Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Redazione 15/07/20
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L’articolo 125 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, per effetto delle modifiche apportate presso la Camera dei deputati, anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del decretolegge n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Più in dettaglio, il comma 1 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Nel corso dell’esame presso la Camera, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, previsto dall’articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019. La richiamata norma, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Scopo esplicito della norma è di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il comma 2 individua le spese agevolabili. Si tratta in particolare delle spese per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta (comma 3) è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007. Nel corso dell’esame presso la Camera è stato chiarito che esso non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (di cui agli articoli 61 e 109 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Ai sensi del comma 2, sono compensabili, tramite versamento unitario (F24), tra l’altro, i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; – all’imposta sul valore aggiunto; – alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; – ai contributi previdenziali; – ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-bis, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

Il comma 4 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto.

Il comma 5 abroga il previgente credito d’imposta per la sanificazione, di cui l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 e all’articolo 30 del decreto-legge n. 23 (conv. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40). Si valuti l’opportunità di precisare se siano salvi gli effetti medio tempore prodotti dalla disposizione abrogata. Si ricorda che l’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha concesso un credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro. Si affida (comma 2) alle norme di rango secondario, più precisamente a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, non emanato) il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. Successivamente l’articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020 – all’esame della Camera al momento di redazione del presente lavoro – ha incluso nel predetto credito di imposta, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, anche gli oneri relativi all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate 9/E del 13 aprile 2020, che ha operato un coordinamento con i chiarimenti già contenuti nei precedenti documenti di prassi.

Si valuti l’opportunità di precisare se siano salvi gli effetti medio tempore prodotti dalla disposizione abrogata.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell’intervento, il cui onere è pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020: ad esso si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 (norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione del vigente credito d’imposta per la sanificazione (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 120 del provvedimento in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

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