Col la sentenza del 15 maggio 2023, il Tribunale di Firenze ha precisato che la riforma di cui al d.lgs. n. 149/22 consente il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi, non collidendo, in tali contesti, col principio d’indisponibilità in materia matrimoniale.
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Indice
- 1. La vicenda
- 2. Il “procedimento su domanda congiunta”
- 3.Il cumulo solo se c’è contenzioso
- 4. L’imprinting della legge delega per le ipotesi consensuale e contenziosa
- 5. La durata dei procedimenti
- 6. Il principio di indisponibilità non è stato superato
- 7. I procedimenti contenziosi
- 8. L’improponibilità della domanda di divorzio
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1. La vicenda
A fine marzo 2023 due coniugi hanno depositato ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto, stabilendo di non aver nulla a pretendere reciprocamente per mantenimento o altro titolo, essendo ambedue economicamente autonomi e non avendo avuto figli. Il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso contestuale per separazione consensuale e divorzio congiunto, quindi, ha assegnato un termine per precisare se intendessero confermare le condizioni della separazione, anche per l’ipotesi di ritenuta inammissibilità della contestuale proposizione di separazione consensuale e divorzio congiunto. Tramite le note i due coniugi hanno confermato di voler addivenire alla separazione alle condizioni da loro concordate.
2. Il “procedimento su domanda congiunta”
È disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022 che, nell’introdurre l’art.473-bis.51. c.p.c., ha previsto un procedimento uniforme per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni, al fine di disporre di un modello per la generalità dei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie. Il Tribunale ha osservato che tale norma non contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece previsto dall’art. 473-bis. 49. c.p.c., il quale consente, ove sia avviato un giudizio contenzioso di separazione personale, la proposizione di domanda di divorzio e delle domande ad essa connesse.
3.Il cumulo solo se c’è contenzioso
Il Tribunale ha ritenuto che la possibilità di cumulo delle domande sia stata riservata dalla legge solo alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti, e ciò in quanto:
· le due discipline (art. 473-bis 49 e 473-bis 51 c.p.c.) sono state tenute distinte dal legislatore,
· l’art. 473- bis. 51 non contiene richiamo al punto 49, pertanto opera il criterio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit,
· la legge delega non contempla indicazione nel senso del cumulo, ma contiene ben distinte indicazioni per i ricorsi congiunti all’art. 1 comma 17 lett. o) e c. 23 lett. hh) e per il cumulo delle domande al c. 23 lettera bb).
4. L’imprinting della legge delega per le ipotesi consensuale e contenziosa
È stato osservato che per il ricorso congiunto la preoccupazione del legislatore era nel senso di dettare una disciplina uniforme, nonché di introdurre una specifica previsione che consentisse alle parti di rinunciare a presenziare, al contempo consentendo la possibilità per le parti di regolamentare i loro rapporti patrimoniali in tal modo ammettendo la possibilità di trasferimenti immobiliari in tutte le ipotesi soggette al rito uniforme. Diversamente, per il cumulo delle domande, la voluntas legis tende a evitare la contemporanea pendenza di due giudizi, quello di separazione e quello di divorzio, con sovrapposizione delle domande e dell’istruttoria, consentendo in tal modo di evitare onerosa duplicazione di attività giurisdizionale, evitando possibili sovrapposizioni di pronunce con potenziali problemi di contrasto di giudicati, oltre che di controversie in fase esecutiva, al contempo contenendo la durata complessiva e il numero dei procedimenti, sia in primo grado sia nei gradi successivi.
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5. La durata dei procedimenti
Mentre l’art. 473-bis. 49 c.p.c. consente un significativo contenimento del tempo necessario per giungere a una definizione delle domande anche accessorie alla separazione e al divorzio, ove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto, si provocherebbe un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito. Difatti, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio.
6. Il principio di indisponibilità non è stato superato
È stato inoltre osservato che il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio assumerebbe portata assai differente nei procedimenti contenziosi e in quelli congiunti:
· nei primi le parti non stabiliscono la regolamentazione delle conseguenze delle rispettive domande, limitandosi a chiedere al Tribunale di procedere alla trattazione e all’istruttoria e quindi di decidere su entrambe,
· nei secondi le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli status e dei consequenziali diritti.
Pertanto, ove si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega, la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Ma la legge delega non contiene alcuna disposizione che manifesti una intenzione del legislatore in tal senso, volta a superare il principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c.
7. I procedimenti contenziosi
In tale contesto il cumulo della domanda di separazione e divorzio e delle domande connesse non contrasta col principio d’indisponibilità, ed è invece funzionale a evitare gli inconvenienti derivanti dalla divaricazione e duplicazione dei giudizi. Questo obiettivo del legislatore si ricava dal fatto che, nonostante il cumulo, la domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e alla decorrenza del termine di legge, per espresso disposto normativo. Depone ulteriormente in tal senso la circostanza che i c. 2 e 3 dell’art. 473 bis 49 c.p.c. disciplinano l’ipotesi in cui le due domande siano proposte separatamente, imponendo il cumulo successivo, tramite il congegno dell’art. 40 c.p.c. o dell’art. 275 c.p.c.
8. L’improponibilità della domanda di divorzio
Secondo il Tribunale il legislatore non ha voluto superare il principio di indisponibilità e, di conseguenza, estendere la regola del cumulo anche ai congiunti. Per l’effetto, è stata dichiarata improponibile la domanda di divorzio, mentre è stata omologata la separazione consensuale, come richiesta
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