Cronaca, critica e satira

Vinci Paolo 19/11/12
Scarica PDF Stampa
  1. La cronaca come forma qualificata di manifestazione del pensiero

Abbiamo già chiarito che non sono ammissibili limiti alla libertà di manifestazione del pensiero diversi da quelli fondati sulla Carta costituzionale. Si è già messo in evidenza come esistono limiti espressi e impliciti che si appongono con differente intensità all’esercizio della libertà costituzionale di libera manifestazione del pensiero. Il nodo che sembra importante sciogliere è se questi limiti valgono in forma identica per qualunque forma di manifestazione del pensiero, oppure se vi siano forme privilegiate di espressione che non incontrano o comunque incontrano in misura minore i limiti derivanti dalla tutela di altri valori di rango costituzionale. Il tema è quello delle garanzie particolari che gode la libertà di cronaca rispetto alla comune manifestazione del pensiero. Infatti il diritto di cronaca, espressione specifica della libertà d’informazione, consente di attribuire una tutela privilegiata all’attività informativa che per esso si realizza. Il diritto di cronaca consente infatti di invocare a favore di chi lo esercita l’operatività della clausola generale di non punibilità prevista dall’art. 51 c.p. in base al quale “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.

In altri termini, stabilire che la narrazione di determinati fatti oppure la divulgazione di certe notizie costituisce esercizio del diritto di cronaca assume un’importanza fondamentale perché equivale a rendere non punibile l’attività realizzata. In buona parte ciò si spiega con la diversa rilevanza riconosciuta, in termini di sviluppo e crescita sociale, all’attività d’informazione rispetto alla semplice e isolata manifestazione del pensiero (tema della rilevanza sociale dell’attività d’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico). In assenza di definizioni normative certe, risolvere le tensioni tra libertà di espressione e di cronaca ed altri diritti costituzionalmente garantiti è compito interpretativo riconosciuto alla giurisprudenza.

Uno dei limiti più frequentemente invocati rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero è rappresentato dalla tutela dell’onore (protetta anche dal codice penale con la previsione del reato di diffamazione, aggravato dalla circostanza di essere commesso a mezzo stampa o attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche). È interessante vedere come reagisce l’ordinamento nel caso in cui la lesione dell’onore e della reputazione derivi dall’esercizio del diritto di cronaca.

 

2. L’esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca

Si tratta di individuare le condizioni in presenza delle quali l’esercizio del diritto di cronaca assume natura di esimente, operando come causa di giustificazione e impedendo che l’attività informativa sia illecita.

Tra le decisioni che hanno dato un contributo essenziale al tema c’è la sentenza della Corte di cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 (nota come il decalogo del giornalista). Il pregio della decisione è nell’indicazione puntuale dei diversi requisiti che legittimano l’esercizio del diritto di cronaca: in particolare si tratta della utilità sociale dell’informazione (interesse pubblico alla conoscenza), della verità della notizia (oggettiva o putativa) nonché della forma civile nella esposizione dei fatti e nella loro valutazione (continenza).

É bene precisare che i criteri dettati dalla Cassazione non riguardano l’esercizio del diritto di cronaca in generale, ma soltanto i casi in cui questo – attraverso la diffusione di notizie o informazioni – possa ledere diritti della personalità altrui. Diversamente dovremmo ritenere non legittima la cronaca rosa (“il gossip”), attesa la mancanza di utilità sociale delle notizie in questione.

 

3.1 Utilità sociale dell’informazione

Il primo requisito individuato dalla sentenza della Cassazione è l’utilità sociale dell’informazione, individuata dalla giurisprudenza con diverse terminologie (interesse pubblico, di rilevanza sociale, di oggettivo interesse sotteso alla divulgazione delle notizie). A tal proposito mancano nella sentenza elementi utili per chiarire il significato dell’espressione. In generale possiamo ritenere conforme alla utilità sociale la divulgazione di fatti o notizie che rispondano all’interesse della collettività a essere tenuta al corrente su particolari aspetti dell’organizzazione sociale, su fatti di costume sintomatici ed in generale su fatti o eventi che possono contribuire alla formazione dell’opinione pubblica.

In assenza di indicazioni da parte del legislatore, assume utilità l’impostazione che attribuisce rilevanza sociale alle notizie ed alle informazioni attinenti all’area del comportamento e del pensiero che esula dalla sfera della riservatezza personale. Particolare la posizione dei personaggi pubblici per i quali la soglia della riservatezza tende ad abbassarsi. Come segnala la giurisprudenza, quando una persona ha un ruolo socialmente rilevante, “anche il suo operato come soggetto privato interessa il pubblico, nella misura in cui esso possa avere attitudine a incidere pregiudizievolmente sull’esercizio delle sue funzioni e/o sulla istituzioni che egli rappresenta” (T. Roma, 28.9.1993).

C’è un’altra condizione che consente di considerare legittimo l’esercizio del diritto di cronaca e concerne l’attualità delle informazioni diffuse. In realtà l’attualità può essere considerata un elemento integrante del requisito dell’utilità sociale: il carattere dell’utilità sociale può infatti riconoscersi all’attività informativa solamente laddove essa soddisfi un interesse attuale del pubblico alla conoscenza della notizia.

 

3.2 La verità dei fatti narrati

La seconda condizione in presenza della quale la divulgazione di fatti lesivi dell’altrui onore e reputazione può considerarsi espressione lecita del diritto di cronaca è rappresentata dalla verità dei fatti narrati, in linea con l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti che la legge n. 69 del 1963 impone al giornalista.

Per il corretto esercizio del diritto di cronaca si richiede l’esistenza di una sostanziale corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati: sarà compito del giornalista non solo l’approfondimento della verità della notizia acquisita attraverso l’esame, il controllo, la verifica dei fatti a cui essa si riferisce, ma anche e soprattutto la dimostrazione e la prova della cura e delle cautele poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità sostanziale dei fatti (C.pen., 14.12.1993, n. 2173).

Punto nodale, in relazione alla verità della notizia, ruota attorno all’impiego che il giornalista fa delle fonti e al loro attento e rigoroso controllo, garantendo un accertamento del fatto che non dovrà mai essere omesso “né per il convincimento proprio o della pubblica opinione della verità della notizia o per esigenza della speditezza dell’informazione” (C.civ., 20.8.1997, n. 7747).

Una questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza riguarda l’esistenza di fonti informative privilegiate che eventualmente dispensino il giornalista dall’onere dell’esame, del controllo e della verifica dei fatti. La casistica sul punto è estremamente ampia e non sempre coerente. Se in generale è riconosciuta speciale autorevolezza alle informazioni derivanti da atti dell’autorità giudiziaria o da documenti ufficiali provenienti da Stati esteri, svariate perplessità sono state sollevate rispetto all’attendibilità dei dispacci delle agenzie giornalistiche, rispetto ai quali si registrano decisioni che richiedono “in ogni caso” la loro puntuale e diligente verifica specialmente se non sussistono ragioni particolari di urgenza”. Ci sono anche decisioni più elastiche: “I dispacci di agenzia giornalistica, se notoriamente qualificata, costituiscono fonti di particolare autorevolezza, alle quali non può che imputarsi una presunzione di verità ove non sia possibile al giornalista o al direttore responsabile controllarne la fondatezza in tempi compatibili con l’esigenza di una informazione tempestiva” → T. Messina, 13.2.1988.

Un profilo ampiamente analizzato nella sentenza del 1984 riguarda la completezza della verità. I giudici hanno sostenuto che “la verità dei fatti non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato”.

La verità incompleta è pertanto in tutto equiparata alla notizia falsa.

 

3.3. La forma civile dell’esposizione

La terza condizione che assicura il legittimo esercizio del diritto di cronaca è rappresentata dalla cd. continenza, consistente nella forma civile dell’esposizione, tale da non eccedere lo scopo informativo che si vuole conseguire e da risultare improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

L’accertamento del rispetto di questa condizione si rivela estremamente complesso e non suscettibile di generalizzazioni, perché è connotato da un notevole grado di discrezionalità. Il decalogo del giornalista ha evidenziato una serie di subdoli espedienti che costituiscono altrettante forme di offese indirette e impediscono il corretto esercizio del diritto di cronaca.

In primo luogo è criticato l’uso del cd. sottinteso sapiente cioè l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le percepirà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale o comunque in una accezione sfavorevole nei confronti della persona cui sono riferite. Tra le varie tecniche di sottinteso sapiente il più insidioso è l’uso delle virgolette.

In secondo luogo si criticano gli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti o giudizi, che sebbene riguardanti persone e situazioni estranee alla vicenda considerata, ma che per il contesto in cui sono inseriti finiscono per essere intesi come riguardanti persone ben determinate. Ancora viene condannato il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specialmente nei titoli, che accompagna notizie neutre o comunque di scarso impatto, allo scopo di suggestionare i lettori più superficiali e indurli a recepire non il contenuto della notizia quanto la sua presentazione. Infine, si condannano tutte le insinuazioni più o meno velate (“non si può escludere che…).

 

4. Le peculiarità dell’intervista

Dobbiamo verificare il caso del giornalista che diffonda dichiarazioni altrui lesive della reputazione di soggetti terzi, cioè se l’intervista goda della scriminante prevista per il diritto di cronaca. La giurisprudenza non ha proposto soluzioni univoche. Cercando di sintetizzare le diverse posizioni espresse in merito, un primo orientamento particolarmente restrittivo afferma che il giornalista, nel riportare le dichiarazioni dell’intervistato, anche attraverso l’impiego delle virgolette, dovrebbe assicurare l’effettiva rispondenza al vero delle circostanze da questi riferite, così da evitare che il mezzo di informazione si tramuti in una sorta di “cassa di risonanza” delle offese alla reputazione altrui (T. Roma, 24.9.1991). L’orientamento qualifica la pubblicazione delle dichiarazioni rese “veicolo tipico di diffusione della diffamazione” cui il giornalista parteciperebbe trasformandosi appunto in una cassa di risonanza.

Una seconda linea giurisprudenziale, di segno opposto a quella ora riferita, ritiene invece che nell’intervista sarebbe configurabile l’esimente putativa del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo e non tanto dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’intervistato, quanto dalle caratteristiche e dalle qualità del soggetto intervistato, idonee a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni (C. pen., 16.1.1995, n. 1618).

Questo indirizzo interpretativo sposta l’analisi sul piano dell’interesse pubblico ad essere informati. In base a questa lettura, nel caso di intervista a persona nota, per il giornalista sarebbe sufficiente attenersi fedelmente alle dichiarazioni riferite dall’intervistato, riportandole in maniera integrale, per evitare la responsabilità penale. In questi casi il giornalista non farebbe da cassa di risonanza ma da “fedele testimone”, in posizione distaccata e imparziale, rispetto a fatti di interesse per la collettività.

Il contrasto interpretativo ha imposto l’intervento risolutivo delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno di recente razionalizzato la materia, con specifico riguardo al problema delle interviste (C. pen, 30.5.2001, n. 37140). Il tratto più innovativo della sentenza in esame è quello di ritenere che il contestuale rispetto dei requisiti della verità, dell’utilità della notizia, della continenza, non possa essere richiesto in forma generalizzata, essendovi casi in cui l’interesse sociale della notizia si riveli di un’importanza tale da prevalere sugli altri due. È quello che accade quando per esempio una dichiarazione di per sé diffamatoria proviene da un personaggio che occupa una posizione di rilievo nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica e culturale e, per questo suo ruolo, crea di per sé la notizia, “indipendentemente dalla veridicità delle affermazioni e dalla continenza formale delle parole usate”. In questi casi l’intervista, anche se lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa l’interesse della collettività all’informazione.

I giudici hanno individuato una griglia di principi per orientare gli operatori della comunicazione e delimitare l’ambito di liceità dell’intervista. Tre sono le principali guide-lines: il rilievo pubblico del personaggio e la credibilità delle sue dichiarazioni, desunti dalla notorietà e dall’affidabilità dello stesso; l’imparzialità del giornalista che deve assumere la prospettiva del terzo osservatore dei fatti; l’argomento dell’intervista e il contesto generale in cui viene rilasciata.

Particolarmente chiara sul punto la massima di Cass. pen. n. 613 del 2002: «In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, l’esimente del diritto di cronaca, quale scriminante a favore del giornalista che pubblichi un’intervista ritenuta offensiva della reputazione altrui, implica due condizioni interdipendenti: a) la notizia deve consistere nel fatto stesso delle dichiarazioni dell’intervistato, fedelmente riferite, senza che possano essere, sul piano genetico, in alcuna misura influenzate dall’intervistatore e, sul piano funzionale, strumentali ad una opinione del giornalista che le divulga; b) l’interesse sociale della notizia deve concernere la particolare qualificazione dell’intervistato nel riferire fatti a sua conoscenza, o nel manifestare la propria opinione, in misura da giustificare l’esonero da responsabilità del giornalista dal controllo di veridicità o dalla censura delle espressioni incontinenti».

 

  1. Libertà d’espressione e diritto di critica

Secondo un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente perché il primo non consiste nella narrazione di meri fatti, bensì nell’espressione di un giudizio, o più genericamente, di un’opinione che come tale “non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti” (C. pen., 3.7.1993, n. 6493). I giudizi critici o le opinioni personali non possono dunque essere valutati in base al parametro della verità oggettiva.

Del resto comune a cronaca e critica è il fondamento costituzionale del loro esercizio, rinvenibile nell’art. 21 Cost. Vi sono comunque altre norme costituzionali che implicitamente richiamano o presuppongono il diritto di critica: gli artt. 18 e 49, che riconoscono alle associazioni la titolarità di un diritto di critica in quanto essenziale alle attività di propaganda che costituiscono attività funzionali all’esistenza dei gruppi associati; l’art. 19, poiché le libertà di propaganda e di proselitismo costituiscono un autonomo ma essenziale aspetto della libertà di coscienza e di culto; infine l’art. 33 poiché la libertà di creazione artistica e di ricerca scientifica necessariamente contengono in sé il diritto di comparare criticamente le altrui creazioni o elaborazioni.

Come operano rispetto al diritto di critica le condizioni di liceità già esaminate con riguardo al diritto di cronaca? Tutti concordano sulla applicabilità della scriminante dell’interesse pubblico e sociale della critica stessa. Il requisito della verità dei fatti pone problemi più complessi. Se non avrebbe alcun senso pretendere che la critica sia rigorosamente veritiera posto che una critica obiettiva è una contraddizione in termini (la critica non può che essere fondata su una interpretazione soggettiva dei fatti), è pure vero che la critica dovrebbe per lo meno avere un contenuto di veridicità nel senso di riferirsi ad un fatto storicamente vero o a un evento realmente accaduto. Le pronunce dei giudici ritengono infatti che l’argomentazione critica non possa prescindere dalla verità dei fatti che ne costituiscono il logico presupposto. Di recente, i giudici della Cassazione con la sentenza n. 24509 del luglio 2006 ha confermato che l’esimente del diritto di critica non può prescindere dalla verità dei fatti sui quali le opinioni e i giudizi critici si vanno ad innestare, fatti in rapporto ai quali la critica assume una funzione strumentale in una duplice prospettiva: da un lato il fatto può costituire il presupposto obiettivo sul quale viene formulato il giudizio critico sulle persone coinvolte e in questo caso il fatto assume un valore sintomatico; dall’altro può costituire lo spunto per una speculazione critica di più ampio respiro, assumendo così un valore esemplificativo.

 

Il diritto di critica presenta profili di problematicità non solo con riguardo alla scriminante della verità ma anche alla cd. continenza. La giurisprudenza, pur avendo sostenuto che anche il diritto di critica si debba esprimere nel rispetto del limite della continenza espositiva, intesa come uso di modalità espressive corrette e misurate, ha altresì consentito che dello stesso criterio sia fatta una interpretazione più elastica in particolari circostanze, per esempio la critica politica durante la competizione elettorale. Il limite della continenza del linguaggio va comunque inteso in senso dinamico ed aggiornato “in funzione della diffusa devalorizzazione, nel contesto sociale, dell’uso di espressioni dai toni oggettivamente marcati o coloriti che ha ampliato il limite della tollerabilità segnato dalla coscienza sociale” (T. Milano, 15.4.2004). Ciò non vuol dire che la critica politica si possa risolvere in attacchi gratuiti di natura personale, diretti a colpire la sfera morale del soggetto e a screditarlo. Questo tipo di argomentazione (argumentum ad personam) è quella suggerita da Schopenhauer, come ultimo stratagemma da utilizzare nell’arte di ottenere ragione [“quando ci si accorge che l’avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi, oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall’oggetto della contesa (dato che lì si ha la partita persa) al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona”].

 

  1. Satira

Tra le varie forme di espressione del pensiero si colloca anche la satira che si propone di raccontare la realtà attraverso la burla, l’esagerazione, l’estremizzazione dei fatti, il paradosso, suscitando l’ilarità dei destinatari del messaggio. La satira è una manifestazione del pensiero che affonda le sue radici nella storia dell’uomo e delle istituzioni, è una potente quanto antica forma di controllo sociale (“la musa infetta”) che cerca di rappresentare le debolezze della società e dei potenti attraverso un linguaggio caustico, mordace, spesso duro, seppure sempre temperato dall’ironia. “La satira è il banco di prova di ogni democrazia, essendo il riconoscimento della sua liceità un elemento sintomatico del modo di concepire il sistema politico, e segnatamente, i rapporti, autorità-libertà in una data collettività” (T. Roma, 26.2.1997).

La giurisprudenza ha ritenuto di individuare il fondamento costituzionale dell’esercizio del diritto di satira non solo nell’art. 21 ma anche nell’art. 9 (sviluppo della cultura) e nell’art. 33 che tutela il messaggio artistico di cui la satira è espressione (in linea di principio non esistono i limiti propri dell’attività informativa).

Le condizioni di liceità → il criterio della rilevanza sociale della satira è individuato su due indici essenziali: la notorietà della persona cui il fatto esposto in maniera umoristica si riferisce e un nesso di pertinenza tra il fatto riferito e la sfera pubblica della persona nota. Un limite cd. interno deriva dalla stessa natura della satira che non deve assumere l’informazione come obiettivo primario, perché in tal caso dovrebbe soggiacere ai limiti propri del diritto di cronaca (evidentemente ci si riferisce alla critica satirica lesiva della reputazione altrui).

Il limite cd. esterno è rappresentato dalla continenza espositiva. Sul punto la giurisprudenza è piuttosto divisa: una parte sostiene che alla satira, quale espressione artistica caratterizzata da un linguaggio non convenzionale, non soggetto a schemi razionali, non possa applicarsi il metro consueto della correttezza dell’esposizione. Altra parte ritiene comunque che la satira (che non sarebbe altro che una forma di critica caratterizzata da particolari mezzi espressivi) non sfugga al limite della continenza per cui non potrebbe essere invocata la scriminante dell’art. 51 per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Se ne deduce in definitiva che la satira non può tradursi in diritto al libero insulto, travalicando il limite della correttezza del linguaggio e del rispetto della dignità umana (T. Trento, 26.1.1999).

Vinci Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento