Da quando deve decorrere un provvedimento di sospensione dalla partecipazione alle gare pubbliche: dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte della procedura dalla quale è emersa la falsità delle dichiarazioni o dalla data del provvedimento

Lazzini Sonia 26/06/08
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Gli effetti di un provvedimento amministrativo, in particolare di natura sanzionatoria, sono ricondotti, in tutti i settori dell’ordinamento, al momento dell’accertamento della infrazione commessa o al momento della successiva comunicazione, (nelle varie forme previste) di tale accertamento al destinatario._Nel caso di sanzioni amministrative, ciò si verifica con l’applicazione della sanzione dopo l’accertamento dell’illecito in sede amministrativa e l’adozione del provvedimento sanzionatorio.Nelle ipotesi di responsabilità penale, la sanzione prevista dall’ordinamento viene applicata a seguito di un accertamento giurisdizionale definitivo._Il provvedimento della Autorità di vigilanza, di sospensione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ha, senza dubbio, natura sanzionatoria. _sia  il provvedimento amministrativo, che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. _ La irragionevolezza della interpretazione sostenuta nei motivi di ricorso è confermata altresì dalla evidente disparità di trattamento che potrebbe provocare la decorrenza degli effetti del provvedimento dal termine di scadenza della domanda di partecipazione, in relazione alla possibile diversa durata del procedimento amministrativo presso l’Autorità di Vigilanza.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 3789 dell’ 8 maggio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
< Il potere sanzionatorio della Autorità ha la sua fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 75 d.P.R. n. 554 del 21-12-1999 e 27 d.P.R. n. 34 del 25-1-2000 ed nell’art 8 comma 7 della legge n° 109 dell’11-2-1994. Tale norma prevedeva, infatti, fino al 31 dicembre 1999, il potere del comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori di disporre la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
 
Il potere sanzionatorio di sospensione è stato, quindi, attribuito alla Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici in base alle segnalazioni effettuate dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art 10 comma 1-quater della legge n° 109 dell’11-2-1994, a seguito di un controllo a campione (istituto previsto oggi dal codice dei contratti all’articolo 48): i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito; quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7 ( si tratta di sanzioni di carattere pecuniario per non aver fornito le informazioni richieste o averle fornite non veritiere) e 8 comma 7 che è la norma che prevedeva appunto il potere del Comitato presso l’Albo dei costruttori
Da dove trae origine il potere sanzionatorio dell’Autority?
 
< Il potere di disporre la sospensione per un periodo da tre a sei mesi è stato esteso ad un anno, in base alla previsione dall’art 75 comma 1 lettera h del d.p.r. 554 del 1999, che prevede l’esclusione dalle gare pubbliche per i soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.   
L’art 48 del codice dei contratti pubblici ha confermato tale interpretazione affermando espressamente che, a seguito delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, quando le stazioni appaltanti richiedano la presentazione della documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11.>
 
A cura di *************
 
 
Reg. sentenze : / 
Reg. generale : 4179/2003
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
 
SEZIONE TERZA
 
composto dai Signori: **************************** 
                                               *********************.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso 4179/2003  proposto da:
SOC IMPRESA LORENZO SRL
 
rappresentata e difesa da:
ACCIAI AVV.********A
MILAN AVV. *****
GALVAGNO AVV.******A
con domicilio eletto in ROMA
VIA F. CORRIDONI, 7
presso
ACCIAI AVV. ******** 
 

Contro
 
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI   
 
PROVINCIA DI CUNEO   

 

 
per l’annullamento
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 6 febbraio 2008, designato relatore il Primo Referendario *****************, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
La società ricorrente ha partecipato all’asta pubblica indetta dalla Provincia di Cuneo per l’affidamento dei lavori di difesa e sistemazione idraulica del ponte sul torrente ***** sulla strada provinciale n° 25. A seguito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante accertava l’esistenza di una condanna penale a carico del legale rappresentante, condanna non indicata nella dichiarazione e relativa a reati incidenti sulla moralità professionale ( associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti); pertanto, inoltrava la segnalazione alla Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici.
Con decisione del 15-1-2003, l’Autorità disponeva la sospensione dalla partecipazione alle gare pubbliche per un anno decorrente da tale data.
Avverso il provvedimento dell’Autorità è stata proposta la presente impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art 75 comma 1 lett h del d.p.r. n° 554 del 21-12-1999 in relazione alla decorrenza del termine annuale di sospensione;
violazione di legge ed eccesso di potere per l’omessa applicazione delle deliberazioni della Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici del 5-12-2001 e del 29-5-2002; violazione degli artt 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
Nella camera di consiglio del 20-3-2003 è stata respinta la istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, ritenuto il difetto del fumus boni iuris, in relazione alla censura riguardante la decorrenza del termine di un anno dalla pronuncia del provvedimento.
L’Avvocatura dello Stato notificava il regolamento di competenza, sostenendo la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La difesa ricorrente aderiva al regolamento e gli atti venivano trasmessi a questo Tribunale.
Alla udienza del 6 febbraio 2008, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
 DIRITTO
 
La difesa ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, per aver disposto la sospensione di un anno dalle gare pubbliche decorrente dalla data di adozione del provvedimento impugnato, invece che dalla data di scadenza della presentazione delle offerte della gara in cui si è verificato l’illecito rappresentato dalla falsa dichiarazione.
Il ricorso è infondato.
Gli effetti di un provvedimento amministrativo, in particolare di natura sanzionatoria, sono ricondotti, in tutti i settori dell’ordinamento, al momento dell’accertamento della infrazione commessa o al momento della successiva comunicazione, (nelle varie forme previste) di tale accertamento al destinatario.
Nel caso di sanzioni amministrative, ciò si verifica con l’applicazione della sanzione dopo l’accertamento dell’illecito in sede amministrativa e l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Nelle ipotesi di responsabilità penale, la sanzione prevista dall’ordinamento viene applicata a seguito di un accertamento giurisdizionale definitivo.
Il provvedimento della Autorità di vigilanza, di sospensione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ha, senza dubbio, natura sanzionatoria.
Il potere sanzionatorio della Autorità ha la sua fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 75 d.P.R. n. 554 del 21-12-1999 e 27 d.P.R. n. 34 del 25-1-2000 ed nell’art 8 comma 7 della legge n° 109 dell’11-2-1994. Tale norma prevedeva, infatti, fino al 31 dicembre 1999, il potere del comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori di disporre la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
Il potere sanzionatorio di sospensione è stato, quindi, attribuito alla Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici in base alle segnalazioni effettuate dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art 10 comma 1-quater della legge n° 109 dell’11-2-1994, a seguito di un controllo a campione: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito; quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7 ( si tratta di sanzioni di carattere pecuniario per non aver fornito le informazioni richieste o averle fornite non veritiere) e 8 comma 7 che è la norma che prevedeva appunto il potere del Comitato presso l’Albo dei costruttori.
Da tale ricostruzione del sistema emerge chiaramente che come per tutti i provvedimenti sanzionatori l’efficacia della sospensione decorrerà dal momento del provvedimento o, anzi, dalla sua comunicazione al destinatario, trattandosi di provvedimento per sua natura recettizio. Anche la lettera della norma deve essere considerata dare una indicazione in questo senso. L’art 8 comma 7, con l’espressione “disporre la sospensione”, attribuisce gli effetti della sospensione all’adozione dell’atto.
Il potere di disporre la sospensione per un periodo da tre a sei mesi è stato esteso ad un anno, in base alla previsione dall’art 75 comma 1 lettera h del d.p.r. 554 del 1999, che prevede l’esclusione dalle gare pubbliche per i soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.   
L’art 48 del codice dei contratti pubblici ha confermato tale interpretazione affermando espressamente che, a seguito delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, quando le stazioni appaltanti richiedano la presentazione della  documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito, quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
L’interpretazione sostenuta dalla difesa ricorrente, per cui il momento di decorrenza del periodo di sospensione dalla partecipazione alle gare sarebbe quello del termine di presentazione della offerta è assolutamente priva di fondamento. Tale interpretazione, è in contrasto con i principi generali in materia di provvedimenti amministrativi, in quanto si basa su una possibile retroattività di un provvedimento amministrativo sfavorevole per il destinatario.
La legge n° 15 dell’11-2-2005, che ha introdotto l’art 21 bis nella legge n° 241 del 7-8-1990, ha affermato espressamente, codificando un principio già considerato generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa, che il provvedimento amministrativo, che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
La irragionevolezza della interpretazione sostenuta nei motivi di ricorso è confermata altresì dalla evidente disparità di trattamento che potrebbe provocare la decorrenza degli effetti del provvedimento dal termine di scadenza della domanda di partecipazione, in relazione alla possibile diversa durata del procedimento amministrativo presso l’Autorità di Vigilanza.
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008.
Il Presidente: *****************                    _______________________
L’Estensore: *****************                       _______________________

Lazzini Sonia

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