Col decreto 4 agosto 2023, n. 109, (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023) il Ministero della Giustizia individua ulteriori categorie dell’albo dei CTU e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, dettando i requisiti per l’iscrizione all’albo, come pure la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, c. 4, disp. per l’attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’art. 24-bis, dalla riforma cd. Cartabia.
Indice
- 1. L’intervento della riforma Cartabia sull’albo dei CTU
- 2. Contenuto dell’albo
- 3. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
- 4. La speciale competenza tecnica
- 5. Domande di iscrizione
- 6. Sospensione e cancellazione volontaria
- 7. Tenuta albi ed elenco nazionale
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1. L’intervento della riforma Cartabia sull’albo dei CTU
L’art. 13, c. 4, delle disposizioni per l’attuazione del codice di rito civile ha previsto che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto coi Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, devono essere stabilite le ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione all’albo e i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione, pertanto il decreto n. 109/2023, oltre a disciplinare il trattamento dei dati personali e la fase transitoria, ha dettato disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale, individuando:
- le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione,
- i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione,
- le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria,
- i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo,
- i contenuti dell’elenco,
- le modalità informatiche di tenuta di albo ed elenco.
2. Contenuto dell’albo
Nell’albo sono comprese le categorie indicate nell’allegato A del decreto stesso, coi relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si
applica la tabella di equipollenza di cui all’allegato B. Per ogni consulente, nell’albo sono indicati:
- la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- il titolo di studio conseguito;
- l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
Possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola cogli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale, mentre per le
professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla CCIAA o a una delle associazioni professionali inserite nell’elenco ex art. 2, c. 7, l. n. 4/2013, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
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4. La speciale competenza tecnica
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno 5 anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno 2 delle seguenti circostanze:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno 5 anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
5. Domande di iscrizione
Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva:
- la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
- le generalità e l’indirizzo pec;
- la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, e sul processo e sull’attività del CT;
- il curriculum scientifico;
- l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla CCIAA in cui è iscritto;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, o l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola cogli obblighi di formazione professionale continua, indicando i crediti conseguiti, e gli obblighi contributivi e previdenziali;
- l’attività professionale svolta, con riguardo a quella degli ultimi 5 anni;
- la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
- l’impegno a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo pec e ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede entro 180 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
6. Sospensione e cancellazione volontaria
Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a 9 mesi. E’ possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell’arco di un quadriennio. Il CT può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.
7. Tenuta albi ed elenco nazionale
Gli albi e l’elenco nazionale dei CT operano solo in modalità informatica. L’elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
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