E’ indiscusso che la crescita cronologica di un figlio è legata, inevitabilmente, al potenziamento delle sue esigenze: vitali, sociali e culturali.
La Cassazione ben conscia di tali dinamiche del ciclo vitale dell’individuo, in special modo dei figli in crescita, con la sentenza 8927/2012 rileva che “le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione” confermando i precedenti orientamenti (400/2010) – necessità proporzionate alla crescita – e (Cass. 10119/2006) legittimità di revisione, senza particolare dimostrazione, anche in assenza di condizioni migliorative patrimoniali dell’onerato.
Gli ”Atti di Legge della Famiglia” non menzionano i ‘diritti dei genitori’, ma di responsabilità genitoriali e diritti filiari:
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dovere di assicurare loro il benessere psico-fisico;
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mantenere costanti contatti e consentire rapporti con gli altri membri della famiglia;
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decidere solo ed esclusivamente nell’interesse del figlio (non del genitore);
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prendere atto anche delle predisposizioni e desideri dei figli;
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preservarli da eventuali danni, inclusa la violenza endofamiliare;
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rassicurarli della loro presenza in ogni frangente quotidiano.
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