Il debitore deve provare il fatto estintivo, il creditore, solo il credito

Il creditore è tenuto solo a provare l’esistenza di una valida pretesa creditoria. Grava sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo del credito.

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Il creditore che agisce è tenuto solo a provare l’esistenza di una valida pretesa creditoria. Grava sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo del credito. La costituzione in mora del debitore interrompe i termini di prescrizione del credito. Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

Tribunale di Trapani – sentenza n.664 del 14-10-2024

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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale di Trapani il 14.10.2024 ha emesso la sentenza n.664 resa ex art.281-sexies c.p.c., in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario, opposto per carenza di prova scritta, per mancata produzione della intera serie degli estratti conto, per mancata prova dell’avvenuta comunicazione dell’esercizio dello ius variandi, per presunta prescrizione del diritto di credito per decorso termine decennale tra la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario ed il ricorso per l’emissione del d.i., per presunta applicazione di tassi oltre soglia. Per approfondimenti su questi temi, consigliamo il volume La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette, che ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.

FORMATO CARTACEO

La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette

Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.Al fine di fornire una panoramica completa sul credito in generale, l’opera si articola con un’introduzione che descrive la nozione del credito con la gestione bancaria e le seguenti due parti distinte:- Prima Parte: in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici relativi al rapporto bancario e finanziario, alle aziende di credito e alle varie tipologie dei contratti bancari e finanziari;- Seconda Parte in cui sono stati esaminati gli strumenti di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, con la valutazione delle pratiche commerciali scorrette.Particolare attenzione è stata posta alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ABF e ACF), nonché a quelle di vigilanza delle operazioni di investimento.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA.

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2. Il creditore è tenuto a provare il proprio valido diritto di credito. Il debitore, il fatto estintivo del credito


Il Tribunale trapanese, ha chiarito che il creditore che agisce per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare l’esistenza della causa causans del proprio credito. La sentenza ha ritenuto soddisfatta tale condizione mediante la produzione a) del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, completo di tutte le condizioni contrattuali; b) dei contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d’azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo al creditore opposto; c) la certificazione ex art. 50 T.U.B.; d) gli atti di costituzione in mora. È invece esclusivo onere del debitore opponente provare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533).

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3. La costituzione in mora del debitore interrompe i termini di prescrizione del credito


La sentenza ha affrontato l’eccezione del debitore di prescrizione del diritto di credito per decorso termine decennale tra la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario ed il ricorso per l’emissione del d.i.
Il Tribunale siciliano ha ritenuto non prescritto il credito, essendo stato provato l’invio da parte del debitore ingiunto, della costituzione in mora dello stesso a mezzo raccomandata a/r.
È stato inoltre rigettata l’eccezione del debitore opponente, della mancata sottoscrizione da parte dello stesso e della relativa raccomandata, non essendo stato contestata la correttezza e l’indirizzo a cui le missive sono state inviate. La sentenza chiosa per una conseguente presunzione di conoscenza da parte del debitore destinatario.

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Silvana Mascellaro

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