Utilizzo automatico delle perdite di periodo oggetto di accertamento ai fini della liquidazione delle maggiori imposte accertate e utilizzo delle perdite fiscali degli anni pregressi a scomputo degli imponibili accertati a richiesta del contribuente (anche in sede di adesione), ciò a prescindere dalla partecipazione al consolidato nazionale.
Dal 2016 sarà operativo il nuovo procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento che verrà introdotto a seguito della pubblicazione in GU del decreto recante la revisione del sistema sanzionatorio. Tale intervento normativo ha la finalità “da una parte di fornire certezza agli uffici e ai contribuenti in merito all’utilizzabilità delle perdite in accertamento mediante l’introduzione di uno specifico iter procedurale e dall’altra di garantire il rispetto della capacità contributiva” (relazione tecnica alla bozza di decreto).
In vigenza della nuova normativa, in particolare, in sede di accertamento l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a liquidare le maggiore imposte accertate scomputando automaticamente le eventuali perdite realizzate dal contribuente nello stesso anno oggetto di accertamento. Spetta invece al contribuente chiedere espressamente all’Ufficio di utilizzare a scomputo di quanto accertato le perdite maturate negli anni precedenti a quello accertato.
Oggetto dell’istanza sono le perdite pregresse che sarebbero state utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento e che non sono state utilizzate prima della presentazione dell’istanza. Il contribuente che vuole avvalersi delle perdite pregresse sarà tenuto a presentare apposita richiesta entro i termini di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento ovvero 150 giorni dalla notifica dell’atto in caso di presentazione di istanza di adesione, salvo il ricorrere della sospensione feriale dei termini), in tal caso detti termini saranno sospesi per un periodo di sessanta giorni. L’Ufficio, quindi, entro sessanta giorni, dopo aver verificato la sussistenza di perdite utilizzabili procederà a riliquidare le maggiori imposte dovute dal contribuente con relativi interessi e sanzioni (art. 42, c. 2 bis DPR 600/1973).
Nella relazione tecnica è chiarito che “il computo in diminuzione delle perdite implica … la correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono commisurate alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi dell’anno oggetto di accertamento”. Ciò sta a significare che qualora il contribuente disponga di perdite del periodo oggetto di accertamento e/o pregresse, di ammontare pari o maggiori al maggior imponibile accertato ed interamente utilizzabili, esso non dovrà pagare alcunché all’erario neanche a titolo di sanzioni.
Anche nei procedimenti di adesione di cui al D.lgs. 218/1997, fermo restando il computo in diminuzione delle perdite del periodo d’imposta oggetto di adesione, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computati dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo (art. 7, c. 1 bis D.Lgs. 218/1997).
La nuova normativa disciplina inoltre le modalità con le quali le perdite del contribuente verranno ridotte a seguito del loro utilizzo in sede di accertamento (o adesione). Infatti per garantire che le perdite non restino nella disponibilità del contribuente, la norma dispone che, a seguito del computo in diminuzione di esse in accertamento o adesione, l’Ufficio provvederà a ridurre l’importo delle perdite riportabili (i) nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata nei casi di utilizzo a scomputo di perdite fiscali pregresse ovvero (ii) nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica in caso di scomputo automatico in sede di accertamento delle perdite del periodo rettificato. Tuttavia l’Ufficio procederà all’accertamento degli eventuali maggiori imponibili che potrebbero emergere a seguito della rideterminazione delle perdite riportabili negli esercizi successivi. La disciplina in commento, una volta pubblicato il decreto in GU, entrerà in vigore dal primo gennaio 2016 e riguarderà i periodi d’imposta per i quali a tale data sono ancora pendenti i termini per l’accertamento (anni d’imposta 2010 e 2011 – rispettivamente nei casi di dichiarazione omessa e presentata – e successivi salvo l’operare del raddoppio dei termini di accertamento).
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