Il Tribunale di Ferrara (Sentenza 31 maggio 2023, n. 406), pur omologando le condizioni di separazione proposte dalle parti, si è espresso in senso negativo in ordine alla contemporaneità tra la domanda di separazione e di quella di divorzio, così dichiarando improponibile la domanda intesa ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In contrasto con la pronuncia resa dal Tribunale di Milano (Sezione IX, Sentenza 5 maggio 2023, n. 3542).
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Indice
1. Il principio della delega
Richiamando il principio di delega di cui all’art. 1, comma 23, lett. bb), legge n. 206/2021, nonché la nuova formulazione dell’art. 473-bis. 49 c.p.c., 1° comma, il Tribunale ha osservato che la circostanza che il legislatore delegante abbia impiegato i termini “ricorrente” e “convenuto” e abbia posto il criterio di prevedere l’autonomia dei diversi capi della sentenza e di specificare la decorrenza dei relativi effetti (fra cui quelli relativi all’assegno di separazione e a quello di divorzio) risulta indice della volontà di circoscrivere l’istituto del cumolo fra i due giudizi solo a quelli di natura contenziosa.
2. La tesi della praticabilità del cumulo per il solo rito contenzioso
Per il Tribunale di Ferrara, il legislatore delegato, quando ha previsto che la domanda di divorzio possa essere proposta “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale”, intendendosi per tali il ricorso introduttivo e la comparsa di risposta di cui agli artt. 473- bis.12 e 473-bis.16, ha “ribadito” l’opzione per il solo rito contenzioso, e ciò trova ulteriore conferma nel fatto che l’art. 473- bis.51, pur mutuando dalla disciplina contenziosa quanto al contenuto del ricorso congiunto e alla documentazione che deve esservi allegata, non contiene richiamo alcuno all’art. 473.bis 49.
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3. Nessuna indicazione dalla Relazione Illustrativa
Ulteriormente, per il Tribunale, nessun elemento in favore del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio può essere ricavato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo ove, nella parte dedicata al commento dell’art. 473-bis. 49, si è precisato che la domanda di divorzio potrà essere decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso di un anno (e non anche di sei mesi che è la tempistica del procedimento consensuale) dalla comparizione delle parti di fronte al giudice della separazione.
4. La finalità del cumulo
Nella relazione al D.lgs. n. 149/2022 si è affermato che la funzione della norma che consente il cumulo dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi è quella di ottenere un risparmio di “energie processuali” tenuto conto che le due domande, e la relativa attività istruttoria da compiere, contengono sovente aspetti equivalenti e sovrapponibili. Per il Tribunale l’esigenza di risparmio di energie processuali non è ravvisabile nei procedimenti di separazione consensuale che vengono definiti in un breve lasso temporale, strettamente necessario al deposito del ricorso, alla celebrazione dell’udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (ora giudice delegato) e alla pronuncia del decreto di omologa (ora sentenza). L’eventuale adozione del cumulo comporterebbe, per l’effetto, un allungamento dei tempi di definizione dell’unitario procedimento (di separazione e divorzio) non potendo prescindersi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dal decorso del termine di almeno sei mesi dalla prima udienza di comparizione, nonché dalla fissazione di una nuova udienza destinata alla verifica della mancata riconciliazione medio tempore.
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