D.lgs. 141/2024 (riforma doganale): analisi delle novità normative nel penale

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È stato pubblicato il 3 ottobre del 2024 sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141, in cui sono previste le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Ebbene, dal momento che, in tale atto avente forza di legge, sono previste diverse norme in materia penale, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una sommaria disamina di codesti precetti normativi.
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Indice

1. I reati introdotti dall’art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2024 (riforma doganale)


Posto che l’art. 1 del decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 dispone che sono “approvate le disposizioni contenute nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto”, considerato che in tali disposizioni sono prevedute diverse norme penali, nel presente paragrafo si procederà ad una disamina di tali statuizioni di legge e, segnatamente, quelle contemplate nel titolo VI (Violazioni doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale).
In particolare, procedendo per gradi, viene innanzitutto in risalto l’art. 78, intitolato “Contrabbando per omessa dichiarazione”, che così dispone: “1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2”.
Ebbene, fermo restando che la “nuova disciplina ha lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando, superando l’attuale frammentazione in diverse e poco coordinate disposizioni che sanzionano la violazione in base al luogo in cui essa si verifica ovvero in base alle modalità di realizzazione del comportamento”[1], questo articolo, così strutturato, “ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale)”[2].
“Il comma 1, in particolare, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali”[3] mentre, a sua volta, il “comma 2 prevede che la sanzione di cui al comma 1 si applichi a colui che detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2, ossia quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso”[4].
Tale articolato, così formulato, pertanto, “recepisce con modifiche tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale, introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale di cui agli articoli 282-288-289-294 del vigente TULD”[5].
“In particolare, per le violazioni di cui ai citati articoli 282, 288, 289 e 294 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, in luogo della multa nella misura da una a due volte l’ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento”[6].
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 79, intitolato “Contrabbando per la dichiarazione infedele”, statuisce quanto sussegue: “1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.
Orbene, come emerge da tale dettato normativo, le condotte ivi previste “configurano ipotesi delittuose laddove l’importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”[7] (che esamineremo successivamente).
Precisato ciò, la ragione di una scelta normativa di questo genere è stata fatta per reperire “con modifiche le fattispecie di infedele dichiarazione doganale, di cui all’ articolo 292 del vigente TULD” [8].
A sua volta, l’art. 80, intitolato “Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine”, dispone quanto segue: “1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse; b) comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile”.
Dunque, se il comma primo “prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: – sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; – al momento della partenza, non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali – trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti”[9], a sua volta, il comma 2 stabilisce “l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 anche al capitano della nave che, in violazione del divieto imposto dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali, getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, e al comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, all’Agenzia, alla Guardia di finanza, ad altro organo di polizia, ovvero al sindaco”[10], fermo restando che in “tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile”[11].
Chiarito ciò, va infine rilevato, come emerge dalla relazione illustrativa, che la “scelta di disciplinare in un’unica disposizione le fattispecie relative tanto al comandante di aeromobili quanto al capitano della nave risponde alle esigenze di razionalizzazione indicate nella legge delega per la riforma fiscale, in un’ottica di armonizzazione sanzionatoria”[12].
Invece, l’art. 81, intitolato “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti”, prevede quanto sussegue: “1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.
Le condotte de quibus, quindi, “configurano ipotesi delittuose laddove l’importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”[13].
Precisato ciò, va da ultimo rilevato che l’articolo in questione “recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, di cui all’ articolo 287 del vigente TULD”[14].
Detto questo, proseguendo la disamina delle norme penali contemplate in questo allegato, si segnala l’art. 82, intitolato “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”, ai sensi del quale: “1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.
Pertanto, per effetto di codesta disposizione legislativa, “chiunque si serve di mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, viene punito con la multa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”[15].
Per quanto invece concerne il contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento, contemplato dall’art. 83, tale articolo statuisce quanto sussegue: “1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.
Di conseguenza, per effetto di questa norma di legge, “chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”[16], fermo restando che la “modifica introdotta è volta a sottoporre allo stesso regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie di contrabbando anche le ipotesi di contrabbando posto in essere nell’ambito dell’esportazione temporanea e dei regimi di uso particolare e di perfezionamento, precedentemente ricomprese nella clausola generale di cui all’articolo 292 del vigente TULD”[17].
Venendo ad esaminare, a questo punto della disamina, i reati sanzionati con pene detentive, il primo ad essere stato preso in considerazione è l’art. 84 (“Contrabbando di tabacchi lavorati”), che così dispone: “. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.
Tale articolo, così strutturato, quindi, “prevede che chiunque introduca, venda, faccia circolare, acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni”[18], fermo restando che, quando “la quantità di tabacco lavorato è fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000”[19] mentre, se “i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”[20].
Ciò posto, va infine precisato che è stato introdotto codesto articolo allo scopo di recepire “con modifiche le fattispecie di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui all’ articolo 291 bis del testo vigente, il quale prevede il pagamento della multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, indipendentemente dal quantitativo sottratto”[21].
Ad ogni modo, alla “multa si aggiunge la reclusione per quantitativi superiori a 10 chilogrammi” [22], tenuto conto altresì del fatto che è “prevista, inoltre, una soglia minima di sanzione applicabile, pari a 516 euro e dunque inferiore a quella prevista dalla disposizione in commento”[23].
Chiarito ciò, va altresì rilevato che per questo delitto sono prevedute apposite aggravanti, regolate dall’art. 85 nei seguenti termini: “1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.
Di conseguenza, se il comma primo “prevede che se i fatti di cui all’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata”[24], a sua volta, il comma secondo “prevede che nelle ipotesi di cui all’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: – nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; – nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; – il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; – nel commettere il reato l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; – nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”[25].
Altro illecito penale, sanzionato con pena (anche) detentiva, è l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, regolata dall’art. 86 nella susseguente maniera: “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
Quindi, si prevede che, “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84, ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di cui al predetto testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni”[26] (così: il comma primo), mentre “chi partecipa all’associazione è punito con la  reclusione da un anno a sei anni”[27] (così: il comma secondo), fermo restando che “la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”[28] (così: il comma terzo).
Oltre a ciò, va altresì rilevato che, stante quanto preveduto dal comma quarto, “se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lett. d) o e) del predetto testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2”[29], dove l’“associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”[30], al comma quinto è infine disposto che “le pene previste dalla disposizione in commento nonché dall’articolo 84 sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”[31].
Ciò posto, per quanto concerne la questione afferente il tentativo, l’art. 87, nello stabilire che, agli “effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato”, fa sì che sia riprodotto “sostanzialmente il disposto di cui all’articolo 293 del [pre]vigente TULD, sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in misura eguale a quello consumato”[32].
Tornando ad esaminare le circostanze, oltre quelle già evidenziate, ve ne sono altre (ovviamente speciali) prevedute in tale allegato.
Difatti, l’art. 88 prevede le circostanze aggravanti del contrabbando, disponendo quanto sussegue: “1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e) quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”.
Dunque, se si “prevede, al comma 1, a carico di chiunque nel contrabbando adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, l’aumento della multa fino alla metà”[33], invece, il “comma 2 disciplina le circostanze aggravanti per le quali, in aggiunta alla multa, è prevista anche la reclusione da tre a cinque anni” [34] mentre il “comma 3 prevede, in aggiunta alla multa, la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”[35].
Chiarito ciò, per quanto invece riguarda la recidiva, l’art. 89, in riferimento al contrabbando, stabilisce quanto sussegue: “1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale”.
Pertanto, tale articolo, così formulato, stabilisce “l’applicazione della sanzione della reclusione fino a un anno, in aggiunta a quella della multa, per colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando punito con la sola multa”[36] (così: il comma primo), che può essere aumentata “dalla metà a due terzi se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa”[37] (così: il comma secondo).
Ciò posto, è infine disposto il rinvio “alla disciplina in materia prevista dal codice penale dove non ricorrono le circostanze previste ai precedenti commi”[38] (così: il comma terzo).
L’art. 90, dal canto suo, prevede che è “dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000” mentre il seguente art. 91 stabilisce che chi, “dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell’articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”.
Di conseguenza, se è “dichiarato delinquente abituale in contrabbando colui che riporta una nuova condanna per delitto di contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per tre precedenti delitti di contrabbando”[39], fermo restando “che i delitti in questione devono essere stati commessi entro dieci anni, non contestualmente, e inoltre che i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori a trentamila euro”[40], “è dichiarato delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, è nuovamente condannato per un altro delitto di contrabbando, laddove debba ritenersi che il condannato viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato, avuto riguardo alla condotta, al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133 del codice penale” [41].
Ciò nonostante, come recita l’art. 92, gli “effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall’articolo 109 del codice penale[42]” (primo periodo), ma le “disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l’applicazione degli articoli 102[43] e 105[44] del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste” (secondo periodo).
Ad ogni modo, a norma dell’art. 93, quando “per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata” (primo periodo), fermo restando che ad “assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza” (secondo periodo).
Quindi, alla luce di tale precetto normativo, è sempre prevista “la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata, laddove per il delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione superiore a un anno”[45] e “la Guardia di finanza concorre ad assicurare l’esecuzione”[46]  di siffatta misura.
Per quanto invece concerne la confisca, l’art. 94 dispone quanto segue: “1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. 5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”.
Quindi, se il “comma 1 dispone che in tutti i casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il profitto o il prodotto”[47] e, qualora “non sia possibile procedere alla loro individuazione, è prevista la c.d. “confisca per equivalente”, la quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona”[48], il “comma 2 dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare”.
Viceversa, in “deroga a quanto stabilito al comma 2, il comma 3 estende la disciplina di cui all’articolo 240 del codice penale se la persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in difetto di vigilanza”[49].
Ciò posto, dal canto suo, il “comma 4 estende la disciplina di cui ai commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura penale”[50].
“Infine, il comma 5 stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale[51], relativamente alla fattispecie di contrabbando aggravato di cui all’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice penale[52]”[53].
Concludendo la disamina delle norme penali previste in questo allegato, l’art. 95, intitolato “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”, dispone quanto sussegue: “1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell’ufficio o comando usuario. 3. L’Agenzia, prima di procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. 6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto. 7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo”.
“Il comma 1 dispone che i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, le navi e gli aeromobili, oggetto di sequestro all’esito di operazioni anticontrabbando sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta; in tale ipotesi, i beni in questione debbono essere impiegati in attività di polizia; inoltre è data la facoltà all’autorità giudiziaria di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile e di tutela dell’ambiente”[54].
“Il comma 2 individua nell’ufficio o nel comando usuario i soggetti in capo ai quali sono posti gli oneri relativi alla gestione dei beni di cui al comma 1, stabilendo che sui medesimi soggetti gravano anche il costo dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché le eventuali formalità doganali”[55].
“Il comma 3 impone all’Agenzia, prima di procedere all’affidamento di cui al comma 1 o alla distruzione di cui al successivo comma 6, di richiedere la preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta”[56].
“Il comma 4 disciplina l’ipotesi di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, stabilendo che, nel caso in cui si sia proceduto alla distruzione, spetta all’avente diritto un’indennità calcolata in base alle quotazioni di mercato contenute in pubblicazioni specializzate”[57] fermo restando che, ai “fini della determinazione dell’indennità in questione, occorrerà fare riferimento allo stato del bene al momento del sequestro”[58].
“Il comma 5 stabilisce che i beni di cui al comma 1, oggetto di confisca, sono assegnati, su richiesta, agli organi usuari”[59].
“Il comma 6 prescrive che i beni oggetto di sequestro o di confisca siano ceduti per la distruzione qualora non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione e ne sia vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione”[60] e alla “distruzione segue la cancellazione dei beni dai pubblici registri in esenzione da qualsiasi tributo o diritto”[61].
Infine, se a “norma del comma 7, gli uffici dell’Agenzia possono, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di contratti pubblici, stipulare apposite convenzioni per l’attività di distruzione dei beni oggetto di sequestro o di confisca”[62], il comma 8 “rinvia a un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, ai fini dell’emanazione delle norme di attuazione dell’articolo in commento”[63]. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. Le modifiche apportate al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia penale


Diverse sono state le modifiche previste dal d.lgs. n. 141 del 2024 in relazione al d.lgs., 26 ottobre 1995, n. 504 che, come è noto, costituisce il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Orbene, proprio in relazione alle norme penali, molte di quelle prevedute da questo decreto legislativo del 1995 sono state oggetto di modifiche (e, in alcuni casi, di riformulazione di “nuovi” precetti normativi) da parte dell’atto avente forza di legge qui in commento.
In particolare, la prima norma, a carattere penale, ad essere stata interessata da questo decreto legislativo del 2024, è l’art. 40 che, come è noto, riguarda la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. 
Difatti, l’art. 3, co. 1, lettera a), decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 ha modificato questo precetto normativo nei seguenti termini: “all’articolo 40: 1) al comma 3: 1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»; 2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»; 3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa. 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»;”.
Di conseguenza, le novità introdotte dalla normativa qui in commento a proposito di tale dettato normativo possono essere riassunte nella seguente maniera:
1) si interviene “sul comma 3 dell’articolo 40 nella parte in cui disciplina il tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate”[64] e, con “riferimento alla disciplina delle condotte prodromiche assimilabili al tentativo, è sostituito il riferimento alla responsabilità “salva prova contraria”, con una responsabilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte”[65], prevedendosi quindi “che si configuri come tentativo di sottrarre il prodotto all’accertamento, la fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista”[66], oltre ad essere stato configurato “come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo o sulla base di dati risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio”[67], il che è stato fatto per “preservare “la necessità, preventiva, di punire tali condotte, ma in modo armonioso con il principio per cui sono escluse presunzioni di colpevolezza in materia penale”[68];
2) si “interviene sul comma 4 dell’articolo 40 TUA innalzando (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell’accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più aggravata” [69];
3) si modificano i commi 5 e 6 di questo articolo 40 nel senso che, oltre “a riordinare il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il provvedimento restringe il campo di applicazione della sanzione penale ampliando invece l’area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità”[70], e “ciò sia in ragione dell’adeguamento, in aumento, della vigente soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto prevista dall’articolo 40, comma 5, del TUA (da 100 chilogrammi a 1.000 chilogrammi) che dà luogo a tale ultima tipologia di sanzione, sia tramite l’estensione dell’ambito applicativo dell’illecito amministrativo a tutte le fattispecie contemplate dal comma 1 del medesimo articolo 40”[71], fermo restando che viene poi aggiornata pure “la vigente disposizione riservata al gas naturale, che viene posposta divenendo comma 6 (attuale comma 5), nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto. In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell’illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto”[72].
Ciò posto, al di là della modifica di tale articolo 40, l’art. 3, co. 1, lettera b), decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 prevede l’inserimento di diverse disposizioni legislative subito dopo codesto articolo, essendo ivi stabilito quanto sussegue: “dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti: «Art. 40-bis. (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati). – 1. Fuori dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. 4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto. Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi). – 1. Se i fatti previsti dall’articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). – 1. Le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). – 1. Chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. 2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500. 3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64. Art. 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). – 1. Ove, all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell’Amministrazione finanziaria, la chiusura dell’esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese. 2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi. 3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell’esercizio. 4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo. 5. L’inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»;”.
Orbene, esaminando tali disposizioni legislative una per una, incominciando ad analizzare l’art. 40-bis, fermo restando che la previsione del nuovo illecito ivi previsto “trova la sua ratio nella necessità di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio esistente in materia, prevedendo la punibilità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) di tali prodotti, sottoposti ad accisa, all’accertamento o al pagamento del medesimo tributo”[73], questo precetto normativo, per l’appunto di nuovo conio, si connota perché, con esso, si persegue lo “scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”[74], pur rappresentando “una norma di “chiusura”, attraverso la quale possono essere sanzionate tutte le altre fattispecie non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti ai sensi dell’art. 84 delle nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”[75].
Di conseguenza, l’illecito contemplato da codesta disposizione legislativa, “a forma libera, ha valore di “chiusura” delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, rivestendo pertanto carattere generale e al contempo sussidiario e residuale poiché nelle condotte sanzionatorie sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere posta in essere la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati”[76].
“Viene così punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati (comma 1)”[77].
Oltre a ciò, va altresì rilevato che, se il “tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato (comma 2)”[78], al “comma 3 si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto) per violazioni fino a 15 chilogrammi convenzionali di prodotto sottratto”[79] “sempreché non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 40-ter”[80], fermo restando che ai “sensi del comma 4 se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro”[81].
Nel caso in cui il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa non sia determinato, “si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto (comma 5)”[82], e ciò è stato fatto allo scopo di “sanzionare anche le fattispecie delle vendite a distanza di tabacchi lavorati, in qualsiasi forma e modo effettuate, non potendo altrimenti, nei suddetti casi, essere irrogata una sanzione in misura proporzionale in mancanza di un quantitativo di tabacchi determinato”[83].
Ciò posto, dal canto suo, l’art. 40-ter “prevede circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, di cui all’articolo 40-bis del TUA, garantendo sistematicità con le omologhe circostanze aggravanti disposte dall’art. 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”[84], e ciò “in attuazione dei criteri di delega che prevedono l’introduzione di circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati [art. 20 comma 2, lett. b), punto 2)] e un coordinamento tra la disciplina sanzionatoria tributaria e quella doganale concernente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in coerenza anche con il regime delle altre fattispecie di contrabbando già previste dal TULD [art. 20, comma 3, lett. a)] e ora riprodotte nell’allegato 1 del presente provvedimento”[85].
“Si prevede, in particolare un aumento di pena nel caso in cui il delitto di cui all’articolo 40-bis è commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato (comma 1)”[86].
Il comma 2 prevede ulteriori specifiche circostanze aggravanti (che si applicano anche nel caso di reato tentato).
Nel dettaglio, si “applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: • nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;  • nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; • il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;  • nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;  • nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando”[87].
All’opposto, il “comma 1 dell’art. 40-quater prevede specifici casi di diminuzione di pena per l’autore che collabora attivamente con l’autorità giudiziaria o la polizia coerentemente a quanto previsto dall’art. 86 comma 5 delle richiamate disposizioni nazionali in materia doganale”[88].
“In particolare le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”[89].
Chiarito ciò, a loro volta, gli “articoli 40-quinquies e 40-sexies del TUA, in materia di vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, riproducono, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 8 del 2016, le fattispecie contenute negli articoli 96 della legge 907/1942, 8 della legge n. 27/1951 e 5 della legge n. 50/1994, di cui si dispone contestualmente l’abrogazione”[90].
Nel dettaglio, ai “sensi dell’articolo 40-quinquies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati”[91]  e la “sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250 (comma 1)”[92], fermo restando che con “la medesima pena è punito chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita” ma la “sanzione è ridotta – anche in questo caso – da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500 (comma 2)”[93].
Ad ogni modo, quando “le suddette condotte hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64 (comma 3)”[94].
Invece, con “riguardo all’articolo 40-sexies – come evidenzia la relazione illustrativa – viene aggiornata e consolidata l’attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni previste in materia di chiusura degli esercizi commerciali abilitati alla vendita di tabacchi lavorati o sospensione della licenza/autorizzazione incardinandola in capo ad organi dell’Amministrazione finanziaria”[95], prevedendosi “nel dettaglio che, ove, all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del TUA, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, o di altre leggi speciali in legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competente organo dell’Amministrazione finanziaria, la chiusura dell’esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese (comma 1)”[96].
Pur tuttavia, nel “caso di reiterazione della violazione la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi (comma 2)”[97], mentre “nel caso in cui la contestazione avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell’esercizio”[98].
Precisato ciò, è infine enunciato che contro “i provvedimenti adottati è ammesso ricorso amministrativo (comma 4)”[99] e l’“inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio o del provvedimento di chiusura, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (comma 5)”[100].
Detto questo, oltre questi “nuovi” articoli, l’art. 3 in esame ha apportato, oltre le modificazioni già esaminate in precedenza, anche di ulteriori.
Difatti, l’art. 3, co. 1, lettera c), decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 è intervenuto pure sull’art. 43 del d.lgs. n. 504 del 1995 che, come è noto, prevede il reato di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche, nei seguenti termini: “all’articolo 43: 1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l’alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.»;”.
Ebbene, fermo restando che sono state previste siffatte modificazioni per “- armonizzare la disciplina delle condotte prodromiche espungendo il riferimento, contrastante con i principi costituzionali in materia punitiva, alla responsabilità “salva prova contraria”; – aggiornare la disposizione del comma 4, riformulata, quanto alla misura della sanzione, per tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”[101], va osservato come esse si concretizzano nell’“armonizzazione della disciplina delle condotte prodromiche attraverso l’espunzione del riferimento alla responsabilità “salva prova contraria” (n. 1)”[102] e nella “riformulazione del comma 4, con riguardo alla misura della sanzione, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”[103], inserendosi, “al contempo, una clausola di riserva per meglio precisare la sfera di applicazione della fattispecie penale di cui al comma 1, lett. b), contemplante condotte illecite in materia di detenzione di alcole in specie, denaturato (n. 2)”[104].
Precisato ciò, per quanto invece concerne l’art. 44 sempre di questo decreto legislativo del 1995, che disciplina la confisca, l’art. 3, co. 1, lettera d), decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 l’ha emendato nella susseguente maniera: “all’articolo 44: 1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono inserite le seguenti: «40-bis,»; 2) al comma 1-bis, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»; 3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.»;”.
Orbene, con codeste modificazioni, si sono volute “aggiornare le disposizioni vigenti in materia di confisca attraverso il richiamo alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis; anche per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni”[105].
Quindi, le modifiche apportate nel caso di specie sono rappresentabili nella seguente maniera:
a) aggiornamento delle “disposizioni vigenti in materia di confiscaattraverso il richiamo alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis (n. 1)”[106] in guisa tale che “anche per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni”[107];
b) “possibilità di procedere alla confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il soggetto condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, (c.d. “confisca per equivalente”) (n. 2)” [108];
c) applicabilità “della confisca c.d. “per sproporzione” di cui all’articolo 240-bis del codice penale per i reati più gravi previsti dal testo unico delle accise, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale (n. 3)”[109].
“La lett. e) introduce poi (…) altri due nuovi articoli in materia di beni sequestrati e confiscati”[110], essendo ivi enunciato quanto segue: “dopo l’articolo 44, sono inseriti i seguenti: «Art. 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati). – 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario. 3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. 4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata. Art. 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). – 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;”.
Quindi, se, mutuando “la disciplina contenuta nell’allegato 1 del presente provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali), con l’art. 44-bis del TUA vengono previsti, anche per le nuove violazioni in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, l’affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidare gli stessi beni ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l’assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso e che ne facciano richiesta”[111], invece, con “l’art. 44-ter sono state, altresì, previste, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, disposizioni in tema di custodia delle cose sequestrate, di distruzione delle cose sequestrate o confiscate e di vendita delle cose confiscate, facendo rinvio a quanto stabilito dal nuovo articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”[112].
“Infine la lett. f) abroga il comma 3 dell’articolo 45 TUA[113]”[114], il che è stato fatto “per esigenze sistematiche di mero aggiornamento alla disciplina di depenalizzazione vigente ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”[115].

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3. Modifiche al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni


In materia di responsabilità degli enti, l’art. 4 del d.lgs. n. 141 del 2024 è intervenuto in relazione a tale materia giuridica, stabilendo quanto segue: “1. All’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»; b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»; c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b)»”.
Ebbene, fermo restando che tali modifiche sono state così concepite in “attuazione dei criteri di delega”[116], con il comma primo, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (…) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1 dello schema di decreto in esame”[117] mentre, da un lato, “al comma 2, viene inserito il riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte”[118], dall’altro, al “comma 3, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendovi anche, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2, l’interdizione dall’esercizio dell’attività (art. 9, comma 2, lett. a) e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (art. 9, comma 2, lett. b)”[119].

4. Modifiche al codice di procedura penale


Per quanto concerne il codice di procedura penale, l’art. 5 del d.lgs. n. 141 del 2024 dispone quanto sussegue: “1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111»”.
Orbene, fermo restando che tale intervento legislativo è stato effettuato per “aggiornare il richiamo al nuovo articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione («Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati») – in luogo del riferimento al vigente articolo 291-quater del TULD – in ordine alle competenze del Procuratore della Repubblica distrettuale”[120], esso consiste in “una modifica di coordinamento all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), dello schema in commento) con il rinvio ai reati di cui all’art. 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1”[121].

Note


[1]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[2]Ibidem.
[3]Ibidem.
[4]Ibidem.
[5]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 20.
[6]Ibidem, p. 20.
[7]Ibidem, p. 20.
[8]Ibidem, p. 20.
[9]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[10]Ibidem.
[11]Ibidem.
[12]Ibidem.
[13]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 21.
[14]Ibidem, p. 21.
[15]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[16]Ibidem.
[17]Ibidem.
[18]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 22.
[19]Ibidem, p. 22.
[20]Ibidem, p. 22.
[21]Ibidem, p. 22.
[22]Ibidem, p. 22.
[23]Ibidem, p. 22.
[24]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[25]Ibidem.
[26]Ibidem.
[27]Ibidem.
[28]Ibidem.
[29]Ibidem.
[30]Ibidem.
[31]Ibidem.
[32]Ibidem.
[33]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 23.
[34]Ibidem, p. 23.
[35]Ibidem, p. 23.
[36]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[37]Ibidem.
[38]Ibidem.
[39]Ibidem.
[40]Ibidem.
[41]Ibidem.
[42]Ai sensi del quale: “1. Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza. 2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. 2. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna. 3. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione”.
[43]Secondo cui: “1. È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti. 2. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive”.
[44]Alla stregua del quale: “1. Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”.
[45]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[46]Ibidem.
[47]Ibidem.
[48]Ibidem.
[49]Ibidem.
[50]Ibidem.
[51]Per cui: “1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato. 1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta”.
[52] Secondo il quale: “1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,460, 461, 517-ter , 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma,600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,617-sexies,635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.
[53]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[54]Ibidem.
[55]Ibidem.
[56]Ibidem.
[57]Ibidem.
[58]Ibidem.
[59]Ibidem.
[60]Ibidem.
[61]Ibidem.
[62]Ibidem.
[63]Ibidem.
[64]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 19.
[65]Ibidem, p. 19.
[66]Ibidem, p. 19.
[67]Ibidem, p. 19.
[68]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[69]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 19.
[70]Ibidem, p. 20.
[71]Ibidem, p. 20.
[72]Ibidem, p. 20.
[73]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[74]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 20.
[75]Ibidem, p. 20.
[76]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[77]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 20 e p. 21.
[78]Ibidem, p. 21.
[79]Ibidem, p. 21.
[80]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[81]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 21.
[82]Ibidem, p. 21.
[83]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[84]Ibidem.
[85]Ibidem.
[86]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 22.
[87]Ibidem, p. 22.
[88]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[89]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 23.
[90]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[91]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 23.
[92]Ibidem, p. 23.
[93]Ibidem, p. 23.
[94]Ibidem, p. 23.
[95]Ibidem, p. 23.
[96]Ibidem, p. 23 e p. 24.
[97]Ibidem, p. 24.
[98]Ibidem, p. 24.
[99]Ibidem, p. 24.
[100]Ibidem, p. 24.
[101]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[102]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 24.
[103]Ibidem, p. 24.
[104]Ibidem, p. 24.
[105]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[106]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 24.
[107]Ibidem, p. 24.
[108]Ibidem, p. 25.
[109]Ibidem, p. 25.
[110]Ibidem, p. 25.
[111]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[112]Ibidem.
[113]Il quale disponeva quanto segue: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 40, comma 5, e 43, comma 4”.
[114]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 26.
[115]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 39.
[116]Relazione tecnica afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it, p. 42.
[117]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 33.
[118]Ibidem, p. 33.
[119]Ibidem, p. 33.
[120]Relazione illustrativa afferente il decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in camera.it.
[121]Servizio studi del Dipartimento Finanze della Camera dei Deputati, Atti del Governo n. 166 del 24 giugno del 2024, riguardante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in camera.it, p. 34.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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