Il criminal profiling: strumenti e limiti nell’ordinamento italiano

Il criminal profiling, o profilazione criminale, è una tecnica investigativa utile nelle indagini svolte dalle forze dell’ordine, originariamente sviluppatasi negli Stati Uniti nel corso degli anni 50[1], ha l’obiettivo di delineare il profilo psicologico e comportamentale di un autore di reato, tale tipologia di strumento è stato reso celebre dalle attività investigative dell’FBI e progressivamente si è diffuso anche in Europa, Italia inclusa, trovando il campo di applicazione nei reati violenti.
È un processo complesso e talvolta controverso, nel contesto delle indagini penali, il criminal profiling  contribuisce certamente al restringimento del campo dei sospetti, offrendo agli investigatori indizi utili sulle caratteristiche personali, abitudini e modus operandi dell’autore del reato, tuttavia, nonostante la sua potenziale utilità, la tecnica in esame è ancora oggetto di grande dibattito, soprattutto riguardo alla sua affidabilità e al suo valore probatorio in sede processuale, per via delle implicazioni legali ed etiche che comporta.

Indice

1. Definizione e tipologie del criminal profiling


Il criminal profiling può essere definito come un insieme di tecniche e procedure attraverso cui si tenta di costruire un profilo psicologico e comportamentale dell’autore di un reato, basandosi sulle dinamiche del crimine commesso. L’obiettivo principale è dunque quello di determinare le probabili caratteristiche dell’individuo, come l’età, il sesso, la personalità, le abitudini sociali e l’eventuale storia di malattie mentali, definendo l‘identificazione delle caratteristiche del soggetto, in maniera tale da fornire agli investigatori un’immagine più precisa del possibile autore del reato. E’ possibile utilizzare il  profilo creato per prevedere il comportamento futuro del criminale, soprattutto in casi di reati seriali e dare un orientamento alle indagini, restringendo così il campo dei sospettati, indirizzando le risorse investigative verso specifiche categorie di individui.
Il criminal profiling si basa principalmente sui seguenti approcci metodologici:

  • Profilo induttivo[2]: si basa sull’analisi statistica e sui dati relativi ai casi di crimini precedenti, si utilizzano i profili dei criminali già arrestati per costruire un modello che si applica a nuovi crimini simili. Questo metodo è utilizzato soprattutto per i reati seriali, come gli omicidi e le aggressioni seriali, e si basa sulla premessa che esistano schemi comuni di comportamento tra soggetti che commettono crimini analoghi.
  • Profilo deduttivo: si concentra sull’analisi specifica della scena del crimine e delle prove presenti, con questo approccio si cerca di dedurre le caratteristiche del criminale partendo dai dettagli del reato specifico. È un metodo personalizzato e si basa sul comportamento dell’autore durante il perfezionamento del crimine, al fine di ricostruire il suo profilo psicologico.
  •  Profilo Geografico: complementare agli approcci sopra citati, analizza la distribuzione spaziale dei crimini per individuare l’area probabile di residenza o di attività del criminale; tale approccio si basa sulla geografia comportamentale e sulla teoria delle routine, cercando di individuare i luoghi in cui si verificano  i crimini.
  • Profilo Psicologico [3]: mira a costruire un quadro dettagliato della personalità e della motivazione psicologica del criminale, concentrandosi sull’individuazione di fattori quali disturbi mentali, traumi infantili, rabbia repressa e altre caratteristiche psicologiche che possono spiegare il comportamento criminale.
  • Profilo Socioculturale: aspetti legati all’ambiente sociale e culturale dell’autore del reato, considerando fattori come l’ambiente in cui vive, lo status economico, l’educazione, le influenze familiari e sociali, il grado di istruzione, nonché le norme culturali che possono influenzare il comportamento criminale.

2. Applicazione giuridica e pratica del criminal profiling nelle indagini penali


I reati violenti, sono i reati consumati con dolo e violenza, tra cui certamente rientrano i casi di “omicidio” – art. 575 c.p., “sequestro di persona” – art. 605 c.p., “violenza sessuale” – art. 609bis, “rapina” – art. 628 c.p., “lesioni personali – aggravate” – artt. 583 e 585 c.p.[4], ed è proprio in questo contesto che si sviluppa il  criminal profiling , trovando  speciale applicazione negli omicidi seriali: i profiler lavorano a stretto contatto con le forze dell’ordine e spesso partecipano attivamente all’analisi delle scene del crimine e alla raccolta di indizi, attraverso l’analisi delle modalità con cui il crimine viene commesso – come la scelta della vittima, il modo in cui viene trattato il corpo e la frequenza di reiterazione del  reato – gli esperti di criminal profiling possono delineare un quadro della personalità e dello stato mentale del reo. Il profilo geografico, che studia la distribuzione spaziale dei crimini per individuare l’area probabile di residenza del criminale, si è rivelato prezioso nelle indagini di reati seriali e in casi di persone scomparse, in quanto le forze dell’ordine possono combinare i dati sui luoghi dei crimini per calcolare una base operativa del sospettato, aumentando le possibilità di individuarlo.
Tra le applicazioni pratiche del criminal profiling vi sono: 

  • Creazione del profilo del criminale: analizzando le modalità operative del reato, il profiler cerca di identificare modelli di comportamento che possano rivelare informazioni sull’autore.
  • Previsione del comportamento futuro: nei casi di reati seriali, il profiling può essere utilizzato per anticipare i futuri movimenti del criminale, aiutando a prevenire ulteriori reati.
  • Supporto alle indagini: fornendo un’immagine del probabile autore del reato, il profiling permette alle forze dell’ordine di restringere il campo delle ricerche.

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3. Conclusioni


Il criminal profiling si è rivelato nel corso degli ultimi anni, uno strumento inedito nel contesto del diritto italiano, altresì sono presenti certamente delle criticità dal punto di vista dell’applicazione legale.
La maggior parte delle tecniche di profilazione si basa su analisi psicologiche e comportamentali che possono generare un elevato rischio di distorsioni, ad esempio seppur  l’approccio induttivo si basi su dati statistici, il medesimo è stato criticato per l’eccessiva generalizzazione, mentre il profilo deduttivo è fortemente legato all’interpretazione soggettiva del profiler e può portare alla creazione di analisi erronee con la probabilità di ricaduta in stereotipi e pregiudizi di genere, etnici o culturali. In passato, infatti, ci sono stati casi in cui la profilazione ha condotto a errori investigativi gravi, causando l’accusa di soggetti innocenti basata su una cattiva interpretazione dei profili.
Un altro aspetto critico è la mancanza di standardizzazione: non esistono regole rigide o procedure universalmente accettate per eseguire la profilazione, ciò la rende difficile da presentare come elemento di prova.
Dal punto di vista etico, inoltre, l’utilizzo della profilazione solleva interrogativi sulla privacy e sulla discriminazione, la creazione di profili comportamentali e psicologici potrebbe portare alla criminalizzazione preventiva di individui che, pur non avendo commesso alcun reato, presentano caratteristiche simili a quelle del profilo elaborato dagli esperti.
Nell’alveo del diritto italiano, il criminal profiling ha trovato applicazione in indagini complesse, tuttavia, il suo utilizzo giuridicamente è ancora limitato, ove tendenzialmente la giurisprudenza italiana tende ad annoverarlo quale strumento investigativo o come consulenza tecnica di parte, più che come un elemento determinante.
La dottrina italiana rimane divisa sull’accettazione del criminal profiling come strumento probatorio, attraverso dunque il progresso delle tecniche investigative e psicologiche, potrebbe divenire realmente uno strumento strutturato e affidabile, eliminando le  preoccupazioni riguardanti la sua scientificità e l’applicazione pratica nelle aule giudiziarie.
In conclusione dunque la capacità del profiler di fornire un quadro del probabile autore del  reato oltre ad orientare le indagini in modo efficace, accorciandone le tempistiche, dovrebbe avere maggiore validazione scientifica, preservando al contempo i diritti e l’integrità del processo penale all’interno del sistema giuridico italiano.

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Note

[1] Winerman, L. (2004). Criminal profiling: The reality behind the myth. Monitor on Psychology35(7), 66-69.
[2] Magliocca, D. (2019). Profilo criminale. Analisi integrata del luogo del delitto.
[3] Ferariu, P. D. (2018, August). Criminal Profiling in Homicide Offenses. In Proceedings of the 10th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities (pp. 158-162). Scientia Moralitas Research Institute.
[4] Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398) note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931. Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia del 1930. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 10/08/2024).

Alessandra Crinò

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