Con la sentenza in esame, la Cassazione riconosce l’esimente del diritto di critica per un articolo divulgato su un sito internet in cui è stato criticato l’operato della magistratura inquirente della DDA di una provincia siciliana e sono state giudicate inadeguate le sue azioni di contrasto al fenomeno mafioso che “affligge” un piccolo paese della regione. Nell’articolo esaminato dalla Suprema Corte, in particolare, alcuni magistrati inquirenti sono stati ritenuti inclini a subire condizionamenti dalla classe dirigente locale, considerata a sua volta soggetta ad infiltrazioni mafiose.
Con la sentenza in esame, la Cassazione afferma che “anche a voler ritenere che le espressioni dell’articolista, pure per il loro carattere allusivo, abbiano contenuto diffamatorio, il connotato di illiceità penale sarebbe giustificato dall’esercizio del diritto di critica, espressione del diritto costituzionalmente garantito di libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost.”
La Suprema Corte si sofferma sul requisito della verità della notizia, da considerarsi – nel caso di esercizio del diritto di critica – “attenuato” rispetto all’esercizio del diritto di cronaca. Ciò in quanto “la critica è per definizione giudizio di valore che non può, come tale, pretendersi rigorosamente obiettivo”. E tuttavia, si legge nella sentenza, “un nucleo di verità è comunque esigibile, in quanto, diversamente la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la veridicità dell’informazione è legata non tanto all’ipotizzata inaffidabilità della classe dirigente, quanto alla persistenza del fenomeno mafioso nel paese siciliano in questione, addebitata “sia pure riduttivamente e comunque in termini affatto opinabili propri della critica” alla pretesa inadeguatezza dell’azione di contrasto della magistratura.
Con tali argomentazioni, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello, che aveva condannato l’autore dell’articolo a € 2.000,00 di multa per diffamazione, ritenendo diversamente che “il fatto non costituisce reato”.
In tema di diritto di critica e giornalismo, si ricorda che la Corte di Cassazione penale, con sentenza del 2 luglio 2007 n. 25138, ha definito la stampa e i mass-media “mezzi di espressione della libertà di opinione che, negli ordinamenti democratici, rappresentano veri e propri cani da guardia della democrazia”, richiamando così la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, nell’affermare il principio di libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, definisce i giornali “watch-dog” della democrazia e delle istituzioni giudiziarie (Corte europea dir. uomo, 6 maggio 2003, n. 48898, in Cass. pen. 2003, 3562).
Valeria Falcone
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