A cura dell’Avv. Umberto Caldarera, Consigliere AODV231.
La Corte di Cassazione con una pronuncia chiara e concisa chiarisce le modalità di costituzione dell’ente e di nomina del difensore nel procedimento ex D.Lgs. 231/2001, sulla scorta di alcuni principi già consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
1. La costituzione dell’ente
In particolare, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 33041 del 28/05/2015 evidenzia come, a norma dell’art. 39 D.Lgs. 231/2001, l’ente che voglia partecipare attivamente al giudizio è tenuto a depositare preventivamente una dichiarazione di costituzione che rappresenta il “mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell’imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l’eventuale conflitto di interessi derivante dall’essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
La norma in esame, ricorda la Corte sempre sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite, prevede che la costituzione dell’ente “si articola in due fasi, autonome anche se complementari l’una all’altra: una relativa all’atto di costituzione in giudizio, ossia alla forma con la quale l’ente dichiara di voler partecipare al giudizio; l’altra – invero presupposta – concernente il conferimento della procura speciale al difensore per costituirsi e per sottoscrivere il relativo atto”. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
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2. Il rappresentante legale della persona giuridica
L’art. 39 prevede anche che l’ente partecipa al procedimento penale tramite il proprio legale rappresentante, salvo che lo stesso sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo attribuito all’ente.
Il legislatore ha dunque previsto un divieto assoluto di rappresentare l’ente in tale eventualità, funzionale ad evitare una situazione di conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione obiettiva ed insanabile di conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta del modello organizzativo adottato, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. (Cass. sez. VI n. 41398 del 19/6/2009)
L’esistenza del conflitto di interessi è dunque presunta iuris et de jure dall’art. 39 e, conseguentemente, la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto.
In tali circostanze l’ente che voglia partecipare al giudizio è tenuto a nominare un nuovo legale rappresentante oppure un procuratore ad litem, con poteri limitati alla sola partecipazione al giudizio, ma, in quest’ultimo caso, dovrà essere posta particolare attenzione ai poteri che vengono conferiti allo stesso.
Come si è visto, infatti, l’ente partecipa al procedimento tramite tale soggetto, il quale dovrà pertanto essere investito di tutti i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in ordine all’oggetto del giudizio e non solo – come nel caso esaminato dalla pronuncia in esame – del potere di nominare avvocati.
Sicché, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi poiché proposti in quanto la costituzione in giudizio da parte delle due società era avvenuta tramite soggetti privi del necessario potere rappresentativo, come già statuito dalla Corte Territoriale.
La sentenza ha il pregio di chiarire in poche righe i diversi passaggi e incombenti necessari per consentire all’ente di partecipare al giudizio, passaggi che nella pratica sono a volte sottovalutati o trattati con troppa superficialità. Potrebbe interessarti anche: La responsabilità dell’ente da reato e la costituzione di parte civile
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