contra Cass. pen. sez. IV sent.,6 novembre 2007, n. 46764; Cass. pen. sez. IV, sent. 21 maggio 2008, n. 30040); in particolare, i sostenitori della tesi avversa respingono la considerazione in forza della quale la domanda di ammissione al patrocinio è da ritenersi attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l’assistenza difensiva non sono rimborsabili.

La questione di particolare importanza

La Seconda Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione della questione di massima, di particolare importanza, concernente la compatibilità o meno tra l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la richiesta del difensore di distrazione, in proprio favore, delle spese legali ex art. 93 c.p.c.

Volume consigliato

Guida al patrocinio a spese dello stato

Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al decreto 16 gennaio 2018 (G.U. 28 febbraio 2018, n. 49), di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’opera è una guida di sicura utilità per Avvocati e Magistrati.Per i primi, soprattutto per i giovani, i compensi del patrocinio a spese dello Stato costituiscono parte importante dei guadagni e la principale preoccupazione è quella di intendere gli indirizzi seguiti dal singolo ufficio giudiziario. Per i secondi il patrocinio è un complesso intricato di norme il cui esito interpretativo coincide spesso con la liquidazione di parcelle anche importanti.Il testo consente l’immediata individuazione dell’informazione desiderata, anche grazie alla formulazione di quesiti cui si garantisce una soluzione operativa. I tanti riferimenti giurisprudenziali e le rassegne di massime che completano i singoli capitoli evidenziano le “best practices” da seguire, sia in sede di presentazione dell’istanza di ammissione sia in sede di decisione sulla stessa, nonché in materia di liquidazione dei compensi.Il formulario presente a fine testo propone modelli di istanze e provvedimenti giudiziali. Le formule sono disponibili anche in formato editabile e scaricabile alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it grazie al codice riportato in coda.Santi Bologna, Magistrato ordinario in servizio con funzioni di giudice presso la prima sezione penale del Tribunale distrettuale di Caltanissetta.Docente, ad incarico, nella materia del diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna “Kore” nell’anno accademico 2017-2018.

Santi Bologna | 2018 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Sentenza collegata

98929-1.pdf 367kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento