Manovra 2010 e abolitio della cartella di pagamento. Circolare n. 22/IR del 7 Marzo 2011 a cura dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel tentativo di rendere più efficiente l’attività di riscossione attraverso la semplificazione e la concentrazione delle procedure, ha riformato il sistema di riscossione delle somme richieste mediante avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
L’art. 29 del decreto in questione ha attribuito efficacia esecutiva all’avviso di accertamento, precisando che le nuove regole avranno effetto a partire dagli avvisi notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
L’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Come espressamente previsto dalla legge, gli avvisi di accertamento ed i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni “divengono esecutivi all’atto della notifica”.
Conseguentemente, al fine dell’esecuzione non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento.
L’avviso di accertamento ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni).
Inoltre, l’avviso de quo dovrà contenere l’indicazione delle somme da pagare a titolo provvisorio, nel caso di proposizione del ricorso, secondo quando previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973; nonché l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste verrà affidata ad Equitalia per procedere all’esecuzione forzata, derogando alle norme in materia di iscrizione a ruolo.
Con l’abolizione della cartella di pagamento, è variata la sequenza procedimentale della riscossione dei tributi, prima basata sull’iscrizione a ruolo e sulla susseguente notifica della cartella di pagamento in cui era incorporato.
In luogo della vecchia procedura, la riscossione avverrà pertanto mediante la notifica dell’avviso di accertamento, l’affidamento del credito all’Agente della Riscossione, l’eventuale intimazione ad adempiere ed il pignoramento.
L’espropriazione forzata, in ogni caso, e’ avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo.
In merito si segnala la Circolare n. 22/IR del 7 Marzo 2011 con cui Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fornito dei chiarimenti in ordine alla riforma del procedimento di riscossione di imposte dirette ed Iva tramite l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
In particolare, il documento in oggetto sviluppa principalmente le seguenti tematiche:
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l’ambito di applicazione della nuova disciplina;
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il versamento delle somme risultanti dall’avviso di accertamento;
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l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento;
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la sospensione dell’esecuzione dell’atto;
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la dilazione di pagamento;
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l’omessa o irrituale notifica dell’avviso di accertamento.
1 Estratto dal volume “Come difendersi dalla cartelle di pagamento” Maggioli Editore 2011
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