Il cottimo fiduciario è una forma particolare di contrattazione, limitata ai casi di urgenza e ai lavori e/o acquisizione di beni o servizi di modesta entità, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento
Se il contratto, quindi, costituisce il mezzo normale mediante il quale le amministrazioni pubbliche pervengono agli acquisti, alle vendite, all’esecuzione di lavori, la legge di contabilità consente anche, in presenza di determinate circostanze, che l’amministrazione pubblica possa provvedere ad assicurare direttamente i servizi di cui abbisogna per il mezzo di propri organi.
Il vantaggio di tale metodo sono la snellezza della procedura e la tempestività nell’esecuzione del servizio e, possibilmente, del relativo pagamento.
La esecuzione dei lavori con tale sistema, può avvenire, di solito, in due forme:
in amministrazione;
per cottimi fiduciari.
Nella prima ipotesi, il funzionario responsabile competente, impiega direttamente gli operai, provvede all’acquisto dei materiali e quant’altro occorrente all’esecuzione del lavoro, oltre a predisporre la compilazione dei relativi preventivi di spesa.
Nel caso di cottimo fiduciario, sistema oggetto del presente lavoro, il medesimo funzionario, sotto la sua responsabilità, affida ad un soggetto idoneo (cottimista) l’esecuzione dei lavori in tutto (cottimo totale) o in parte (cottimo parziale), dietro corresponsione di un corrispettivo prestabilito.
Il cottimo fiduciario rientra nella fattispecie delle cosiddette “procedure negoziate”, dicitura con la quale nel nostro sistema giuridico viene indicato il metodo di scelta del contraente che ovvia alla procedura dell’evidenza pubblica attraverso avviso di gara.
Le modalità procedurali da seguire nell’espletamento del cottimo fiduciario si estrinsecano, sostanzialmente, mediante gara informale, con l’interpello diretto di ditte precedentemente individuate, seguita da trattativa privata.
Le procedure negoziate si concludono, comunque, con la stipulazione del relativo contratto che andrà ad impegnare le parti contraenti e che, ogni qual volta coinvolgano un’amministrazione pubblica, deve essere redatto per iscritto.
La stipulazione del contratto, invece, può assumere tre forme:
forma pubblica, a mezzo di notai;
forma pubblico – amministrativa, a mezzo di pubblici ufficiali roganti;
forma privata, a mezzo di obbligazioni stese in calce al capitolato e sottoscritta dal contraente; atto separato di obbligazione firmato dal contraente; corrispondenza, se l’altra parte sia una ditta commerciale; scrittura privata sottoscritta dalle parti.
In linea generale i contratti che coinvolgono una P.A., vengono stipulati in forma pubblica amministrativa, tra il dirigente competente e la controparte, con l’ausilio del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
I contratti che derivano da una trattativa privata, inoltre, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche attraverso una scrittura privata, sottoscritta dall’offerente e dal funzionario rappresentante dell’Amministrazione.
Rientrando, pertanto, il cottimo fiduciario nella “famiglia” della trattativa privata, si ritiene che anche contratto derivante da questa procedura possa essere stipulato nella forma della scrittura privata e, quindi, senza l’intervento del Segretario comunale: è una mera facoltà dell’Amministrazione optare per una o per l’altra forma di stipulazione.
Per quanto sopra è possibile che il regolamento dei contratti preveda, ad esempio, che il discrimine per la opzione tra una o l’altra forma di stipulazione, sia costituito dall’importo contrattuale, e stabilisca, pertanto, il criterio di scelta nel valore economico del contratto.
Con riguardo, invece, alla circostanza della registrazione del contratto di cottimo, si evidenzia che le scritture private non autenticate, sono soggette a registrazione in caso d’uso, se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Quando, pertanto, il contratto di cottimo, ha ad oggetto una prestazione di servizi, come nel caso di esecuzione di lavori, e pertanto soggetta all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, può applicarsi la procedura sopra riportata.
I soggetti, inoltre, titolati a richiedere la registrazione sono:
le parti contraenti, in caso di scritture private non autenticate;
i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
Quanto sopra esposto, comunque, pur tenendo conto delle differenti modalità di esecuzione, non intende assolutamente declassificare l’istituto della registrazione di un atto che, specificamente in caso di contratto stipulato da una pubblica amministrazione, rappresenta un adempimento di indiscusso rilievo. La registrazione, infatti, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi data certa di fronte ai terzi.
Avv. Maria Grazia Toppi Arch. Giuliano Morelli
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