Dal 7 gennaio è in vigore il d.lgs. n. 198/2024, che reca “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. Sul tema abbiamo pubblicato anche: Presunzione di innocenza: il d.lgs. 198/2024 e novità introdotte
Indice
1. Il nuovo regime di pubblicazione degli atti del processo penale
Il decreto legislativo n. 198/2024 è preordinato a garantire una più completa conformità dell’ordinamento alla direttiva 2016/343/UE, come previsto dall’art. 4 della Legge di delegazione europea 2022-2023. In particolare, il provvedimento ha novellato il regime di pubblicazione degli atti del procedimento penale, introducendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare fintantoché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Più precisamente, l’articolo 2 ha introdotto due modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale. Tale articolo 114 c.p.p., oggetto dell’intervento normativo, disciplina il regime di pubblicabilità, col mezzo della stampa ovvero con ulteriore mezzo di diffusione, degli atti del procedimento penale. La disposizione, nella formulazione primigenia, prevedeva che:
- era vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (comma 1);
- era vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali di cui all’art. 292 c.p.p. (comma 2);
- era sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto (comma 7).
La prima novella recata dal decreto in disamina è consistita nella soppressione dell’inciso “fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292” contenuto nel comma 2 della disposizione codicistica. Con la seconda novella, invece, viene inserito un nuovo comma 6-ter che, nel mantenere ferma la regola generale della pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti da segreto, introduce un divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano una misura di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.
2. I provvedimenti interessati dal D.lgs. n. 198/2024
In conformità con l’esplicita limitazione alle “ordinanze di custodia cautelare” contenuto nella disposizione di delega, la novella circoscrive l’ambito applicativo del divieto di pubblicazione alle sole ordinanze che dispongono una misura custodiale, quindi:
- la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.);
- la custodia in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285-bis c.p.p.);
- la custodia in luogo di cura (art. 286 c.p.p.);
- gli arresti domiciliari (ai sensi del comma 5 dell’art. 284 c.p.p.).
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3. Gli obiettivi
Come emerge dalla relazione illustrativa, con le novelle recate dal decreto legislativo in questione si interviene per evitare che sia pubblicabile il testo, anche solo parziale, delle ordinanze che applicano una misura cautelare di natura custodiale, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. E ciò al fine di evitare che la “collettività possa essere indotta, dalla lettura dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, a ritenere come effettivamente responsabile” l’indagato destinatario della misura, siccome la lettura dell’ordinanza cautelare, che espone inevitabilmente in modo approfondito la serie di elementi indiziari a carico del destinatario della misura, può determinare “un livello di convincimento assai elevato e stigmatizzante da parte della collettività in merito alla responsabilità, malgrado la fase processuale si collochi solo nel momento preliminare delle indagini”. Come rammentato nei lavori parlamentari, col decreto legislativo n. 188/2021 era stato introdotto nel codice di rito penale l’articolo 115-bis che, con riguardo ai provvedimenti differenti da quelli preordinati alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato e che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (tra i quali risulta ricompresa l’ordinanza cautelare), impone all’autorità giudiziaria di limitare i riferimenti alla colpevolezza del sottoposto alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le ulteriori condizioni normative richieste per l’adozione del provvedimento.
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