Dai tratti differenziali tra le comunioni civilistiche alla comunione ereditaria

Vendita e donazione da parte del coerede delle quote dei singoli beni compresi nell’asse.

 

  1. Natura giuridica della comunione ordinaria.

L’art. 1100 del Codice civile delinea la nozione di comunione, la quale consiste nella contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

In dottrina è dibattuta la natura giuridica della comunione in quanto, secondo un orientamento, essa consisterebbe in una sorta di organizzazione collettiva del diritto di proprietà o di altro diritto reale, benché priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Pertanto, tali autori tendono all’assimilazione dell’istituto in esame alla comunione a mani riunite di matrice germanica, una forma collettiva di proprietà.

A sostegno della loro tesi, essi individuano indici normativi nelle disposizioni che disciplinano l’organizzazione della stessa comunione (art. 1106 c.c.) o la possibilità di stipulare un patto di indivisibilità, ancorché con limite decennale (art 1111, 2°co, c.c.); nonché in quelle inerenti al maso chiuso, al fondo patrimoniale e alla comunione legale tra coniugi.

La dottrina e la giurisprudenza dominanti, invece, ritengono che si debba prescindere dal riconoscere una qualsivoglia autonomia in capo alla comunione, distinta dalle persone dei comunisti, poiché il tratto saliente della comunione è rappresentato esclusivamente dalla presenza di quote ideali dei partecipanti sul bene.

Tali quote, in quanto pro indiviso, non sono connesse a porzioni materiali e fisicamente individuate del bene, ma rappresentano una sorta di “unità di misura” delle facoltà di godimento e dei connessi obblighi gravanti su ogni comunista (art. 1101, 2° co., c.c.).

In sostanza, la quota non è oggetto di un diritto di proprietà, ma è solo rappresentativa del quantum di pesi e vantaggi derivanti dalla comunione e, in mancanza di specifica previsione negoziale, si presume uguale (art. 1101, 1° co, c.c.).

La ricostruzione da ultimo enunciata è idonea a ricondurre l’istituto alla struttura della comunione di tipo romanistico, fondata su quote ideali di appartenenza individuale.

Merita osservare che la comunione può realizzarsi sia per volontà delle parti (comunione volontaria) che incidentalmente, id est senza che vi sia una manifestazione di volontà in tal senso da parte dei comunisti (come, ad esempio, avviene per la comunione ereditaria).

In entrambi i casi la communione può essere sciolta dai compartecipi.

Mentre, in altre ipotesi la comunione si configura come insuscettibile di scioglimento (cd. comunione forzosa) in quanto trova fondamento in una norma di legge o nell’esercizio di un diritto potestativo, come avviene rispettivamente per il condominio negli edifici (species della comunione ordinaria) e per la comunione forzosa del muro.

2. La comunione legale tra i coniugi

Quanto alla comunione legale tra i coniugi, l’art. 159 c.c. stabilisce che essa rappresenta il regime legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione ai sensi dell’art. 162 c.c. (rectius in mancanza di stipula di convenzione di separazione dei beni ex art. 215 c.c.).

La comunione legale tra i coniugi si fonda su due aspetti fondamentali: la contitolarità degli acquisti effettuati dopo il matrimonio e la cogestione con uguaglianza di poteri.

Si rileva, quindi, la prima e più significativa differenza con la comunione ordinaria.

Gli acquisti effettuati successivamente al matrimonio dai coniugi (insieme o separatamente) diventano oggetto del diritto di ciascun coniuge sui medesimi beni senza che possa ravvisarsi la presenza di quote, quale misura del diritto di godimento di ciascuno dei due.

In altri termini, diversamente da quanto accade nella comunione ordinaria, la comunione legale è una comunione senza quote. Tant’è che, laddove il concetto di quota viene in esame, ciò avviene ai soli scopi di determinare la responsabilità sussidiaria del coniuge con i propri beni dinanzi ai creditori della comunione o di determinare la misura dell’attivo e passivo in capo ai coniugi in caso di scioglimento della comunione ed, ancora, a quello di stabilire la misura entro cui possono essere aggrediti i beni della comunione da parte dei creditori particolari.

Un riflesso della descritta differenza strutturale tra le due forme di comunione è costituito dal divieto di cessione della “quota” del singolo coniuge ad estranei, che pertanto si caratterizza per la sua indisponibilità. Al contrario, di regola, i comunisti possono disporre liberamente del proprio “diritto e cedere ad altri il godimento della cosa” nei limiti della propria quota (art. 1103 c.c.).

Inoltre, la comunione legale tra i coniugi è indivisibile, se non intervengano l’accordo tra i due coniugi in tal senso o cause di scioglimento della comunione. Mentre, il favor divisionis permea l’istituto della comunione ordinaria, che può essere sciolta per effetto dell’esercizio di un diritto potestativo da parte di un compartecipe.

3. La funzione della comunione ordinaria e della comunione legale

La comunione ordinaria e quella legale si distinguono anche per aspetti relativi alla rispettiva funzione.

La comunione ordinaria ha una funzione di mero godimento dei beni in comune e, pertanto, si caratterizza per una implicita staticità; invece, la comunione legale tra i coniugi ha lo scopo di arricchimento della famiglia, che si esprime sia nella soddisfazione dei bisogni della medesima istituzione, sia nell’accumulo di ricchezza in sé.

Da quanto appena osservato discende la differente disciplina dell’amministrazione delle diverse figure di comunione.

L’amministrazione della comunione ordinaria, infatti, è ispirata ad un regime collettivistico contemperato dal principio maggioritario; la comunione legale, all’opposto, è improntata alle regole che governano le società di persone. Tali norme prevedono l’amministrazione disgiunta per l’ordinaria amministrazione e quella congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione.

4. La comunione ereditaria

Accanto alle ipotesi di comunione sopra descritte, l’ordinamento giuridico italiano conosce un’altra forma di comunione, che taluni qualificano come speciale rispetto a quella ordinaria: la comunione ereditaria.

La comunione sui beni ereditari si forma a seguito del subentro nel patrimonio ereditario di più soggetti, per legge o per testamento.

Quindi, presupposto per la venuta ad esistenza della comunione ereditaria è la circostanza che più soggetti succedano ad un de cuius.

Inoltre, è necessario che la successione avvenga per quote ideali, determinate dalla legge o dal testatore; mentre è esclusa la comunione quando il testatore abbia istituito gli eredi in relazione a beni singolarmente individuati.

Allo stesso modo, non si realizza comunione ereditaria con riferimento ai legati che, costituendo oggetto di una vicenda successoria a titolo particolare, transitano direttamente dal patrimonio del defunto a quelli del legatario.

Come avveniva nel diritto romano classico, anche nel nostro ordinamento giuridico sembra che il legislatore opti per la transitorietà della comunione ereditaria, come si deduce facilmente dalla mole di disposizioni aventi ad oggetto la divisione (art. 713 e ss. del c.c.).

Ciascun coerede può sempre domandare la divisione, senza che sia possibile per gli altri coeredi opporsi alla richiesta, che assume quindi i caratteri del diritto potestativo.

La preferenza per la transitorietà della comunione deriva sia dalla volontà di evitare statici accumuli di ricchezza, sia dalla consapevolezza della frequenza dei contrasti nascenti tra contitolari di diritti.

Fatta eccezione per le disposizioni che attengono alla divisione, mancando una specifica disciplina della comunione ereditaria, trova applicazione quella dettata in materia di comunione ordinaria, ove si colloca la disposizione che fonda il concorso dei partecipanti sulla presenza di quote ideali pro indiviso.

Tali quote spettano a ciascun coerede non sui singoli beni ereditari, ma sull’intera massa ereditaria.

Sulla natura giuridica della massa ereditaria si fronteggiano due visioni.

Vi è chi osserva che l’eredità si può delineare come una somma di rapporti giuridici che si consolidano nella persona dell’erede, oggettivamente autonomi e privi di qualsivoglia funzionalizzazione.

Tuttavia, la dottrina maggioritaria e di stampo più tradizionale concepisce l’asse ereditario come una universalità di diritto, ossia un complesso di rapporti giuridici, anche di natura diversa, organizzato allo scopo di realizzare un determinato risultato che, nel caso in esame, consiste nel suo trapasso dal de cuius all’erede.

Dunque, secondo l’opinione prevalente l’asse ereditario sarebbe una universitas iuris: un autonomo centro di riferimento di rapporti giuridici, funzionalizzato al raggiungimento di uno scopo unitario, benché privo della personalità giuridica e, pertanto, diverso dalla persona giuridica.

Tipico esempio di universalità di diritto è l’azienda.

5. Gli atti di disposizione delle quote dei singoli beni compresi nell’asse da parte del coerede.

La giurisprudenza sembra orientata nello stesso senso, tant’è che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 marzo 2016, n. 5068) hanno ricostruito la massa ereditaria in termini di universitas e, di conseguenza, ritenuto inesistente il diritto del coerede sulla quota del singolo cespite.

La decisione in parola, che si è occupata della validità della donazione della quota di un bene indiviso facente parte della massa ereditaria, sembra rispondere ad una serie di interrogativi che attengono alla possibilità di disposizione della singola quota di un bene indiviso ed, in caso di risposta affermativa, alla natura della sua efficacia ossia, in definitiva, alla eventuale esistenza, accanto alla quota di contitolarità sulla intera massa (cd. quotona), della titolarità di una quota sui singoli cespiti (cd. quotina) ed al relativo potere di disposizione.

La Corte di legittimità, nella sua pronuncia, parte dal presupposto che la donazione della cd. quotina rappresenti una donazione di cosa altrui e, per questa via, giunge a dichiararne la nullità per assenza di causa, ove configurata come donazione traslativa.

Sennonché, la Corte recupera la validità della disposizione laddove, con deduzione in atto, entrambe le parti siano pienamente consapevoli dell’altruità della cosa e, pertanto, la donazione sia configurata come obbligatoria, facendo sorgere in capo al donante l’obbligo di procurare l’acquisto al donatario.

La ricostruzione fornita dalla Suprema Corte, però, presta il fianco a qualche considerazione critica.

Infatti, la qualificazione dei beni in comunione ereditaria come beni altrui non risulta pienamente persuasiva in quanto quei beni sono propri dei coeredi e non di altri. Ciò che manca al singolo coerede non è quindi la titolarità, ma la legittimazione a disporre del bene, senza il consenso di tutti gli altri.

Al proposito, occorre osservare che nel sistema civilistico, in attuazione del principio di relatività del contratto, la mancanza di legittimazione a disporre è un presupposto di efficacia del negozio e non elemento strutturale di validità.

Secondo l’art. 1372, 2° co., c.c., il contratto non produce nessun effetto rispetto ai terzi, salvi i casi eccezionali puntualmente individuati dal legislatore, e pertanto il negozio di disposizione del patrimonio altrui è radicalmente inefficace rispetto al terzo titolare (i.e. l’altro coerede), facendo sorgere solo un obbligo in capo al disponente di fare acquistare il bene al suo avente causa.

Analoga vicenda si riscontra nel legato di cosa altrui in cui, ai sensi dell’art. 651 c.c., solo l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, mentre a carico del terzo non sorge alcun obbligo.

Tuttavia, in senso contrario vi è chi rileva che siffatte osservazioni tralasciano di considerare il peculiare carattere del contratto di donazione, con il suo effetto dirompente sul patrimonio del donante, in quanto atto dispositivo privo di corrispettivo.

A ben vedere, del resto, una sfumatura di analoga portata emerge in controluce dallo stesso arresto della Cassazione.

Infatti, i giudici di legittimità, facendo ricorso alla fattispecie della nullità strutturale per mancanza di causa, arrivano a dichiarare la nullità della donazione per mancanza di causa donandi; mentre non fanno applicazione, né in via diretta né in via analogica, della norma di cui all’art. 771 c.c. (donazione di beni futuri).

6. Il fondamento del divieto di donare cose future e il “tallone d’Achille” della tesi della Corte di Cassazione.

Ecco che emerge la ragione per la quale il legislatore sancisce il divieto di donare cose future: porre un freno alla prodigalità del donante, il quale disponendo di cose di cui non conosce ancora il valore (essendo future) potrebbe essere indotto ad assumere un obbligo ben più gravoso di quanto voluto.

Se questa è la ratio del divieto di donare cose future, esso non si riflette sulla mera legittimazione a disporre, bensì investe la determinatezza del sacrificio economico e, di conseguenza, la validità dell’atto.

Dunque, se una critica può essere mossa ai giudici di legittimità essa attiene non tanto alla sanzione della nullità, quanto piuttosto alla equiparazione tra donazione di cosa altrui e donazione della quotina, intesa quale bene altrui o anche solo parzialmente altrui.

L’argomento utilizzato dalla Corte per realizzare tale uguaglianza è tratto dall’art. 757 c.c., che, in materia di divisione, reputa ogni erede “solo ed immediato successore” dei beni a lui pervenuti “come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”.

Se nessun dubbio sussiste in merito alla validità dell’atto di disposizione avente ad oggetto l’intera quota ereditaria, proprio la appena cennata retroattività degli effetti della divisione impedirebbe che il coerede possa disporre della quotina in quanto il cespite a cui si riferisce potrebbe non entrare mai a far parte del suo patrimonio, potendo in sede di divisione essere assegnato ad altro coerede.

Ma a ben vedere anche nel caso in cui si disponga dell’intera quota sul compendio ereditario potrebbe accadere che il cessionario non ottenga mai i beni materialmente, ma riceva solo una somma di denaro, ove ad esempio il bene sia assegnato ad altro coerede o venduto all’incanto.

Eppure, nessuno dubita della validità dell’atto di disposizione e della sua efficacia reale.

7. Una diversa ricostruzione

Orbene, per superare l’impasse, appare di una certa utilità introdurre la figura della condizione sospensiva dell’esito divisionale, ossia dell’atto dispositivo sottoposto alla condizione che il bene della cui quota si dispone sarà assegnato al coerede (donante o alienate) in sede di apporzionamento, come fanno gli Ermellini in una recente pronuncia in materia di vendita di quota indivisa su beni facenti parte dell’asse ereditario (ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 4831).

Ancora una volta la Suprema Corte argomenta a partire dai caratteri della retroattività e della dichiaratività della divisione (espressi nel citato art.757 c.c.) per dimostrare che, prima dell’apporzionamento, non sussiste in capo al coerede nessuna titolarità di quota indivisa sui singoli cespiti dell’eredità.

D’altro canto, a riprova della bontà dell’assunto si possono richiamare le norme in tema di vendita di eredità o della sua quota (artt. 477, 765 e 1542 c.c.), che comprovano come la titolarità della quota sia riferibile all’intera universitas e non ai singoli cespiti.

Insomma, se oggetto di vendita può essere solo la cd. quotona ne deriva che il diritto di proprietà non attiene ai singoli beni ereditari.

Questa conclusione è, altresì, dimostrata in ragione del fatto che la giurisprudenza concorda nell’escludere l’applicabilità del retratto successorio alla vendita della quota del singolo bene, ritenendo che si tratti di res inter alios acta rispetto agli altri coeredi, non idonea a mutare la composizione del compendio ereditario; al contrario l’art. 732 c.c. è suscettibile di immediata applicazione ove oggetto di alienazione sia l’intera quota ereditaria.

Sennonché, proprio la ricostruzione della figura dell’eredità in termini di universalità di diritto operata dalla Cassazione nasconde un insidioso equivoco: che “le comunioni” ordinaria ed ereditaria siano di tipo diverso.

Invero, nel libro III del Codice civile italiano non si rinviene alcuna distinzione di sorta, né il libro II disciplina in modo peculiare la comunione ereditaria, salvo che per la parte relativa alla divisione.

Sembra questo, dunque, il vero istituto a cui riferire tratti normativi differenziali.

Infatti, negli artt. 1111-1116 c.c. si riviene un primo livello di disciplina avente ad oggetto la divisione di cose comuni, salvo il rinvio (contenuto nell’art. 1116 c.c.) alle norme sulla divisione ereditaria in quanto compatibili; mentre le disposizioni del libro II (art. 713 c.c. e ss.) si riferiscono alla divisione ereditaria.

Queste ultime disposizioni tratteggiano un istituto che, in quanto caratterizzato dalla necessità della sua integralità soggettiva ed oggettiva, deve ricomprendere tutti i beni ereditari al fine di definire in modo completo e definitivo ogni rapporto tra coeredi, senza obliterare le fattispecie della prelazione ereditaria, della collazione, della imputazione dei debiti e dei prelevamenti.

Mentre, per effetto dell’art. 1116 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 732, 724 e 725 c.c. non possono trovare applicazione alla divisione ordinaria.

Ne discende che, evidentemente, la nozione di universalità è da riferirsi non alla comunione, ma alla sola divisione ereditaria.

A tal proposito, merita soffermarsi su un ulteriore aspetto.

L’equivalenza tra retroattività e dichiaratività della divisione ereditaria, tralatiziamente tramandata, è da ritenersi superata: attenta dottrina ha sottoposto a revisione critica tale assunto sulla base del fatto che con la divisione non si accerta nessuna situazione incerta, ma si passa da un dominio condiviso, limitato dall’altrui diritto, ad una situazione di titolarità esclusiva del diritto, che però ha mutato il suo oggetto.

Ciò trova un addentellato nel fatto che le parole “come se”, dell’art. 757 c.c., esprimono una mera finzione giuridica di retroattività/dichiaratività rivelatrice, al contrario, del fatto che in realtà la divisione ha efficacia costitutiva di una situazione giuridica inesistente fino a quel momento.

È invece la retroattività (assoluta) della divisione la nota distintiva della divisione ereditaria anch’essa, peraltro, giustificata dal carattere dell’universalità.

Alla luce dei superiori rilievi, quindi, è possibile affermare che non è la natura di bene altrui, o parzialmente altrui, della quota indivisa sul singolo cespite ereditario a determinare l’efficacia sospensivamente condizionata degli atti di disposizione della medesima poiché questo effetto discende de plano dal carattere di onnicomprensività della divisione, che occorre effettuare su un compendio ereditario immutato.

Emerge qui come la premessa dei giudici di piazza Cavour (l’alienazione della quotina è vendita di cosa altrui) sia incongrua rispetto alle conclusioni che, invocando la vendita dell’esito divisionale, sembrano ammettere che l’atto di disposizione della quota indivisa su singoli beni in comunione abbia efficacia reale.

Dalla vendita di beni altrui deriva, infatti, solo l’effetto obbligatorio di procurare l’acquisto al compratore, con il correlato interrogativo sulla buona o mala fede di quest’ultimo; mentre non ne può derivare l’efficacia reale dell’atto traslativo, ancorché sottoposto a condizione sospensiva (quale è quello derivante dalla vendita dell’esito divisionale).

Ciò è possibile, invece, se si ammette che la vendita di quota indivisa su singoli cespiti ereditari abbia ad oggetto cose proprie e, quindi, sia effettuata a domino, anche se l’efficacia reale dell’atto di disposizione è subordinata all’attribuzione del cespite all’alienante, in sede di apporzionamento.

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