È stata pubblicata in G.U. la Legge 7 dicembre 2023, n. 193 che reca norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Indice
- 1. Obiettivi della legge sull’oblio oncologico
- 2. Diritto all’oblio oncologico
- 3. Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
- 4. Modifiche alla legge in materia di adozione
- 5. Concorsi e selezioni al lavoro e alla formazione professionale
- 6. La vigilanza
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1. Obiettivi della legge sull’oblio oncologico
Per escludere ogni forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la legge sull’oblio oncologico reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione:
- degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione,
- degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
- del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021,
- dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. Diritto all’oblio oncologico
Si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
Sull’argomento leggi anche:
3. Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi
Per la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche solo tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o in seguito, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non risulta ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata già affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Detto periodo viene dimezzato ove la patologia sia insorta prima del compimento dei 21 anni di età. Le medesime informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, se siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
4. Modifiche alla legge in materia di adozione
Tra le modifiche introdotte alla legge 4 maggio 1983, n. 184, si statuisce che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni di età.
5. Concorsi e selezioni al lavoro e alla formazione professionale
Per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, viene vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Detto periodo risulta dimezzato ove la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni.
6. La vigilanza
Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull’applicazione delle disposizioni della legge in disamina.
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