Credito ereditario: l’azione per l’adempimento pro quota
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27417 depositata il 20 novembre 2017, è intervenuta nell’ambito bancario-creditizio, affermando che il singolo coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota. Infatti, il debitore non può eccepire il mancato consenso degli altri coeredi; le eventuali controversie insorte fra le parti devono essere risolte nell’ambito del giudizio di divisione.
In passato, in giurisprudenza si era affermato che anche i crediti ereditari rientrassero nella comunione e, pertanto, il singolo coerede nulla poteva ricevere prima della divisione (negoziale o giudiziale). Tale orientamento, peraltro, si discostava dalla tesi maggioritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, affermando che i crediti ereditari sono diversi dai debiti e non sono ripartiti in modo automatico pro quota. Da ciò discende la qualità di litisconsorti necessari dei coeredi nell’ambito dei procedimenti di accertamento e adempimento dei crediti ereditari (cfr. SSUU sentenza n. 24657/07).
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Il ragionamento della Suprema Corte
Nell’ordinanza può leggersi che “ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso,
potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.“
Pertanto “ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.“
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