Crisi d’impresa: al via anche l’Osservatorio

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Indice

1. Funzioni dell’Osservatorio

  • Monitorare la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
  • Verificare l’esito della fase esecutiva e quindi monitorare l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio
  • Ricevere i dati sulla composizione negoziata della crisi di impresa e sulle segnalazioni sui piani di rateizzazione, nonché i quadri informativi relativi agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi previsti dal medesimo Codice. I dati e le informazioni di cui al primo periodo sono forniti dal Tavolo tecnico tra Ministero e Unioncamere, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati.
  • Elaborare i dati di cui sopra e redigere, ogni due anni dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull’efficienza delle misure e degli strumenti monitorati contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente, che contenga una comparazione dei dati relativi all’ultimo quinquennio.

2. Istituzione e composizione dell’Osservatorio

  • a) Due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto
  • b) Due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto
  • c) Un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa
  • d) Un membro designato dalla Banca d’Italia
  • e) Tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
  • f) Un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana
  • g) Un membro designato da confartigianato-imprese
  • h) Un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana

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Codice della crisi d’impresa e legge fallimentare

L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per gli operatori del settore, metabolizzare in questo lasso di tempo tutte quelle disposizioni che, di fatto, rappresentano una vera e propria novità nel panorama concorsuale, sino ad oggi occupato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge sul  sovraindebitamento.Proprio allo scopo di agevolare l’apprendimento delle norme novellate, si è pensato di realizzare un volume in cui metterle a confronto, organicamente e sistematicamente, con le disposizioni ancora in vigore della Legge Fallimentare e sul sovraindebitamento. In definitiva, il lavoro svolto rappresenta un po’ una bussola, con la quale orientarsi e rapportare la disciplina attuale, ormai già appresa, a quella che ci si dovrà apprestare ad apprendere.Giampiero Russotto Dottore commercialista e revisore legale. Curatore fallimentare e commissario giudiziale. Gestore della crisi presso OCRI di Prato e presso l’ OCC dell’ Ordine commercialisti Prato. Iscritto all’Albo del MiSE Esperti per la gestione delle Grandi Imprese in Crisi. Perito e CTU in materia contabile, di anomalie bancarie finanziarie, reati fallimentari, evasione fiscale e tematiche di diritto commerciale sia in sede civile che penale. Docente a contratto di economia aziendale presso l’Università di Firenze, relatore in convegni per enti pubblici e privati.

Giampiero Russotto | Maggioli Editore 2019

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