Crisi coniugale: valido l’accordo negoziale a latere

Chiara Schena 11/07/24
Allegati


Crisi coniugale: con la sentenza n. 18843 del 10-07-2024, i giudici della I Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno chiarito che gli accordi extra-sentenza, o “a latere”, sono intese stipulate dai coniugi durante il divorzio ma non incluse nella sentenza.
Dalla sentenza emerge, con fermezza, come la giurisprudenza tenda a valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi, permettendo loro di stabilire condizioni per la separazione. Tali accordi sono validi se rispettano gli interessi tutelati dal controllo giudiziale.


Per approfondire la tematica trattata nell’articolo consigliamo: Accordi negoziati nel divorzio congiunto: alcuni chiarimenti

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Indice

1. La vicenda


Nel 2023, la Corte d’Appello di Milano ha confermato una sentenza sulla revisione delle condizioni di divorzio tra due ex coniugi. La sentenza originale del 2019 prevedeva un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, un assegno divorzile di €3.500,00 mensili, e un rimborso spese annuo di €16.000,00 per il ménage domestico. Una scrittura privata tra gli ex coniugi aggiungeva un ulteriore contributo mensile di €2.500,00.
Con il figlio divenuto economicamente indipendente e l’ex moglie in una stabile convivenza con un altro uomo, il Tribunale aveva deciso di revocare il contributo di mantenimento del figlio e il rimborso spese, riducendo l’assegno divorzile a €3.000,00 mensili.
La Corte d’Appello ha successivamente confermato questa decisione, sottolineando che non vi era stato un deterioramento del reddito dell’ex coniuge e che la convivenza stabile della moglie con un altro uomo rappresentava un evento rilevante per la revisione delle condizioni economiche.

Corte di Cassazione- Sez. I Civ.- sent. n. 18843 del 10-07-2024

18843_2024_SENTENZA.pdf 3 MB

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2. I motivi del ricorso


Il ricorrente ha impugnato la decisione, lamentando che la Corte d’Appello aveva compiuto un errore interpretativo circa l’art. 9 della legge 898/1970 escludendo l’obbligo economico stabilito dalla scrittura privata. Inoltre, ha contestato la riduzione dell’assegno divorzile, affermando che la Corte non aveva richiesto alla beneficiaria di dimostrare il contributo alla vita familiare, contrariamente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2021.

3. Il principio ribadito dalla Suprema Corte

La Corte Suprema ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ribadendo che le pattuizioni economiche formalizzate in scritture private devono essere considerate nella revisione delle condizioni economiche del divorzio se emergono nuove circostanze.

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4. Crisi coniugale: gli accordi a latere


Gli accordi extra-sentenza, o “a latere“, sono intese stipulate dai coniugi durante il divorzio ma non formalmente incluse nella sentenza.
Da ormai molto tempo, la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare l’autonomia negoziale dei coniugi, consentendo loro di concordare le condizioni per la separazione senza l’intervento diretto del giudice in prima istanza.
Questi accordi sono validi se rispettano gli interessi tutelati dal controllo giudiziale, infatti, gli accordi successivi alla sentenza di divorzio sono legittimi purché non contrastino con l’art. 160 c.c. e si adattino alle nuove circostanze familiari.

5. Conclusioni


In conclusione, se un accordo è valido ed efficace, deve essere preso in considerazione durante la revisione delle condizioni economiche del divorzio ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970. Pur non potendo il giudice modificare direttamente l’accordo “a latere”, quest’ultimo deve influire nella determinazione del nuovo assegno divorzile, tenendo conto dell’obbligo complessivo verso l’ex coniuge stabilito dalla sentenza di divorzio e dagli impegni assunti nell’accordo integrativo.
Infatti, come hanno sottolineato gli ermellini una volta ritenuta la sopra vvenienza di un fatto idoneo  alla revisione deII’a ssegno,  si  [deve] verificare, alla  luce delle Sezioni Unite del 2021, la permanenza del diritto all’assegno divorzile, in  relazione  alla com ponente  perequativo-compensativa, che [deve] essere verificata e quantificata, anche tenendo conto della pattuizione a latere“.

Chiara Schena

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