Cumulo materiale di pene per reati ostativi e non

Redazione 22/07/02
di Alberto Marcheselli

I provvedimenti sotto riportati si occupano di una questione di notevole rilevanza pratica. Vengono cumulate in un provvedimento del Pubblico Ministero pene per reati di cui all’art. 4 bis, primo gruppo, e pene per reato non qualificato.
Il soggetto non collabora con la giustizia, né si trova in una delle situazioni equiparate. E’ pacifico che, ai fini della ammissibilità del permesso premio, egli debba aver espiato prima tutta la pena per il reato ostativo. E’ prassi costante, nel quadro del favor rei, che si ritenga espiata prima, nel caso di cumulo, la pena per il reato ostativo.
Il punto controverso è: oltre alla pena per il reato ostativo, il condannato deve espiare anche l’eventuale quota di pena prevista dalla legge sulla pena per il reato non ostativo ?
Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, con il provvedimento sotto riportato, risponde positivamen-te al quesito, sulla base della motivazione che, ad altrimenti opinare, dal fatto della riunione delle pene in un provvedimento di cumulo, dipenderebbe un regime differenziato rispetto a quello della espiazione di pene non cumulate. Poiché il fatto della emissione del provvedimento del Pubblico Ministero è un dato estrinseco e non relativo alla valutazione della pericolosità sociale o l’evoluzione penitenziaria del condannato, non ne risulterebbe giustificato alcun corollario che comporti né un trattamento sanzionatorio migliore, né un trattamento deteriore per il condannato.
Tale impostazione, pienamente coerente al dato sistematico e in linea con la portata dei principi co-stituzionali relativi alla materia, appare decisamente convincente, ancorché in apparente contrasto con la massima della Corte di Cassazione (relativa alla materia della semilibertà, ma comunque ri-levante nella fattispecie per l’identità della questione) riportata in calce.
Il tema sarà con tutta probabilità oggetto di fecondi sviluppi

 

N. R.G.P.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA
DI NUORO
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l’istanza proposta da:
**** nato in detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro in esecuzione provvedimento di esecu-zione pene concorrenti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino in data 28.1.1997 (condanna ad anni 20 e mesi 2 di reclusione decorrenza 15.10.1993 fine pena 22.6.2013);
volta ad ottenere un permesso premio per recarsi presso i propri familiari;

OSSERVA

Il **** ha in esecuzione un provvedimento della Procura Generale presso la Corte d’Appello di To-rino che cumula più sentenze di condanna e determina la pena da scontare in anni 20 e mesi 2.
Tra le condanne in esecuzione vi è quella pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino che, in data 21.3.1996 condannava il detenuto alla pena di anni 10 e mesi 2 di reclusione per i reati di associa-zione finalizzata al traffico di stupefacenti e per acquisto, commercio e detenzione di stupefacenti;
Il cumulo comprende, dunque , un reato ostativo di cui alla prima parte dell’art. 4 bis O.P.
Per valutare l’ammissibilità dell’istanza occorre considerare se, operando il cosiddetto scioglimento del cumulo, sia possibile considerare interamente espiata la pena relativa al reato ostativo.
Atteso che il **** ha espiato effettivamente circa 7 anni e otto mesi ai quali vanno aggiunti i 540 giorni di liberazione anticipata che, ai sensi dell’art. 54 O.P., si considerano espiati, la pena già scontata ammonta a 9 anni e due mesi circa.
In considerazione di ciò si può agevolmente affermare l’inammissibilità della presente istanza per-ché, da un lato, non risulta interamente espiata la pena relativa al reato ostativo per il quale è stata inflitta al **** la condanna ad anni dieci di reclusione (cfr. sentenza di condanna Tribunale di Tor-tona del 5.4.1995 confermata in appello), dall’altra anche ammessa l’espiazione del reato ostativo e quindi applicabile il meccanismo dello scioglimento del cumulo ( vedi Corte Cost.19.7.1994 n.361) non risulta espiato il quarto della pena inflitta per gli altri reati.
Occorre considerare, infatti, che il meccanismo del c.d. “scioglimento del cumulo” consente di uni-formare il trattamento tra coloro che sono condannati per più reati tra i quali vi è un reato ostativo senza che la possibilità di accesso ai benefici sia in qualche modo condizionata dalla sussistenza o meno del cumulo materiale o giuridico; diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l’applica-zione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall’esecuzione delle singole condanne, con l’ulteriore in-congruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l’asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l’interessato.
Proprio questa esigenza di uniformità di trattamento consente di sostenere che, in caso di sciogli-mento del cumulo per l’esistenza di un reato ostativo, la quota di pena espiata che consente di supe-rare l’ostacolo del 4 bis O.P. non può essere considerata anche ai fini della integrazione della quota di cui all’art. 30 ter co. 4 lett b) o c) (il quarto di pena o i dieci anni).
Operando diversamente , infatti, si otterrebbe un effetto sbilanciato a favore di chi sconta un cumulo rispetto a chi sconta titoli separati realizzando una nuova sperequazione (di segno opposto) che il sistema dello scioglimento del cumulo mirava ad eliminare.
L’uniformità di trattamento tra le due situazioni (unicità di titolo esecutivo- pluralità di titoli esecu-tivi) impone che, nel caso in esame, oltre alla pena relativa al reato ostativo sia espiata la quota pena relativa al reato comune: così infatti avviene per coloro che espiano più condanne con soluzione di continuità.
In conclusione occorrono, per accedere al beneficio richiesto, i dieci anni per il reato ostativo (asso-ciazione finalizzata al traffico) ed il quarto della pena prevista per gli altri reati.
VISTI gli articoli 30, 30 bis, 30 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario

DICHIARA INAMMISSIBILE

l’istanza di concessione di breve permesso presentata dal detenuto;

DISPONE che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato, tramite la Direzione dell’Istituto Penitenziario, all’interessato con l’espressa avvertenza, per quest’ultimo, della facoltà spettantegli di interporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza con di-chiarazione resa entro 24 ore dalla comunicazione.

Nuoro, 18.6.2001

IL CANCELLIERE
Dr. P.Ticca IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Dr. Andrea De Magistris

Cass. Sez. I, 14 novembre 2001, n. 45735, Caroppo, in Ced Cass., rv.220374

In tema di misure alternative alla detenzione, qualora trattisi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti in-dicati come ostativi nell’art.4 bis dell’ordinamento penitenziario, deve darsi luogo, per il prin-cipio del “favor rei”, allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quel-la riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarieta’ per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semiliberta’, detto limite dev’essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione.

Redazione

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