Crediti da erogazione di prestazioni farmaceutiche: possono considerarsi transazioni commerciali? Si applicano gli interessi moratori? La dibattuta questione

Ordinanza III Sez. Civ. n. 33674/2019 dell’11 aprile 2019, depositata in cancelleria il 18 dicembre 2019.

Riferimenti normativi: art. 5 D.lgs. 213/2002; D.P.R. 371/1998; art. 1284 c.c.

Precedenti giurisprudenziali: Cass. Civ. 11/10/2016 n. 20391; Cass. Civ. 28/02/2017 n. 5042 e Cass. Civ. 10/04/2019 n. 9991.

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La questione

La III Sez. civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 33674/2019 oggetto di disamina, chiede l’intervento delle Sezioni Unite affinché venga chiarita la controversa questione in tema di qualificazione della fonte giuridica dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie pubbliche e private.

In particolare, si tratta di stabilire se il rapporto giuridico intercorrente tra i suddetti soggetti possa essere ricondotto all’istituto della transazione commerciale e se, conseguentemente, ai crediti derivanti dall’assistenza farmaceutica possa essere applicato il saggio d’interessi moratori disposto dal d.lgs. 231/2002.

La vicenda

La questione trae origine dal ricorso presentato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta avverso la sentenza del 20/06/2019 della Corte d’Appello di Caltanissetta che, respingendo l’appello da questa proposto, aveva confermato l’accoglimento della domanda della Farmacia B. volta alla corresponsione di interessi moratori per prestazioni farmaceutiche, ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Il Giudice territoriale aveva ritenuto applicabile il succitato decreto (di recepimento della direttiva europea in materia di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali) alle prestazioni farmaceutiche, qualificando quest’ultime come accordi negoziali, con conseguente applicabilità, ai crediti derivanti, di un saggio d’interesse moratorio, dunque ben più alto del normale saggio d’interesse legale.

Vieppiù, nonostante l’art.11, rubricato “norme transitorie e finali”, del d.lgs. 231/2002, prevedesse espressamente che le disposizioni in esso contenute fossero inapplicabili a contratti conclusi ante 8 agosto 2012, il Giudice di merito aveva considerato la normativa in oggetto più favorevole al creditore farmacista rispetto a quella degli accordi collettivi nazionali per le farmacie pubbliche e private, contenuta nel D.P.R. 371/1998, e come tale legittimamente applicabile al caso di specie.

Il ricorrente si doleva, pertanto, dell’erronea applicazione al caso di specie della disciplina in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, nella misura in cui la fonte dei rapporti tra SSN e farmacie fosse stata ricondotta, dal Giudice di merito, ad un accordo negoziale.
Lamentava, altresì, l’inapplicabilità al caso concreto degli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, perché espressamente preclusi per i contratti ante 8 agosto 2002, censurando la scelta del Giudice territoriale di applicarli comunque, quale regime di maggior favore per il creditore.

 

Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte si sofferma sul ricostruire la qualificazione giuridica della fonte del rapporto intercorrente tra farmacista, pubblico e privato, e Aziende Sanitarie, rinvenendo in seno suo un contrasto giurisprudenziale non ancora sopito.

Il contrasto giurisprudenziale

Un primo orientamento pone in rilievo la procedura di accreditamento, mediante la quale le farmacie private, dotate di requisiti minimi e uniformi, possono ottenere la qualifica di erogatore del servizio farmaceutico ex art. 8 del D.lgs. n. 502/1992.

L’accreditamento viene disciplinato autonomamente da ogni Regione in regime di potestà legislativa concorrente, dovendosi queste attenere in particolare ai principi delineati negli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, ed è riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio.
La procedura, composta di tre fasi (autorizzazione, accreditamento e accordo) si conclude con un negozio che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regio Decreto n. 2440/1923, deve farsi in forma scritta a pena di nullità.

Viene rilevato che, un siffatto accordo, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni farmaceutiche dietro corrispettivo del SSN a favore dell’utente finale, è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c., e che, pertanto, possa essere ascritto al paradigma della transazione commerciale, con conseguente applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 231/2002 ai crediti nascenti dopo l’8 agosto 2002 (in tal senso Cass. 11/10/2016 n. 20391).

A diverse conclusioni è pervenuta altra parte della giurisprudenza di legittimità, laddove, esaminando l’art. 7 del d.lgs. 231/2002, ha sostenuto che tale norma vada intesa come disciplina dell’atto e non del rapporto, per cui, per poter applicare la normativa in materia di ritardi nei pagamenti, bisogna tener presente non i fatti che si verificano durante il rapporto d’impresa, ma la fonte costitutiva del rapporto.
Secondo tale impostazione, dunque, il rapporto tra farmacie private ed Ente erogatore ha la sua origine non in un negozio ma nel regolamento, emanato con il DPR n. 371/1998 , che ha reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale. Così dispone l’art. 48 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, secondo il quale gli accordi collettivi nazionali, a cui sono equiparate le convenzioni che le unità sanitarie locali stipulano con le farmacie private ai fini dell’erogazione dell’assistenza farmaceutica, si perfezionano solo con l’emanazione del decreto presidenziale di esecutività.

Pertanto, gli interessi moratori non possono trovare ragion d’essere in siffatte tipologie di rapporti giuridici (Cass.  28/02/2017 n. 5042 e Cass. 10/04/2019 n. 9991).

Riflessioni conclusive

Le Sezioni Unite sono così state chiamate a pronunciarsi definitivamente sulla questione.

E’ evidente che non si potrà trascurare, ai fini del decidere, la finalità pubblica di garanzia del diritto alla salute che il rapporto tra Aziende Sanitarie e farmacie, pubbliche e private, mira a conseguire.
Si dovrà tenere, altresì, conto che il servizio di assistenza farmaceutica, sebbene ancorato a logiche imprenditoriali, anche serventi al contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario, sia sempre soggetto ad una vigilanza stringente della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, al rispetto di precipui obblighi e doveri scaturenti da leggi e regolamenti.

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Camilla Cellupica

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