D.l. 131/2024 (anti-infrazione) in GU: analisi delle novità normative

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In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131, con cui il Governo ha adottato una serie di disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Orbene, tra i precetti normativi ivi previsti, alcuni di essi concernono il codice di procedura penale.
Difatti, l’art. 3 di questo decreto legge è intervenuto proprio nell’ambito di questa materia giuridica allo scopo di adeguare il nostro ordinamento processualpenalistico alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, a seguito della procedura d’infrazione n. 2023/2006.

In effetti, in data 23 maggio 2024, la Commissione europea ha invitato l’Italia “a recepire correttamente le norme dell’UE sul diritto di avvalersi di un avvocato difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto” [1] a mezzo di “un parere motivato all’Italia (INFR(2023)2006) per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto (direttiva 2013/48/UE)”[2].
In particolare, dal momento che il “termine per il recepimento della direttiva negli Stati membri era fissato al 27 novembre 2016” [3], con siffatto parere, si intimava all’Italia entro “2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione” avrebbe potuto “decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE” [4].
Ebbene, il Governo italiano, per ovviare a tale “vuoto” normativo, è intervenuto con il decreto legge summenzionato nei termini che vedremo da qui a breve.
A questo intervento legislativo abbiamo anche dedicato l’articolo “Concessioni balneari: novità nel decreto-legge anti infrazioni”. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Indice

1. La modifica apportata all’art. 293 cod. proc. pen. del decreto anti-infrazione


L’art. 3, co. 1, lettera a), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha modificato l’art. 293 cod. proc. pen. che, come è noto, regola gli adempimenti esecutivi in materia de libertate, nei seguenti termini: “all’articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»”.
Pertanto, se prima era stabilito che l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare, doveva informare l’imputato, che non conosceva la lingua italiana, del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, adesso, per effetto di questo intervento legislativo, il predetto avviso deve riguardare non solo un familiare, ma anche un’altra persona di (sua) fiducia. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La modificazione effettuata in merito all’art. 350 cod. proc. pen.


L’art. 3, co. 1, lettera b), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 ha invece modificato l’art. 350 cod. proc. pen. che, come è risaputo, regolamenta le sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nei seguenti termini: “all’articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò è imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini»;”.
Tal che, alla luce di tale innesti legislativi, ne discende che è adesso  stabilito che gli ufficiali di polizia giudiziaria, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, possono assumere, anche senza la presenza del difensore, dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384 cod. proc. pen.[5], semplicemente “notizie e indicazioni”, e non più, come previsto in precedenza, “notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”, sempreché tale assunzione sia dovuta per una esigenza di necessità: a) di evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona; b) di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.
Dunque, solo in presenza di una di queste condizioni, è possibile procedere a siffatta assunzione.

3. Il mutamento previsto per l’art. 386 cod. proc. pen.


Sulla falsariga di quanto preveduto per l’art. 293 cod. proc. pen., l’art. 3, co. 1, lettera c), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 interviene in maniera analoga per l’art. 386 cod. proc. pen. (che, come è notorio, regola i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) nel susseguente modo: “all’articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra persona di fiducia»;”.
Di conseguenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, qualora costui non conosca la lingua italiana, sono tenuti a fargli presente del suo diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso, non più soltanto ai familiari (come stabilito in precedenza), ma pure ad altra persona di “sua” fiducia.

4. Il cambiamento apportato all’art. 387 cod. proc. pen.


Infine, l’art. 3, co. 1, lettera d), decreto legge, 16 settembre 2024, n. 131 emenda l’art. 387 cod. proc. pen. che, come è risaputo, norma l’avviso dell’arresto o del fermo ai familiari, nella seguente maniera: “all’articolo 387, comma 1, le parole «ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvenuto arresto o fermo ai familiari dell’arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata».”.
Da ciò deriva che, se prima era disposto che la polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, doveva dare senza ritardo notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo, ora, tale notizia può essere fornita anche ad una persona indicata dall’arrestato o dal fermato.

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Note


[1]https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_24_2422.
[2]Ibidem.
[3]Ibidem.
[4]Ibidem.
[5]Ai sensi del quale: “1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi  o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. 2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga  e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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