Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.
Fatto
Un motociclista proponeva, dinanzi al giudice di pace di Salerno, una domanda di risarcimento danni nei confronti del gestore della strada a causa del sinistro nel quale era in corso percorrendo una galleria in un tratto autostradale. In particolare, sosteneva l’attore che detto sinistro era stato causato dalla presenza di una macchia d’olio all’interno della galleria, la quale aveva fatto scivolare la moto durante il suo attraversamento.
La domanda veniva accolta dal giudice di pace e successivamente confermata in appello dal tribunale di Salerno, il quale aveva fondato la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:
- che soltanto nel caso in cui l’ente gestore della strada fornisca la prova dell’imprevedibilità dell’evento dannoso nonché della sua inevitabilità o della non tempestiva segnalabilità, l’ente gestore può andare esente dalla responsabilità per la cosa in custodia sul medesimo gravante;
- in alternativa, per escludere la propria responsabilità, l’ente di gestione della strada può dimostrare che il comportamento del danneggiato abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, in considerazione del fatto che lo stesso danneggiato non ha adottato le normali cautele che invece avrebbero permesso di prevedere ed evitare la situazione pericolosa;
- nel caso di specie, l’ente gestore della strada non aveva provato che la macchia d’olio era stata riversata sulla strada poco prima del passaggio della moto;
- non vi era alcun elemento dal quale poteva desumersi che il motociclista avesse tenuto un comportamento imprudente;
- la situazione di pericolo non era prevedibile e non era visibile per il motociclista, in considerazione del fatto che la macchia d’olio era all’interno della galleria.
L’ente gestore della strada proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza di secondo grado, fondandolo su tre distinti motivi e rilevando l’erroneità della stessa stante la non corretta applicazione dei principi che disciplinano la responsabilità per cose in custodia.
La corte di cassazione ha, quindi, rigettato il primo motivo di doglianza ed ha invece accolto gli altri due motivi ritenendoli fondati, conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata rinviando nuovamente al tribunale la decisione.
La decisione della Corte
La suprema corte, con riferimento al primo motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente, ha ritenuto che, in ossequio con l’orientamento dominante della stessa corte di cassazione, la responsabilità per cose in custodia è configurabile a carico dei proprietari o dei concessionari delle autostrade anche se dette strade sono aperte al pubblico transito e sono ampiamente utilizzate, in quanto il proprietario o l’ente gestore hanno comunque un effettivo potere di controllo sulla circolazione delle auto e sulle carreggiate della strada. Secondo il collegio, quindi, si instaura tra detti soggetti e la cosa un rapporto di custodia dal quale scaturisce la responsabilità dei medesimi.
Inoltre, aggiunge la Corte, la responsabilità per cose in custodia dell’ente proprietario o del gestore della strada aperta al pubblico transito si presume per tutti i sinistri che derivano da situazioni pericolose dipendenti dalla strada medesima o dalle sue pertinenze anche nel caso in cui la stessa strada abbia una notevole estensione. L’unico modo per il proprietario o il gestore di andare esenti da detta responsabilità è quello di provare che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile da parte del proprietario/gestore medesimo.
Con riferimento, invece, agli altri motivi di ricorso, la corte di cassazione ha ritenuto erronea la sentenza impugnata in quanto il tribunale non ha osservato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché non ha considerato che la presenza di una macchia d’olio sulla strada costituiva un un’ipotesi di caso fortuito e pertanto non si poteva pretendere dal gestore un controllo continuo della strada.
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