I criteri di scelta del RPCT e il provvedimento di nomina

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La figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche “RPCT”) è stata istituita con la legge del 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione. Puoi trovare approfondimenti aggiornati alle ultime novità legislative nel volume “La digitalizzazione degli appalti pubblici”.

Indice

1. Chi sceglie l’RCPT?


In particolare, l’articolo 1, comma 7, della legge del 6 novembre 2012, n. 190, dispone che sia l’organo di indirizzo ad individuare, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il RPCT. Nello specifico, si ritiene che un funzionario apicale, quale il dirigente, sia la figura che abbia un’autonomia tale da poter garantire lo svolgimento dell’incarico. Difatti, affidando tale incarico ad una posizione organizzativa, tale figura potrebbe essere influenzata dal suo diretto superiore nello svolgimento dei propri compiti. La nomina di un funzionario apicale può essere effettuata negli enti locali dove non vi è un dirigente. In questi enti di piccole dimensioni, la figura del RPCT può essere ricoperta da un funzionario o anche da una posizione organizzativa. Pertanto, in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, l’incarico può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge[1].
Per quanto concerne, invece, il termine “di ruolo”, lo stesso vuole evidenziare che, di norma, il RPCT debba essere una figura strutturata all’interno dell’amministrazione e che possa garantire un numero di anni congrui per lo svolgimento dell’incarico.
È opportuno, come indica l’Anac, che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi.
Il comma 7 conclude prevedendo che eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Anac.

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2. Criteri di scelta del RPCT


L’incarico, secondo Anac, dovrebbe essere attributo ai dirigenti di prima fascia, o equiparati, in quanto si ritiene che tale figura debba rivestire un ruolo tale da poter garantire libertà di manovra ed essere libero da eventuali influenze. Inoltre, il RPCT dovrebbe avere una conoscenza approfondita dell’organizzazione e del suo funzionamento, oltre ad avere competenze qualificate idonee a svolgere tale ruolo. È importante, in aggiunta, che l’incarico ricada su un dipendente dell’amministrazione che assicura un certo grado di stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, non appare coerente la nomina di un soggetto che si trovi in una posizione di comando, nonché la nomina di un dirigente che provenga da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo, in virtù anche dal rapporto fiduciario. Non dovrebbero essere nominati RPCT, inoltre, quei dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva come, a titolo meramente esemplificativo, l’Ufficio contratti, l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio del personale.
Si può prevedere nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO una procedura di gestione di conflitti di interessi, anche potenziali, del RPCT per casi preventivamente determinati, individuando il soggetto che deve verificare l’eventuale conflitto (di regola il superiore gerarchico) e il possibile sostituto, per il caso concreto in ipotesi, del RPCT tenuto ad astenersi.
Inoltre, vale la pena considerare che la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Alla figura dell’RPCT abbiamo anche dedicato l’articolo “I rapporti del RPCT con altri organi dell’amministrazione”

3. Provvedimento di nomina e durata del RPCT


Il provvedimento di nomina del RPCT deve essere adottato dall’organo di indirizzo e deve indicare il soggetto a cui è conferito l’incarico, la durata dell’incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall’Anac, anche le motivazioni che hanno comportato l’amministrazione a discostarsi da tali orientamenti.
In merito alla durata dell’incarico, è importante sottolineare che la legge non prevede una durata stabilita e, convenzionalmente stabilita in un triennio in coerenza con il ciclo di programmazione, l’incarico dovrebbe avere una durata minima ragionevole al fine sia di garantire la stabilità necessaria per mettere in atto le competenze acquisite, sia di assicurare un criterio di rotazione/alternanza nel ruolo di RPCT.

Note


[1] Atto del Presidente del 20 marzo 2024.

Armando Pellegrino

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