Covid-19: le novità del d.l. n. 23/2020 in tema di sospensione dei versamenti per imprese e lavoratori autonomi

di Maurizio Villani e Federica Attanasi

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Sospensione di versamenti tributari e contributivi di imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato. – 3. Circolare 9/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e osservazioni conclusive. – 4. Quadro sinottico.

 

  1. Considerazioni introduttive

Il Decreto Legge n. 23/2020c.d. “Decreto liquidità imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica Covid-19, ha disposto anche specifiche misure tributarie che impattano sui termini dei versamenti previsti per imprese e lavoratori autonomi (con sede o domicilio nel territorio dello Stato), in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Invero, il predetto decreto, all’art.18 (al fine di permettere alle aziende di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica), ha esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mese di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato per oltre il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta 2019.

Oggetto del presente elaborato è, dunque, l’articolo 18 del suddetto DL, rubricato“Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, che specificamente prevede:

“1. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) all’imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) all’imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020,a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L’Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

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  1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi di imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello stato

Enucleata la norma oggetto del presente contributo, occorre a questo punto rilevare che da un’analisi della stessa, emerge inequivocabilmente come in un momento di grave emergenza sanitaria ed economica, il Governo abbia inteso ridisegnare anche il calendario dei versamenti tributari e contributivi di imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato. Pertanto, con il presente paragrafo saranno forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei suddetti versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Ebbene, l’art.18 del D.L. n.23/2020, nel disciplinare la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali, ha previsto:

  1. per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi uguali o inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta;
  2. nonché per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020,e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  3. e ancora per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31.03.2019 (quindi, a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi);

la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini:

  • dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • dei versamenti in autoliquidazione dell’Iva;
  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente.

Inoltre, ai sensi del co.5 dell’art.18 cit., sono stati, altresì, sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, i versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 9/E/2020 del 13 aprile scorso ha precisato che non è stata prevista la sospensione dell’Iva in quanto potenzialmente questi enti ne sono esclusi, ma potrebbero essere debitori di imposta con riferimento agli acquisiti intracomunitari. Nell’ipotesi, invece, di eventuale attività commerciale (non prevalente) esercitata dai suddetti enti, la Circolare ha rinviato ai parametri dettati per le imprese dai commi 1 e 3 dell’art.18 cit..

Una speciale disciplina è stata, invece, prevista dal co. 6 dell’art. 18 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali è stata stabilita, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto precedente periodo d’imposta 2019.

In sostanza, con l’art. 18, il legislatore ha disposto per una vasta platea di imprese e lavoratori autonomi, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, delle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale (che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta), dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo al ricorre di specifiche condizioni.

Tanto chiarito, in merito alla ripresa della riscossione, è di fondamentale importanza rilevare che, ai sensi del co.7 dell’art.18 cit., i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 e che, inoltre, non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

Inoltre, il comma 8 dell’articolo 18 cit. stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, così come individuati dagli artt. 8, co. 1, del DL n. 9/2020 e 61, co. 2, del DL 17 n. 18/2020), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’art. 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili, a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

E ancora, occorre rilevare che il co.9 del citato articolo prevede, invece, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, forme di cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali. Più specificamente, l’Inps, l’Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, comunicherà ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applicherà con riferimento ai soggetti di cui all’art. 62, c. 2 D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

  1. Circolare 9/e/2020 dell’agenzia delle entrate e osservazioni conclusive

Da un’analisi della norma in esame, emerge inequivocabilmente come la proroga dei termini dei versamenti di aprile e maggio sia fortemente subordinata al fatturato e ai corrispettivi (e non anche ai ricavi e compensi conseguiti, la cui verifica comporterebbe di fatto molteplici complicazioni) registrati da imprese e lavoratori autonomi nel periodo d’imposta marzo/aprile 2019-2020.

Invero, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 9/E/2020 del 13 aprile 2020: “in base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile”.

Alla luce di tanto, quindi, in ordine alle possibili modalità di reperimento dei dati, occorre indagare sulla nozione di “fatturato”, che deve essere intesa con le fatture emesse a fronte di operazioni effettuati ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA e richiede una verifica di quelle emesse e registrate nei mesi di marzo e aprile 2019 e specularmente nei mesi di marzo e aprile 2020.

Di fatto, la verifica del fatturato semplifica certamente il riscontro da parte dei contribuenti, come anche la fatturazione elettronica facilita il compito per l’Agenzia delle Entrate che, per l’ultimo comma dell’articolo 18, dovrà confermare agli enti Inps e Inail l’esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione.[1]

Sul punto, si ricorda che le fatture emesse devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Parimenti per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione che si riscontra con la trasmissione telematica dei corrispettivi dei dati dall’Agenzia delle Entrate o con la registrazione nel registro dei corrispettivi per i periodi in cui non era o non è partita la predetta procedura telematica.

A tal proposito, si ribadisce che la stessa Agenzia delle Entrate con la citata Circolare ha chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. In sostanza, la data da prendere a riferimento è, dunque, quella di effettuazione dell’operazione che:

  • per le fatture c.d. immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero;
  • mentre per la fattura c.d. differita è la data dei DDT (documento di consegna che coincide con la effettuazione della operazione) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha inteso chiarire che ai fini della sospensione dei versamenti tributari e contributivi prevista dal c.d. “Decreto Liquidità”, dovrà essere valutata rispettivamente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020) e del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). Inoltre, è stato rilevato che, ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, sarà necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura differita, ai fini dell’imputazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, rileverà la data dei documenti di trasporto.

Le imprese e i professionisti dovranno, quindi, verificare l’andamento del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 in confronto agli stessi mesi dello scorso anno, per rinviare i versamenti di aprile e maggio. La riduzione del fatturato (del 33% ovvero del 50%) si farà per «competenza» e cioè in base al momento di effettuazione dell’operazione, ma tale scostamento produrrà i sui effetti sulla «cassa», e cioè nel mese in cui i tributi devono essere versati[2].

La circolare ha, altresì, specificato che con riferimento ai contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato dovrà essere eseguita solo con riferimento ai mesi di marzo e aprile.

L’Agenzia ha confermato, per di più, che potranno beneficiare della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole ancorché rientranti nei redditi fondiari. Invero, secondo l’Agenzia, “non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA”.

Infine, si ribadisce, che la Circolare in merito alla sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali, ha chiarito che la sospensione dei versamenti si applicherà anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga oltre all’attività istituzionale anche un’attività commerciale, ma per quest’ultima attività occorrerà rispettare le condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

 

  1. Quadro sinottico

Di seguito si riporta la “Tabella di Sintesi” delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti, pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate con la Circolare 9/E/2020 del 13 aprile 2020.

 

 

Soggetti

 

Condizioni

 

Oggetto della sospensione

 

Ripresa della riscossione

 

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.

 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile  e maggio 2020:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

– imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

 

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

 

Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.

 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

– imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

 

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

 

Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019.

 

Non previste

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;

– imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

 

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

 

Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

 

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente).

 

Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a 50 milioni di euro.)

 

Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile e maggio 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile  e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

 

 

 

 

 

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

 

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’imp Voluresa.

 

Non previste

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile  e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

 

Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020.

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Note

 

[1] Crf., “IlSole24ore” del 10 aprile 2020.

[2] Cfr. “Il Sole24Ore” del 15/04/2020.

Avv. Villani Maurizio

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