Dal carcere alla comunità di recupero, dalla comunità di recupero alla società civile. Analisi di un percorso possibile.

Redazione 20/11/00
di Fernando Massimiliano Andreoni
A tutti gli “uomini persi” che ho incontrato
nelle stanze con il sole a scacchi,
e che tanto mi hanno insegnato.
SOMMARIO

PREMESSA *
INTRODUZIONE *
LA PENA E IL CARCERE: DUE CONCETTI DA DEFINIRE CON CURA *
IL CARCERE DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI *

Il carcere delle emergenze *
L’emergenza carcere *

LA LEGISLAZIONE SUL CARCERE E SU TOSSICODIPENDENTI E GIUSTIZIA *
L’ESPERIENZA CON IL CARCERE DEL C.e.I.S. – GRUPPO “GIOVANI E COMUNITA’” DI LUCCA *
RAPPORTO TRA GLI UTENTI DELLE COMUNITA’ E LA GIUSTIZIA *
DAL CARCERE ALLA COMUNITA’, DALLA COMUNITA’ AL TERRITORIO: REALTA’ O UTOPIA? *
I pre-requisiti. *
Le motivazioni al cambiamento *
Dopo il carcere: comunità e reinserimento sociale. *

CITTADINI IMMIGRATI IN CARCERE E TOSSICODIPENDENZA. *
CONCLUSIONI *
BIBLIOGRAFIA *
PREMESSA
La motivazione che sta all’origine di questo lavoro risiede nella mia professione che mi ha condotto, attraverso un percorso del tutto personale, ad occuparmi del carcere.
Il mondo del carcere è estremamente problematico, sia per chi vi opera, sia, soprattutto, per chi lo abita. Gli stessi problemi presenti “fuori” sono qui vissuti al quadrato; quella che dovrebbe essere una privazione della libertà con il fine del recupero, finisce spesso per essere una privazione di qualsiasi diritto, quali ad esempio la salute, l’affettività, i servizi territoriali, i diritti culturali, ecc.
Non si riesce a cogliere, dal di fuori, quanto sia grave e pesante trascorrere parte della propria vita nel carcere come è oggi organizzato, per nulla educativo, inadeguato agli obiettivi teorici e normativi. Esso semplicemente tranquillizza le nostre coscienze: è la rimozione di un problema che è sociale, e riguarda perciò tutti quanti, ” e nessuno si senta escluso”.
Con questa tesi vorrei riuscire a fornire un panorama del carcere principalmente attraverso l’analisi del rapporto tossicodipendenza-carcere, sia nella sua fase detentiva sia in quella delle misure alternative all’esecuzione della pena, che offrono a chi è detenuto, in particolare al tossicodipendente, una chance più concreta di reinserimento sociale.

INTRODUZIONE
Il problema posto dalla necessità di intervenire con provvedimenti restrittivi della libertà personale sul tossicodipendente in alcune fasi della sua condizione di sofferenza è un problema molto complesso.
Meglio è più d’ogni considerazione teorica può essere utile partire da alcune storie vere: nel tentativo di scioglierlo nei molti rivoli di sottoproblema che lo costituiscono.
Giovanni, 40 anni, ha appena ultimato un buon percorso di comunità. Andrebbe soprattutto aiutato, adesso, a ricostruire una vita spezzata, molti anni prima, da una serie di drammi familiari e di errori personali. La sentenza che scatta come una bomba ad orologeria per un processo iniziato cinque anni prima impedisce questo sviluppo obbligandolo al carcere. La ricaduta sembra inevitabile. Lungo e tortuoso sarà il cammino di chi tenterà, con lui, un’altra volta.
Marco, 22 anni, ha iniziato a bucarsi da pochi mesi. Sprovveduto ed incerto, viene arrestato in occasione del suo secondo tentativo di scippo. Terrorizzato dalle conseguenze dell’arresto, si chiude in un mutismo assoluto. Il giorno dopo tenterà di togliersi la vita tagliandosi le vene in un angolo della sua cella.
Consuelo, ventotto anni, fa un uso sconsiderato di eroina da quando ne aveva sedici. Si è prostituita vistosamente creando problemi pesanti ad una famiglia stanca e disperata. Malata al cuore ed al fegato, ogni giorno rischia la vita; è entrata e uscita da servizi pubblici e privati. Un giorno viene denunciata dai genitori a seguito dell’ennesimo episodio di violenza. In carcere, per la prima volta, si confida, riflette, progetta e inizia un percorso rieducativo reale.
Sono storie molto contraddittorie. Per chi ha consuetudine di lavoro con i tossicodipendenti sono, tuttavia, storie, per certi versi, veramente quotidiane. Stridono e producono quel vago senso di fastidio in noi operatori quando udiamo le risposte teoriche dei politici e dei loro slogan giornalistici sul “carcere giusto o ingiusto, buono o cattivo”
Una giustificazione teorica per la contraddittorietà delle storie è stata fornita dagli studiosi che fanno riferimento alla teoria dei sistemi. Un individuo può essere considerato come un sistema aperto alle influenze esercitate dall’esterno ma governato da proprie regole. Lo stimolo che viene dall’esterno è elaborato dal sistema, riciclato all’interno delle sue regole di funzionamento. Applicato a sistemi (individui) diversi, lo stesso stimolo può provocare conseguenze diverse. Applicati ad uno stesso sistema (individuo) stimoli diversi possono provocare lo stesso effetto.
Tornando al tossicodipendente e al carcere, l’incontro tra questi due sistemi può originare effetti che dipendono soprattutto dal tossicodipendente (dalla sua storia, dal momento che sta vivendo e dall’insieme complesso delle relazioni che ha in corso, con se stesso, con gli altri); dal carcere (dal tipo di situazione concreta con cui è chiamato a confrontarsi: durata e ragionevolezza dell’incarcerazione, tipo di carcere, persone che lì incontra); dal contesto: dal modo in cui ciò che gli accade ora viene presentato, elaborato e vissuto da chi gli sta intorno.

LA PENA E IL CARCERE: DUE CONCETTI DA DEFINIRE CON CURA
Partendo dall’idea per cui anche la decisione di punire e di incarcerare è un messaggio, occorrerebbe ragionare sul significato diverso di messaggi centrati sul carattere afflittivo (devi essere aiutato, te lo meriti, ti sta bene, te lo sei voluto), contenitivo (in questo momento non sei in grado di decidere per te, hai cioè bisogno di qualcosa-qualcuno che ti controlla) e/o realistico della pena (i limiti della tua libertà sono quelli legati all’esistenza dei diritti dell’altro: poiché tu sei una persona come le altre, io come le altre ti tratto).
Il passaggio successivo sarebbe (o dovrebbe essere) quello di un sistema giudiziario (un giudice) capace di calibrare intervento e messaggio nella situazione concreta in cui interviene: sull’individuo (sistema) di cui si occupa, cioè, tenendo conto degli elementi di cui dispone (e di quello di cui può mettersi in grado di disporre…) per rendere utile (e cioè concretamente giusto) questo suo intervento.
Il che ci riporta, evidentemente, ad una carcerazione educativa (o riabilitativa) del diritto tanto solennemente enunciata nella Costituzione e nei libri quanto impudentemente dimenticata, spesso, nella pratica corrente della “giustizia”. O alla necessità, da un punto di vista ancora un po’ più teorico, di far rientrare anche l’atto giudiziario (la repressione penale) all’interno di una più ampia progettualità terapeutica: chiedendo al giudice di segnalare e di tenere fermo, come in alcuni casi è sicuramente necessario fare, il rispetto del principio di realtà (funzione più propriamente paterna o genitoriale, a volte, all’interno di quella che rientra nella terapia familiare “strutturale”) per rendere possibile un contatto umano, paziente e partecipato, prolungato e sereno, (la funzione più materna o di accudimento) con chi deve dare alla persona che sta male lo spazio necessario all’espressione del suo star male.
Le due funzioni sono complementari e nessuna può essere utilmente portata avanti, infatti, se anche l’altra non lo è. Come dimostra bene lo studio di una patologia in cui, storicamente, l’individuo appare condizionato e piegato proprio da questo: dal modo in cui è stato sottoposto, nel tempo, ad uno squilibrio profondo, ad uno scontro disastroso, fra persone che avrebbero dovuto agire armonicamente e che erano ambedue vitali per il suo sviluppo.
Nella breve esposizione che seguirà, le parole forse più adatte a sintetizzare la realtà che ho potuto osservare, quando non direttamente vivere, sono sogno e realtà. Infatti, spesso la realtà carceraria è la conferma triste che tutto ciò che di teorico si è studiato è poi risultato inapplicabile. Ma non è poi veramente così. Il tentativo è quello, nella nostra città, nella nostra regione, come in molte altre realtà italiane, di spostare l’attenzione dal reato alla persona che lo ha commesso, ai suoi condizionamenti esterni ed interni, alle risorse che in lui, o in lei, possono essere liberate. E questo progetto, tra la teoria ed il sogno, potrebbe forse portare ad un’integrazione sempre più reale e concreta fra le culture di chi sui sistemi umani deve comunque agire, come i giudici e, più in generale, gli operatori della giustizia, e chi del funzionamento dei sistemi umani si occupa giornalmente, come gli educatori, gli psicologi, gli psicoterapeuti

IL CARCERE DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI

Il carcere delle emergenze
Nell’introduzione abbiamo fatto cenno alle storie di qualche detenuto tossicodipendente; proviamo adesso a raccontare per sommi capi cos’è stato il carcere dell’ultimo cinquantennio.
Dal dopoguerra ad oggi, quello che abbiamo conosciuto attraverso i mass-media è “il carcere delle emergenze”: come in una sorta di strano destino, questa istituzione totale (l’unica ben salda al suo posto, uscita pressoché indenne alle diverse stagioni ideologiche degli ultimi secoli…) sembra destinata a non meritare di stare sulla scena della riflessione sociale e politica. Appena fa capolino con le sue problematiche, magari a seguito di qualche caso di richiamo, subito viene sommersa da emergenze più ampie che la fagocitano riducendo la prigione e le sue situazioni a mera conseguenza di un particolare momento storico.
Così, negli ultimi vent’anni, si è parlato del carcere come capitolo degli anni del terrorismo, all’interno della stagione dei sequestri di persona, della lotta alla droga, dell’offensiva dello Stato alle varie mafie, di tangentopoli, ecc. E anche se per alcune di queste vicende il nostro paese ha vissuto realmente anni di eccezione, (c’è almeno da sperarlo), è certamente stato un errore presentare di volta in volta il carcere come il carcere dei terroristi, dei sequestratori, degli spacciatori, dei mafiosi, dei politici corrotti: tutte categorie che raramente hanno superato pochi punti percentuali sul totale della popolazione detenuta.
Infatti, a seconda del tipo di valutazione, si ottiene che la percentuale di detenuti estranei al circuito della grande criminalità e/o responsabili di gravi reati ha oscillato nell’ultimo decennio tra l’82 ed il 90% del totale.
Al 30.06.1996 (sembrano statistiche “un po’ datate”, ma sul carcere è difficile avere dati attuali) rispetto alla tipologia dei principali reati si avevano queste quote percentuali (in ordine decrescente e tenendo presente che un singolo soggetto può essere implicato in più reati):

Causa delle detenzione % detenuti
per reati contro il patrimonio 28,5%
per reati connessi alla legge sulla droga 17,9%
per reati contro la persona 16,0%
per reati legati all’ordine pubblico 13,9%
per reati connessi alla legislazione sulle armi 5,6%
per reati contro la pubblica amministrazione 3,3%
per associazione di stampo mafioso 2,3%
per reati contro la fede pubblica 2,3%
Alla stessa data la popolazione detenuta era così ripartita rispetto alle posizioni giuridiche (cfr. la posizione giuridica fa riferimento alla fase del procedimento per il quale si è in stato di detenzione, cioè fase di indagine, processo di 1° grado, 2° grado, Cassazione, sentenza passata in giudicato):

Detenuti giudicabili 24,72% +
Detenuti Appellanti 11,37% +
Detenuti ricorrenti 5,92% =
Detenuti non condannati 42,00%
Detenuti condannati 58,00%

Le varie emergenze hanno in ogni modo giustificato scelte spesso disarticolate di politica edilizia penitenziaria, di riduzione o soppressione di benefici, di non applicazione di diritti previsti, ecc., ma anche (o soprattutto) per tutti i detenuti, condizioni di vita e di trattamento incivili e talvolta in contratto con la Costituzione, le leggi nazionali ed internazionali (si vedano i richiami più volte giunti da organismi internazionali). Ad esempio è sufficiente che in un carcere circondariale si insedi una sezione “ad alta sorveglianza”, anche se per un piccolo numero di reclusi, per determinare un forte abbassamento della qualità della vita per tutte le categorie di detenuti ospitati.
In nome di sempre nuove emergenze si è nascosto da un lato il vero volto delle nostre prigioni e dall’altro si è soppresso ogni tentativo di voler ragionare attorno al carcere e alle domande che inevitabilmente esso pone alla società: perché tanti giovani tra le maglie della giustizia? In quale modo si tutela veramente la collettività dalla delinquenza? Che senso dare alla pena e quali modalità può avere oggi?…
Invece, dentro questo contesto, la sicurezza diventa spesso il “pensiero unico” su cui l’Amministrazione Penitenziaria regola i diritti e i doveri quotidiani dei cittadini detenuti.

L’emergenza carcere
Sono tre i pilastri su cui si fonda l’attuale (e in gran parte cronica) emergenza penitenziaria:
il carcere “sovraffollato”;
il carcere “ripostiglio degli esclusi”;
il carcere “dimenticato”.
1) Il fenomeno del sovraffollamento va studiato tenendo conto di due aspetti: il numero complessivo di persone detenute e il rapporto esistente tra la capienza delle strutture penitenziarie e le presenze.
I dati aggiornati al 30 giugno 1996 indicano 48.694 detenuti presenti negli istituti penitenziari a fronte di una capienza effettiva di 36.222 posti: in sostanza, per ogni 100 detenuti da “ospitare”, sono disponibili 77 posti con grossi sbilanciamenti regionali.
Va ricordato come tale livello di sovraffollamento sia relativamente recente nella storia del nostro paese dal dopoguerra in poi: è dal 1983 che si ritrovano dati superiori alle 40.000 unità. Tra l’altro dopo il 1985 i valori erano calati fino a giungere alle 26.150 presenze nel 1990, per poi risalire oltre le cinquantamila (1993-1994), uno dei principali effetti della normativa Jervolino-Vassalli, in materia di sostanze stupefacenti. Come si può immaginare, le conseguenze contaminano un po’ tutte le questioni legate alla vita del carcere: dal peggioramento delle condizioni igieniche e sanitarie, ai rischi di promiscuità, alla sicurezza, all’impossibilità di effettuare quel “trattamento individualizzato” che aveva un ruolo centrale nell’Ordinamento Penitenziario (L. 354 del 1975, art. 1 e 13).
2) Scorrendo i dati statistici che tratteggiano i volti e le situazioni di chi oggi è detenuto nelle carceri italiane, si ha l’immediata percezione di stare per valutare l’attività di un centro di prima accoglienza, uno dei rari servizi sociali aperti 24 ore al giorno, festività comprese. Circa 100.000 ne varcano le soglie ogni anno in attesa di processo o per scontare una pena e circa la metà di questi ne costituiscono la popolazione quotidiana. Una popolazione per lo più di giovani o adulti con meno di trentacinque anni, quasi tutti uomini (percentuale di presenza femminile stabilizzata intorno al 5%).
Circa un detenuto su tre è tossicodipendente, e tra di loro sono più numerosi gli analfabeti o comunque senza titolo di studio piuttosto che persone con un titolo superiore alla scuola dell’obbligo. Una minoranza è in trattamento metadonico: pochi perché esso è poco favorito dalle direzioni penitenziarie. I dati riferiscono naturalmente riguardo i casi di tossicodipendenza accertata, e, per quella che è la mia esperienza il fenomeno è probabilmente molto sottostimato, poiché in molti istituti si raggiunge e si supera il 50% della popolazione.

La percentuale dei detenuti sieropositivi accertati si aggira a metà del 1998 intorno al 5%, in progressivo calo rispetto al passato, anche se occorre considerare che è calata la percentuale di coloro che si sottopongono al test volontario per l’accertamento della presenza del virus HIV. Tenendo conto di questo si può supporre che il numero complessivo di detenuti sieropositivi potrebbe essere doppio o triplo. Va detto che in pochi istituti sono disponibili i farmaci che ormai da due anni permettono ai cittadini sieropositivi non detenuti di convivere con il virus, stabilizzando o migliorando la propria situazione di salute.

La percentuale degli stranieri si aggirava nel 1996 intorno al 20%, quota certamente superata. Per molti di loro si assommano le difficoltà di lingua e cultura diverse a quelle psicologiche e di accesso al diritto alla difesa processuale o ai benefici di legge.
Siamo in presenza di una struttura “selettiva”, i cui “ospiti forzati” sono per lo più poveri di mezzi economici e culturali, stranieri, tossicodipendenti, persone spesso malate o con disturbi psichici o a rischio: la prigione rende evidente il rapporto esistente tra emarginazione e circuito penale-repressivo.
La prigione è lo snodo finale ed unico di un sistema penale caratterizzato da lentezza e scarsa efficacia, anche come conseguenza della costante scarsa attenzione data al settore giustizia nelle politiche e nelle spese statali. Nel 1995 lo Stato metteva a disposizione del Ministero di Grazia e Giustizia l’1,09% del suo bilancio annuale.
Nell’attuale fase alla cronica carenza di mezzi si aggiungono ulteriori restrizioni alle spese correnti, come quelle che impediscono le sostituzioni di medici e personale sanitario con assenze di non più di una settimana, oppure gli acquisti di apparecchiature e farmaci, limitati se non bloccati.

LA LEGISLAZIONE SUL CARCERE E SU TOSSICODIPENDENTI E GIUSTIZIA
La descrizione dell’evoluzione del carcere nel corso dell’ultimo cinquantennio non deve certamente trarci in inganno: in Italia esistono normative molto all’avanguardia ,che tra l’altro, come nel caso dell’ordinamento penitenziario, hanno alle spalle quasi 25 anni di vita. Il problema è, come è stato per qualsiasi altra buona legge relativa ad aspetti sociali (vedi la normativa sulla chiusura dei manicomi o la legge sulle tossicodipendenze nella stesura del 1975), la loro corretta applicazione, come la povertà di risorse economiche previste per quello che può tranquillamente definirsi “Un mondo a parte”.
Già i Padri Costituenti, nel lontano dicembre 1947, promulgando la Costituzione della Repubblica Italiana, avevano indicato la strada da percorrere. L’art 29, infatti, sancisce tra l’altro che:”…L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva…” e stabilisce ancora che:”…Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato…”.
Quasi 30 anni dopo, dopo anni di grande e sofferto dibattere, il nostro Parlamento partoriva la legge sull’ordinamento penitenziario, Legge 26 luglio 1975, n. 354. Credo in proposito che la semplice lettura del primo articolo, relativo a Trattamento e rieducazione non necessiti di ulteriori commenti: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con i loro nomi. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
Il capitolo 13 ed i successivi chiariscono poi ancora più esplicitamente cosa significhi l’individualizzazione del trattamento, con predisposizione di un protocollo che va da “…l’osservazione scientifica della personalità per rilevarne carenze e cause del disadattamento…” e prevede ancora come iter seguente all’osservazione “…la formulazione delle indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare con compilazione del relativo programma…”. Conclude infine dichiarando che “…la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento deve essere favorita…”.
Sogno o realtà mi domandavo poco fa: a rileggere queste parole questa legge appare veramente come un sogno, per quanto poco lontano si sia riusciti ad arrivare in più di venti anni, per l’inadeguatezza dei mezzi che sono stati forniti per la sua applicazione, perché forse c’era da pensare ad altro.
Comunque, anche partendo dalla premessa, largamente condivisa già pochi anni dopo la promulgazione dell’ordinamento penitenziario, che il carcere non riesce generalmente ad assolvere al compito istituzionale di rieducare il condannato, ma, al contrario, si traduce spesso in fattore creatore di criminalità, il legislatore ha ritenuto necessario ridurre od eliminare la detenzione nel momento dell’esecuzione della pena, quando si constati un recupero, o anche soltanto una possibilità di recupero del condannato.
Ecco allora la Riforma della legge penitenziaria, la Legge 10 ottobre 1986, n. 663, meglio nota come legge Gozzini, che prevede ampie possibilità, per il condannato in possesso di certi requisiti, di scontare la pena non stando in carcere o rimanendovi una sola parte della giornata. Ecco allora l’affidamento in prova al servizio sociale, quello per casi particolari, applicabile ai condannati tossicodipendenti, la detenzione domiciliare e la semilibertà, tanto per citare le misure più note.
Va detto che la legge Gozzini, nonostante i tentativi giornalistici o la propaganda di taluni che hanno cercato di demonizzarla, è a tutt’oggi una delle normative con la più alta percentuale di esiti positivi, percentuale che si è sempre collocata intorno al 95% se non al di sopra (nel 1995 ad esempio la % di mancati rientri è stata dello 0,89%, ossia su 29.876 soggetti che hanno usufruito del beneficio, solo 266 si sono resi irreperibili).
Nel frattempo anche la normativa sulle tossicodipendenze andava avanti e si passava così da una legge come quella del 22 dicembre 1975, n. 685, che esprimeva comunque una sensibilità piuttosto elevata in materia di aiuto sociale e sanitario del tossicodipendente, alla Legge 26 giugno 1990, n.162, meglio nota come la “Jervolino-Vassalli”, fondata anzitutto sulla punibilità del tossicodipendente e quindi su una “sensibilità” in primo luogo repressiva.
Il Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti, n.309, emanato con DPR 9 ottobre 1990, da tutti gli operatori del settore ben conosciuto, non fece altro che sancire questo passaggio che definirei storico: nel suo impianto di base la nuova normativa andava a modificare profondamente, sia in linea di principio sia nella sostanza, l’inquadramento legislativo della tossicodipendenza, che veniva definita per legge come una realtà da perseguire prima di tutto penalmente.
Ricordo che i sostenitori di quel provvedimento dicevano allora: “Tutti i tossicodipendenti che compieranno dei reati ma vorranno recuperarsi (intendevano forse dire “redimersi”), non andranno in carcere ma in comunità!. Mi viene da affermare che mai proclama pubblico venne poi, come peraltro facilmente intuibile, sconfessato nella realtà dei fatti degli anni successivi.
La “penalizzazione” dei tossicodipendenti (intesa quale effetto opposto a quello della depenalizzazione), solennemente sancita nel primo articolo della nuova normativa, immediatamente inserì gli stessi all’interno di un circuito giudiziario-detentivo, come mai si era verificato prima di allora. Nel giro di tre anni la popolazione detenuta quasi raddoppiò (da meno di 30.000 detenuti nel 1990 agli oltre 50.000 del 1993) e la causa prima dei nuovi ingressi in carcere e di un turnover aumentato in maniera impressionante era quasi sempre la stessa: infrazioni riguardanti la legge sugli stupefacenti. Effetti stupefacenti? No, piuttosto effetti desiderati e programmati!
A poco sono comunque servite alcune importanti modifiche, come quelle del Decreto Legge 11 settembre 1992, n.374, reiterato più volte, che ampliava a quattro anni il tetto della pena o del residuo pena da scontare per accedere all’affidamento, ma solo per i tossicodipendenti “certificati”, stabilendo perciò un certo privilegio per loro, come anche sanciva la quasi impossibilità a disporre un provvedimento di custodia cautelare agli stessi tossicodipendenti che abbiano già in corso programmi terapeutici.
In realtà le pene comminate ai tossicodipendenti oscillavano tra i tre ed i venti anni, e ben pochi potevano usufruire di queste possibilità, una volta che la sentenza passava in giudicato.
Va anche ricordato positivamente il referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993, che forse anche grazie all’onda lunga dei numerosi altri referendum concomitanti, su materie molto diverse, con un SÌ vittorioso di misura (attorno al 55%) eliminò sia il concetto di dose media giornaliera, partorito dalla Jervolino-Vassalli sia il principio dell’illiceità e punibilità del semplice uso, non terapeutico, di sostanze stupefacenti.
Mentre il postulato della illiceità aveva soprattutto valore simbolico e di principio e la sua abrogazione non comportò innovazioni concrete, l’effetto delle altre abrogazioni si fece sentire maggiormente. In pratica con il referendum scompare il punto cardine che, nella legge del 1990, era servito per tracciare una distinzione tra consumo e detenzione eccedente il consumo. Resta però il fatto che due diversi sistemi sanzionatori restarono e sono tuttora in piedi.
Pur essendo chiarissimo che la volontà dell’esito referendario era quella di non punire il consumo personale di droghe con pene giudiziarie, rimasero in piedi le pene per il fenomeno del cosiddetto “piccolo spaccio” e, in più, si consegnò, da allora, “un largo margine di discrezionalità agli organi giudiziari, con una tanto indubbia quanto rilevante caduta della legalità del sistema”’.
Si può forse affermare che il referendum espresse un giudizio certamente negativo sulla legislazione repressiva, ma non l’ha certo eliminata del tutto, “trasferendo” vari problemi della norma di legge ad altri soggetti. Così, interpretare il confine tra consumo personale e spaccio è da allora problema che si è trasferito sul giudice, come elaborare forme efficaci di sostegno e cura è problema che è rimasto interamente sugli enti e sui soggetti che operano nella società.
Uno dei pochi elementi positivi della legge è stato certamente quello dell’istituzione dei Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze i Ser.T., uniformando definitivamente la situazione a livello nazionale e demandandone alle Regioni il controllo. Oggi, dopo molte lentezze iniziali, si può affermare che i Servizi Pubblici sono presenti su tutto il territorio nazionale.
Va infine ricordata, visto che è la più recente, la legge 27 maggio 1998, n. 165, conosciuta anche come Simeone-Saraceni, che rivede e quindi assorbe buona parte della Riforma del 1986.
Che dire di questa normativa? Approvata rapidissimamente (tre mesi prima non era ancora stata pensata dai suoi relatori) da un Parlamento mai così veloce ed unito sui temi della giustizia, con una maggioranza che è andata dall’estrema destra all’estrema sinistra, con un battage pubblicitario che la proclamava come la legge “svuota-galere”, provocando non pochi turbamenti in un’opinione pubblica sempre molto sensibile a certi argomenti, la legge si è rivelata di impatto molto modesto, quando non completamente nullo, almeno per chi in carcere già si trova.
Riuscirà probabilmente a diminuire drasticamente i nuovi ingressi in carcere, attraverso il meccanismo della notifica al condannato in libertà, assieme all’ordinanza di esecuzione della pena, una ordinanza “sorella” di sospensione della stessa (se inferiore ai quattro anni), lasciando all’interessato il tempo di trenta giorni, per attivarsi e presentare un percorso alternativo al carcere.
Gli unici elementi di novità per i “già detenuti” sono rappresentati dall’allargamento della misura della detenzione domiciliare anche a chi debba scontare pene superiori, anche molto superiori, al tetto dei quattro anni, per persone la cui incompatibilità con l’ambiente carcere sia legata ad esempio ad una maternità:…donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente…; o a condizioni di salute particolarmente gravi, come l’AIDS.
In tutto questo rapido excursus sulle normative il problema dell’infezione da HIV, merita un discorso a parte, data l’importanza di questa malattia. Anche qui il legislatore fin dai primi anni ’90, con grande sensibilità individuò in una legge specifica la via per codificare i problemi relativi all’AIDS. Con Decreto Legge 14 maggio 1993, n. 139, l’Italia poté dotarsi di una buona legge, quasi unica nel suo genere, almeno in Europa.
La normativa affrontava i vari problemi come quello sulla tutela della privacy, oggi così in voga in ogni ambito dell’esistenza umana, magari anche frivolo. E, tra le altre cose, sancì il concetto di incompatibilità con lo stato di detenzione per persone con infezione da HIV. In sostanza, una volta determinati i criteri “medico-legali” che ne definiscono l’incompatibilità, il giudice non doveva far altro che applicarli in maniera automatica, scarcerando il malato. Tale principio fu quindi codificato con la Legge 14 luglio 1993, n. 222. Ebbene di lì a poco, con le sentenze n. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, la Corte Costituzionale abolì il principio di incompatibilità tra detenzione e stato di AIDS conclamato. Il pronunciamento della Corte nacque in seguito allo scatenarsi dei mass-media (la storia si ripete) attorno ad alcuni isolati fatti di cronaca che riguardavano detenuti scarcerati per il grave stato di salute; su 2.257 detenuti scarcerati tra maggio 1993 e ottobre 1995 solo l’1% aveva commesso nuovi reati.
Infine, annunciata come legge di svolta sin dalla Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenze di Napoli del marzo 1997, dopo circa venti mesi, come tante altre volte, “la montagna ha partorito un topolino” (anzi, neppure quello!). Alla Conferenza e per l’anno a seguire si è parlato di pacchetto Flick, con importanti novità come l’ampliamento del tetto per l’affidamento in prova fino a sei anni, o meglio, l’adeguamento della misura all’entità delle pene comminate, e nuovi meccanismi per sancire una volta per tutte l’incompatibilità con la detenzione di ogni persona che si trovi ammalata di AIDS. Ma con l’ennesimo cambio dell’esecutivo i vecchi progetti o pacchetti, magari neanche completamente positivi, magari pensati da un Ministro che non c’è più, dove vanno a finire?

L’ESPERIENZA CON IL CARCERE DEL C.e.I.S. – GRUPPO “GIOVANI E COMUNITA’” DI LUCCA
Da oltre quindici anni il Gruppo “Giovani e Comunità” ha scelto anche il carcere come ambito d’impegno, luogo dove esercitare opera di ascolto ed accoglienza, aiuto e sostegno, promozione della solidarietà e della speranza. In questi anni numerosi operatori e volontari si sono alternati in quest’attività, principalmente attraverso colloqui orientativi e di sostegno con le persone detenute, entrando in carcere grazie agli art. 17 e 78 dell’ordinamento penitenziario. Il servizio si svolge anche tramite un’intensa corrispondenza che è intrattenuta con detenuti di istituti lontani dal nostro territorio, i rapporti diretti con i familiari delle persone detenute che entrano in contatto con noi e la miriade di contatti con gli operatori degli istituti di pena, dei Ser.T. dei centri di servizio sociale, dell’amministrazione locale, con i legali difensori e talvolta con qualche magistrato.
Va detto che questa attività, partita alcuni anni dopo l’apertura della nostra prima comunità, per cercare di dare risposta anche alle istanze di coloro che, tossicodipendenti, si trovavano dietro le sbarre, ha assunto negli anni proporzioni sempre maggiori, affiancando e talora superando numericamente (come nel biennio 1995-96) il numero delle persone che contemporaneamente si presentavano presso i nostri centri di ascolto dislocati sul territorio.
Attualmente l’attività di ascolto in carcere avviene in collaborazione con gli istituti di pena di Lucca, Massa e Pisa, nei quali io ed un’altra collega siamo presenti per colloqui orientativi e di sostegno e per riunioni informative (Lucca e Massa) sul programma terapeutico con i detenuti che lo richiedono e che sono interessati all’utilizzo di pene alternative, come previsto dalla legge. Oltre a questo esiste una collaborazione più informale con altri istituti presenti in Toscana, in particolare quelli di Pistoia e di Solliccianino. Da tutti quelli presenti in regione come da molti altri carceri di tutto il territorio nazionale riceviamo una fitta corrispondenza.

Ecco brevemente alcuni dati che possono aiutare a comprendere questa realtà:

nel corso del quinquennio 1991-1995 si sono rivolti a noi dal carcere circa 700 persone, delle quali quasi 500 attraverso colloqui con i nostri assistenti volontari e le rimanenti in forma epistolare;

ad oltre ¼ di loro, per l’esattezza a 191 è stata offerta la possibilità di accedere ai nostri percorsi di recupero, attraverso i benefici previsti dalle normative vigenti (in genere con gli arresti domiciliari o l’affidamento in prova). Per 164 di queste persone il magistrato ha espresso parere positivo all’ingresso nel progetto di riabilitazione, mentre sono stati 27, pari al 15% della totalità, i detenuti ai quali tale possibilità è stata respinta, pur esistendo tutti i presupposti necessari per l’ingresso in comunità (disponibilità all’accoglienza, certificato del Ser.T. attestante la tossicodipendenza e l’idoneità del percorso proposto).

Nel solo 1995 sono state 155 le persone che hanno svolto colloqui con i nostri operatori in carcere (con un computo complessivo di 556 colloqui), e ben 72 quelle che ci hanno scritto chiedendoci di essere accolte. Nello stesso periodo i colloqui presso i nostri centri di ascolto sono stati 190. Di queste persone provenienti dal carcere ben 62 hanno avuto accesso ai percorsi di recupero mentre per 5 (7%) di loro il giudice ha negato l’autorizzazione. Sempre nello stesso periodo sono stati 45 i nuclei familiari con un parente detenuto che ci hanno contattato e dei quali almeno la metà è stata inserita nei gruppi di sostegno appositamente strutturati.
E’ proprio dal maggio dello stesso anno che all’interno della prima fase del programma, quella di accoglienza, accanto ai gruppi di auto-aiuto rivolti ai familiari delle persone che sono prossime ad essere accolte o lo sono da poco tempo, abbiamo pensato di affiancare i gruppi di sostegno per tutti coloro che si trovavano con il familiare tossicodipendente in stato di detenzione.
Si è pensato in questo modo di offrire uno spazio concreto di condivisione e di confronto a chi, già segnato da anni di sofferenze, di sacrifici, di lotte contro la droga, si trova anche a patire le conseguenze di un parente, un figlio, un marito dietro le sbarre. Tutto ciò comporta un ulteriore carico di fatica, per la difficoltà di rapportarsi al carcere da parte di un familiare: gli orari dei colloqui assurdi per chi magari ha percorso centinaia di Km, la burocrazia spesso insuperabile, l’inospitalità dell’ambiente, la difficoltà a conoscere concretamente i diritti del detenuto ed anche quelli della sua famiglia, per non parlare della ricerca spasmodica di un avvocato che offra un buon servizio ad un prezzo accettabile. Ecco che, attraverso questo momento di gruppo, coordinato da alcuni volontari che hanno deciso di prestare il loro servizio aprendosi al pianeta carcere, i familiari dei detenuti hanno trovato uno spazio, anche se limitato, per condividere queste nuove sofferenze ed anche per conoscere meglio le loro possibilità ed i loro diritti.
Un’altra esperienza fondamentale, che ha segnato e tuttora qualifica la nostra presenza in carcere, è certamente rappresentata dagli incontri quindicinali con i detenuti che dal 1990 si tengono con regolarità all’interno della Casa Circondariale di Lucca e dal giugno 1996 bimestralmente anche presso il Carcere di Massa. Dopo una prima esperienza di alcuni mesi nel biennio 1988/89, questi incontri hanno assunto carattere permanente a Lucca nel dicembre 1990. Il progetto, in accordo con l’allora direttore, prevedeva che ogni due settimane potessimo incontrare i detenuti non singolarmente ma in forma assembleare, per presentare il nostro programma terapeutico e le concrete possibilità di accedervi.
L’obiettivo previsto, almeno inizialmente, era quello di utilizzare queste riunioni per fornire tutte le informazioni di ordine generale sui nostri percorsi di recupero, rispondere a quesiti, dubbi, curiosità, perplessità, in modo da permetterci di utilizzare tutto il tempo del colloquio, spesso limitato, per la disamina della situazione personale in tutte le sue sfaccettature. Gli incontri si sono svolti in questi anni quasi esclusivamente per la sezione maschile a Lucca (Massa è un istituto esclusivamente maschile), e solo sporadicamente in quella femminile a causa di vari problemi: l’assenza di un ambiente idoneo, il numero limitato di detenute e di conseguenza di detenute tossicodipendenti.
Questo era, in ogni modo, l’approccio iniziale, che è andato progressivamente modificandosi negli anni. Questo incontro, atteso e puntualmente partecipato dai detenuti interessati, è, infatti, divenuto luogo privilegiato di scambio e di confronto: le tematiche sono state molteplici: dalle nuove decretazioni in tema di tossicodipendenza alla situazione carceraria generale, dal referendum al ruolo delle comunità terapeutiche in Italia. A volte mi è sembrato di trovarmi in una vera e propria fucina di idee, di filosofie, di sogni e speranze da realizzare, attraverso la messa in comune anche di vissuti personali profondi. E’ stata una sorpresa, quasi inaspettata.
Nel corso del 1996, grazie alla presenza di alcune figure istituzionali, cioè un’educatrice ed una psicologa, particolarmente “intelligenti ed illuminate”, ho potuto iniziare una collaborazione più stretta con loro. L’educatrice, dopo avermi chiesto di poter partecipare alle riunioni quindicinali (evento mai verificatosi!) e dopo averlo fatto, mi ha chiesto di poter utilizzare tale “setting”, per strutturare una nuova attività, un esperimento condotto appunto da psicologa, educatrice e assistente volontario.
Così tra il mese di marzo ed il mese di aprile abbiamo organizzato quattro incontri sulle “Regole e il loro senso, nella comunità come nella vita”, terminando il ciclo con la visione di un film inerente il tema. Questi incontri sono stati una vera sorpresa: si è costituito una sorta di gruppo, che osservando le varie “regole” che avevamo pensato per la partecipazione, è attivamente intervenuto, sottolineando al termine dell’esperienza, il desiderio di continuarla.
Anch’io sono stato favorevolmente colpito dal successo di questa iniziativa, anche perché ero inizialmente un po’ perplesso dall’idea di creare una sorta di “gruppo” quindi con un suo ambiente una sua familiarità, intimità, ma in assenza di un livello anche minimo di “protezione” rispetto alla cella. Sono stati i partecipanti stessi a fornirsi e ad offrire agli altri presenti questa garanzia.
Promuovere questo ciclo di quattro incontri a tema (Il senso delle regole nella vita), ha, di fatto, originato una concreta e reciproca collaborazione tra l’istituzione ed un’agenzia esterna. Il favore e la partecipazione riscontrati da tale iniziativa hanno dimostrato, una volta di più, il bisogno di molti detenuti di confrontarsi tra loro e con gli operatori secondo modalità e su argomenti diversi da quelli usualmente sperimentati, a testimonianza di una disponibilità spesso sottovalutata e disattesa anche a causa della frammentarietà ed occasionalità delle iniziative promosse dall’istituzione carcere.
Non ne ho purtroppo incontrate molte di esperienze come questa, in cui l’istituzione si renda attivamente partecipe di azioni di promozione delle persone detenute.
Nel biennio 1995-96 l’associazione della quale faccio parte ha fatto la scelta di distaccarmi quasi completamente nelle attività dell’ambito carcere, e ciò è stato decisivo per raggiungere i numeri e i risultati descritti. Inoltre, nel corso di oltre 15 anni di presenza in carcere, si è costituito un patrimonio, fatto di rapporti con gli istituti di pena (ad oggi almeno tre in maniera organica e altrettanti in modo più sporadico), con gli operatori del settore o dei servizi limitrofi, con gli altri centri che operano nel campo della tossicodipendenza, con gli avvocati, i magistrati, ecc. Esso è anche parte della nostra memoria storica: e stanno a ricordarlo anche le diverse migliaia di lettere dal carcere che personalmente ho archiviato.
Sempre nell’ambito del carcere, oltre le attività già descritte ve ne sono di ulteriori:
l’azione di filtro iniziale con gli educatori e gli assistenti sociali di riferimento;
l’azione di “aggancio” con le famiglie dei detenuti in carico;
il “filtro” iniziale con i legali difensori dei detenuti in carico;
gli incontri sporadici di confronto con altri volontari.
La partecipazione al Comitato Tecnico di Rete, organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con il carcere.

RAPPORTO TRA GLI UTENTI DELLE COMUNITA’ E LA GIUSTIZIA
Da una ricerca promossa dal CEART, “INDAGINE ESPLORATIVA: L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI TOSSICODIPENDENTI (ottobre 1997), e che ha indagato anche sugli aspetti “giudiziari” degli ospiti delle comunità, emerge come con sempre maggior frequenza l’aspetto della condizione penale del tossicodipendente che stia compiendo un percorso di recupero comunitario, abbia assunto negli anni un peso ancora più imponente. “…Si ha la concreta sensazione, che nel caso delle comunità terapeutiche, i problemi penali siano in media assai più frequenti, almeno nella forma di pene reclusive. Ciò in conseguenza della stessa legislazione penale sulle sostanze stupefacenti, la quale, avendo instaurato il principio della “alternativa” tra il programma terapeutico e la pena reclusiva, sia pure per pene inferiori ai quattro anni, ha sicuramente introdotto un’accentuazione della presenza di questi casi nelle comunità. Più precisamente, una certa “specializzazione” delle Comunità Terapeutiche non deriva dalla norma in senso stretto, quanto in conseguenza di preferenze verso il percorso comunitario che talora esprimono i giudici, talora i SERT, talora gli stessi interessati, laddove, ad esempio, il detenuto si trovi nella condizione di aver maggiormente bisogno di un’assistenza residenziale, comprensiva di vitto ed alloggio…”
Dalla ricerca emerge come in tre casi su dieci l’utente è in comunità perché (o anche perché) in questo modo ha interrotto/evitato il carcere. Inoltre ci sono ben 44 utenti su 100, interessati da procedimenti penali in corso, in altre parole che rischiano nel prossimo futuro di vedersi comminate nuove pene, mentre per il 53% si tratta di persone che hanno subito condanne definitive.
La ricerca conclude il capitolo dichiarando quanto il peso dei problemi con la giustizia del tossicodipendente sia normalmente del tutto sottovalutato.

DAL CARCERE ALLA COMUNITA’, DALLA COMUNITA’ AL TERRITORIO: REALTA’ O UTOPIA?
Nell’individuazione di un percorso di riabilitazione per la persona detenuta che abbia problemi di tossicodipendenza, possiamo anzitutto individuare due categorie di obiettivi:
un obiettivo primario, che dovrebbe essere irrinunciabile, e che consiste nella graduale presa in carico della persona tossicodipendente detenuta: questa fase dovrebbe avvenire attraverso l’assistenza immediata all’ingresso in carcere, soprattutto per la sindrome astinenziale da carenza di oppiacei, per i malati di AIDS, ma anche per chi è alla prima carcerazione, o per le donne in gravidanza;
un obiettivo secondario, che auspichiamo per tutti, è rappresentato invece dall’integrazione globale con il territorio, attraverso le agenzie per il lavoro, la formazione, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza, i Ser.T. di provenienza dei detenuti; in pratica, nodo importante e qualificante di questa seconda fase, è lo svolgimento di un piano terapeutico, laddove venga richiesto ed accettato. Tale piano potrebbe teoricamente svolgersi anche solamente attraverso l’assistenza trattamentale penitenziaria e non prevedere altre forme di riabilitazione (come il percorso comunitario).
Ho voluto precisare che ciò è vero solo in teoria se, come già descritto nei precedenti capitoli, l’area trattamentale carceraria è quella più dimenticata, per mancanza di risorse economiche ed umane, e. talvolta, di volontà degli stessi operatori penitenziari, dai direttori agli educatori.
Un discorso a parte merita un terzo livello, che laddove esiste, può comprendere i due gradi di obiettivi previsti, rappresentato dalla “custodia attenuata”. Si tratta della forma più auspicabile di custodia penitenziaria del detenuto tossicodipendente, prevista dalla normativa del 1990, ma ancora troppo poco diffusa sul territorio nazionale. Può essere svolta in istituti interamente dedicati (Solliccianino a Firenze, Rebibbia a Roma, Empoli, Gragnano, Eboli, ecc.) o in sezioni appartenenti ad istituti più grandi (Rimini, Torino, Venezia).
In questo caso l’enunciato legislativo si dimostrava particolarmente “sensibile” alla problematica tossicodipendenza, chiedendo che all’interno di ogni istituto penitenziario si realizzasse, nel giro di qualche anno, una sezione speciale a custodia attenuata, dove le varie figure professionali interne ed esterne (educatori, assistenti sociali, personale dei Ser.T., dei C.S.S.A., delle comunità terapeutiche, ecc.) potessero interagire con le persone tossicodipendenti in un ambiente privilegiato, una sorta di pre-comunità.
Fatta esclusione per gli esempi citati, laddove si è investito per costruire tali sezioni, con grossi sacrifici per la popolazione detenuta, costretta ad estenuanti migrazioni in altri carceri o al peggioramento della qualità della vita (in sei in cella invece dei “soliti” tre quattro) a causa dei cantieri in corso, le nuove sezioni approntate sono ben presto diventate normali luoghi di vita carceraria; niente a che vedere con la custodia attenuata, rimasta un buon enunciato teorico inapplicato.
Volendo meglio precisare il percorso di recupero nel caso di una richiesta da parte della persona detenuta, ciò che viene proposto da me e dell’associazione di cui faccio parte può essere così rappresentato:
Il primo contatto con la persona avviene attraverso il colloquio da lei stessa richiesto, durante il quale viene effettuata una prima raccolta di dati anagrafici ed anamnestici, relativi anche alla propria situazione familiare, al proprio vissuto rispetto alla tossicodipendenza, alla situazione giudiziaria presente e passata, allo stato di salute, a percorsi terapeutici precedenti, ecc.
La richiesta più importante che viene fatta al detenuto è quella di continuare, laddove sussista, la terapia metadonica ma nella forma scalare (in accordo con il personale medico e laddove è possibile), e di diminuire fino all’eliminazione l’assunzione degli psicofarmaci, se non assunti sotto precisa prescrizione medica (diagnosi psichiatrica, ecc.). Non sono più fatte richieste rispetto l’interruzione dell’uso di sostanze stupefacenti od alcoliche, non potendo comunque direttamente verificare se e quando ciò effettivamente avvenga, e per non rischiare quindi di cadere in frequenti situazioni di ipocrisia. Al contrario, attraverso il contatto con il personale medico dell’istituto e del Ser.T. competente, è più facilmente verificabile la risposta alla nostra richiesta su metadone e psicofarmaci.
I colloqui continuano, possibilmente con cadenza settimanale, per un periodo variabile, individuato mediamente nell’arco di uno o due mesi, durante i quali alla persona viene chiesta la partecipazione alle riunioni quindicinali se è detenuta in uno degli istituti dove possiamo svolgere tale importante attività. Durante questo periodo si tessono una serie di relazioni importanti con gli educatori del carcere, gli operatori del Ser.T. e del C.S.S.A., con gli avvocati difensori e con i familiari del detenuto, al fine di individuare, anche con il loro contributo, il percorso più idoneo tra quelli possibili:
Continuare la detenzione, perché non sussistono i requisiti per un percorso alternativo: requisiti legali, mancanza di volontà, ecc., garantendo in ogni caso il sostegno attraverso i colloqui;
Individuare un percorso alternativo in esecuzione di pena presso: il Ser.T. di residenza, perciò in forma territoriale, i nostri centri di recupero, altre comunità terapeutiche più idonee ad aiutare il detenuto.
Se prossimo al fine pena, progettare con lui e con i servizi preposti l’uscita dal carcere e le varie opportunità riabilitative, lavorative, ecc.
Se si è riusciti a far emergere tutti i “pre-requisiti”, e se la richiesta della persona è quella di accedere ad uno dei nostri percorsi avviene, o meglio, dovrebbe avvenire, l’ingresso nel percorso di recupero.

I pre-requisiti.
Dalla mia esperienza ho compreso che il primo input che le persone hanno nel rivolgersi a noi è dato certamente dalla concreta possibilità che la comunità offre loro di “essere utilizzata” come alternativa alla pena. Ma non è forse questo, criticabile o meno, uno degli obiettivi della legge: sottrarre il tossicodipendente alla società, inserirlo in carcere o, nella migliore delle ipotesi, lasciare a lui la possibilità di scegliere tra la reclusione ed un percorso terapeutico, con la garanzia che per un po’ rimarrà comunque un soggetto “extrasociale”, che si trovi in carcere od in comunità o di nuovo in carcere?
Sempre più spesso mi accade però di incontrare persone che sono riuscite ad elaborare un ragionamento che percepisco come più avanzato rispetto alla mera alternatività carcere-comunità e che così provo a sintetizzare: “In realtà io non sono mica stufo di fare il tossicodipendente, anzi mi piace ancora questa vita, mi affascina sempre. Purtroppo c’è il problema del carcere: è la settima volta che ci finisco, e questo non mi affascina. Forse devo “rinunciare” alla vita di tossicodipendente, altrimenti non uscirò più da questo circolo vizioso.”
Altro problema è poi riuscire effettivamente ad accedere ad una comunità dal carcere; spesso è tanto “semplice” per i nostri utenti finire in carcere, quanto è difficile da lì poter uscire, anche per la comunità. In questi anni si è, infatti, costruito per loro un “percorso senza vie d’uscita”.
Chi è detenuto, sia che si tratti del cinquantenne o del ventenne, spesso e volentieri è già ad un livello di consunzione elevato, è entrato ed uscito dal carcere 10, 20, 30 volte in cinque o sei anni, è prostrato, cerca in maniera più o meno strumentale di entrare in una comunità e s’imbatte in una serie di ostacoli burocratici (certificati, istanze, ecc.), conseguenza spesso di inadempienze da parte apparati amministrativi.
Non è così facile entrare in un programma di recupero, neppure nel nostro. Forse, e qui so di trovarmi in disaccordo anche con alcuni colleghi, non se ne tiene neppure conto quando si accoglie una persona reclusa fino a poche ore prima. Forse non si immagina neanche il percorso ad ostacoli che ha dovuto superare per arrivare fin lì; si insegue l’immagine ideale di un tossicodipendente che è davanti a noi perché è fermamente convinto di ciò che vuole, e quindi collaborerà in tutto e per tutto (il sogno di ognuno di noi operatori, l’utente che non esiste oggi e che forse mai è esistito!) Immagine che comunque cozza con il “tossico-pregiudicato-coatto-camaleonte” che dal carcere entra in comunità. Ma malgrado queste caratteristiche, che peraltro il nostro sistema giudiziario lo ha aiutato a perfezionare, quella persona ha fatto una fatica tremenda ad arrivare fino a lì.
Alcuni esempi:
1. detenuto tossicodipendente in custodia cautelare, sulla quale vige una normativa piuttosto recente (1995) che sancisce che resta in carcere solo il presunto colpevole che:

sia già pregiudicato

non possa dimostrare di condurre una vita regolare ovvero viva di espedienti

ci sia il grosso pericolo della reiterazione del reato.
Quindi anche “Luca”, arrestato per una piccola dose, certo non uscirà, e a volte il giudice respingerà anche gli arresti domiciliari in comunità, perché queste caratteristiche le ha tutte.
Va da sé che un presunto omicida che comunque è incensurato, ha sufficienti mezzi di sostentamento, non ci sono rischi che reiteri il reato esce dopo due giorni e saluta il nostro “Luca”.
2. detenuto tossicodipendente sottoposto a pene definitive. La 162 sanciva per chi fosse stato trovato con dosi superiori a quella media giornaliera (cfr. per l’eroina 100 mg di principio attivo), una pena reclusiva da 8 a 20 anni, rientrando quel reato in quanto disposto dall’art. 73. E’ vero, c’è stato il referendum, che però ha fatto quello che ha potuto: ha eliminato la dose media giornaliera trasferendo sul giudice il problema dell’interpretazione del confine tra consumo personale e spaccio, lasciando in piedi le soluzioni carcerarie e, di fatto, anche la pesante entità delle pene.
Al confronto una condanna per omicidio con le attenuanti parte da una base di 7 anni.
Forse che Luca é meno pericoloso uccidendo un altro essere umano piuttosto che possedendo 101 mg di eroina? E/o forse la società è più tranquilla?
3. Per accedere ad un percorso di recupero con una qualsiasi pena alternativa il detenuto necessita di tre certificazioni: attestato di tossicodipendenza, certificato di idoneità del programma rilasciati di norma dalla USL (e in particolare dal Ser.T.) nel cui territorio la persona ha la residenza, e certificato di disponibilità all’accoglienza della comunità.
“Io detenuto devo trovare anzitutto la comunità, pubblica o privata, disponibile ad accogliermi; sperare di poter parlare con loro (non tutti gli istituti di pena sono coperti da servizi del genere); scrivere a destra e a manca; ottenere la dichiarazione di tossicodipendenza e di idoneità del percorso.”
E se ad esempio non sono segnalato al mio servizio territoriale, perché mai mi sono rivolto a loro prima d’ora, perché magari sono un cocainomane? In quel caso devo chiamare un medico esterno che a mie spese venga in carcere, esamini le mie membrane nasali e devo sperare che dalle eventuali lesioni si possa desumere una dipendenza pregressa.
E se sono un extracomunitario, clandestino, divenuto tossicodipendente in Italia (e il carcere lo certifica), quale Ser.T. mi fornirà l’idoneità per il programma? Nessuno, e in carcere ci sono ormai migliaia di extracomunitari in queste condizioni.
E se il Ser.T. non fornisce l’idoneità perché non ha i soldi per pagare la retta giornaliera? Oppure cosa posso fare quando siccome io detenuto mi trovo a 500 km dalla residenza, il Ser.T. neppure si preoccupa di visionare la mia richiesta: forse una denuncia alla Procura competente per omissione di atti d’ufficio?
Questi pochi esempi rendono ragione di quello che poco fa ho definito “percorso ad ostacoli”. Ma non c’è forse in quell’ostinazione grazie alla quale molti detenuti riescono poi a superare tutte queste barriere, una potenzialità, un germe sul quale poter basare l’aiuto terapeutico? Tanto più che non si parla di un normale cittadino, ma di un individuo in carcere, fisicamente dietro le sbarre, con tanti bei diritti chiusi anch’essi a tre mandate di serratura!

Le motivazioni al cambiamento
In questi anni ho anche potuto osservare il cambiamento delle motivazioni di coloro che ci chiedevano e ci chiedono una mano. Sempre più numerose le richieste di chi, consumato dalla carcerazione, ci ha visti anzitutto come una via di fuga, fuga oltre le sbarre, esprimendo così un bisogno di protezione, che certamente non è, o non è ancora, motivazione forte e concreta ad un cambiamento, ma ne rappresenta il germe, un germe da curare e far crescere. E questa spinta spesso riesce a superare i tanti ostacoli che si frappongono tra la richiesta d’aiuto e la reale possibilità di fornire quest’aiuto (vedi paragrafo precedente).
Mi sembra di capire che le “famigerate” motivazioni per accedere ad una comunità di recupero siano le più disparate, oggi come dieci anni fa, sia per chi proviene dal carcere che per coloro che lo fanno “liberamente”: si arriva perché si rischia di vedere porre in stato di adozione il proprio figlio, perché si è a dormire sotto un ponte, perché la salute peggiora, perché si è in carcere o si ha paura di finirci, ecc. Solo raramente perché si è “già deciso” che è giunto il momento di dire stop alla propria storia di tossicodipendenza, ovvero con una consapevolezza di questo desiderio che sia già conscia e digerita. Non mi sembra che si possa così facilmente affermare, come da taluni è ritenuto, che esistano motivazioni di serie A e di serie B, oppure vere e fasulle. Quello che certamente è accaduto e continua ad accadere è rappresentato da una grossa incidenza, all’interno di questo quadro di motivazioni, del peso del proprio fardello giudiziario: così è certamente per chi si trova in stato di reclusione, ma lo è altrettanto, osservando i colloqui che avvengono nei nostri centri d’ascolto, anche per chi è oggi libero, pur sapendo che presto o tardi sarà chiamato a rispondere di fatti da lui commessi e penalmente sanzionabili. E questo è un aspetto che ormai è impossibile trascurare, tanto appare evidente.

In ogni “motivazione” c’è ad oggi sempre e comunque un bisogno di protezione, bisogno di protezione che non è ancora, o lo è in minima parte, motivazione forte e concreta ad un cambiamento. A noi il delicato compito di coltivare un tale germe, una tale ricchezza, superando anche gli stereotipi che spesso sono la causa di una distanza con i nostri utenti, di una forbice tra la nostra idealità e la realtà. Accettando il principio dell’autodeterminazione delle persone (nei nostri percorsi la centralità è della persona), superando una cultura un po’ moralistica che ancora definisce aprioristicamente un’interruzione di programma come fuga o abbandono e altrettanto acriticamente la conclusione di un percorso come un successo. Ovvero fornendo un ambiente idoneo, adeguato ai bisogni delle persone.
Dico queste cose perché mi sembra di cogliere un cambiamento nel rapporto operatore-detenuto, cambiamento paradossalmente provocato dalla stessa Legge 162 e dalla conseguente azione repressiva nei confronti di persona tossicodipendente.
Mi spiego meglio. La normativa ha avviato la stragrande maggioranza dei tossicodipendenti nei circuiti giudiziari e detentivi. A quel punto, agendo sulla pena come deterrente, ha inviato le persone alle comunità in misura molto maggiore rispetto al passato. Questo ha rivoluzionato gli stessi equilibri dei centri di recupero, abituati piuttosto ad accogliere una maggioranza di persone “motivate” al cambiamento e una minoranza di detenuti che cercavano di evitare la galera. L’effetto positivo che leggo in questo nuovo equilibrio è, a parer mio, quello di avere “smascherato” queste motivazioni.
In un passato neanche troppo lontano e in ogni caso non più tardi di 7-8 anni fa, quando mi è capitato di conoscere queste realtà, ricordo distintamente di aver percepito la permanenza dei ragazzi in comunità spesso quasi come un’adesione acritica ad un programma, quasi una professione di fede rispetto ad una filosofia proposta. Confesso di avere provato fastidio rispetto a questa sensazione, che mi ha anche accompagnato per un po’. Ora dal 1990 la legge parla e sancisce chiaramente l’alternatività: non si può più (per fortuna) chiedere una “professione di fede” a chi entra in comunità per sfuggire ad un luogo dove stava malissimo, sarebbe una pura follia. L’aumento percentuale di queste situazioni ha permesso di evidenziare che per tutti è così: tutti arrivano in alternativa ad una situazione di sofferenza, di prostrazione. Se vogliamo, pur di non tornare in carcere, il tossicodipendente può anche seguire ciecamente la filosofia che gli si propone, ma a quel punto si rischia di non coltivare più quel germe che chiede invece cure, per cercare di sbocciare a primavera.
Comprendo che taluni possano non condividere questo mio ragionamento, ma per quella che è la mia esperienza, vedo in cambiamenti come questi, pur provenienti da una legge “forcaiola”, dei segnali positivi da cogliere. Dinanzi alla domanda: “Perché sei in comunità?”, le persone attualmente nei nostri centri non sono mai state così oneste nel rispondere. Mai come adesso è stato impossibile negare l’evidenza.
Io ritengo che siamo fortunati, perché ora si può partire finalmente alla pari in quell’avventura che è la comunità, ed è un buon inizio, forse troppo poco apprezzato, ma lo è davvero.

Dopo il carcere: comunità e reinserimento sociale.
La mia esperienza, che è in primo luogo esperienza di accoglienza, subito dopo di sostegno e di accompagnamento, e vorrebbe sempre riuscire a terminare con un percorso di reinserimento dell’individuo, mi insegna che questo percorso è comunque possibile, anche se le difficoltà non mancano. Volendo riassumere quelle descritte nei paragrafi precedenti vi sono: inizialmente una frequente titubanza, quando non contrarietà, dei servizi sanitari territoriali, ad offrire una chance a questa persona, magari perché la pena è alta, oppure l’interessato è un “plurirecidivo” di percorsi di recupero, ecc.; quindi il percorso ad ostacoli già descritto che lo stesso deve spesso affrontare per avvalersi dei propri diritti di detenuto che vorrebbe accedere ad un percorso alternativo; immediatamente dopo la diffidenza degli operatori che lo accolgono, spesso basata sul pregiudizio sintetizzato nell’affermazione: “Proviene dal carcere e quindi non ha nessuna motivazione al cambiamento, ha solo trovato una strada per uscire”. Ed anche supponendo, e per fortuna ciò accade, che tutto ciò sia superato, occorre ricordare il problema delle pene residuali, spesso ancora elevate, che diventano definitive durante o al termine del percorso.
Abbiamo una recente esperienza, che in realtà non è affatto rara, bensì molto comune: una persona, che chiamerò “Roberto” e che ha terminato da oltre due anni il nostro percorso di recupero, vive del suo lavoro di pescatore, si è reinserito in famiglia, socialmente, ha una compagna e due bambine. “Roberto” ha commesso l’ultimo reato nel 1991 e da diverso tempo è in affidamento presso il Centro di Servizio Sociale per Adulti. Da un giorno all’altro lo raggiunge l’ultima sentenza definitiva, che porta il residuo pena a superare il tetto previsto dalla norma che codifica l’affidamento.
Fin qui appare una storia lineare, triste ma lineare. “Roberto” inizia la carcerazione, ma per fortuna può usufruire di una riduzione di pena, poiché gli viene riconosciuta la continuazione fra alcuni reati, tra l’altro in un tempo relativamente breve, ovvero dopo meno di due mesi di carcerazione. Ebbene “Roberto” trascorrerà un altro mese e mezzo in carcere, perché gli uffici giudiziari impiegheranno questo tempo per compiere tutti gli atti ed i passaggi dovuti.
Mi è sembrato utile raccontare quest’episodio, che mi ha anche visto coinvolto in prima persona, per affrontare un aspetto fondamentale: l’amministrazione della giustizia nel nostro paese. Ovvero la modalità con la quale la nostra amministrazione giudiziaria è organizzata, con schemi vecchissimi; la scarsità di risorse che le sono fornite, in termini di magistrati e non solo; i tempi lentissimi, non certo da paese che si vuole definire civile, con i quali riesce a compiere il proprio servizio, perché di servizio dovrebbe trattarsi. E, per finire, l’idealità di certe affermazioni, proposte, sogni che praticamente tutti i nostri rappresentanti politici, amministratori pubblici, ecc., in pratica l’intero rosa parlamentare, esprimono in ogni occasione, ma che non trova, o non ha mai trovato, un riscontro concreto e vero.
E’ perfettamente inutile affermare che la carcerazione dovrebbe essere la “extrema ratio”, frase del tutto condivisibile ed auspicabile, quando non si riesce o non si vuole far niente perché così effettivamente sia.
Ed è altrettanto perfettamente inutile dire che tutti coloro che non rientrano in certi parametri, che non stanno scontando pene alte e legate a crimini molto grandi (mafia, omicidi, ecc.), devono usufruire delle alternative, quando ho constatato di persona l’impossibilità attuale e concreta di poter ottenere questo. Ho telefonato, durante la carcerazione di “Roberto”, diverse volte in alcuni uffici giudiziari; mi ci sono recato di persona e mi è stata fatta toccare con mano una realtà incredibile: “pile”, “mucchi” “montagne” di istanze, ordinanze disposizioni, vere e proprie montagne tra le quali i vari funzionari, cancellieri, probabilmente gli stessi magistrati si aggiravano. Mi è stato confermato che molta di quella “carta”, se timbrata, firmata, passata in altro ufficio, avrebbe fatto uscire dal carcere, in libertà, in comunità, ecc., una, cento, mille persone; anche “Roberto” sarebbe tornato molto prima dai suoi cari.
Ho potuto parlare con addetti al settore, educatori, anche alcuni magistrati, che mi hanno potuto soltanto confermare questa tragica realtà.
Credo che il carcere come “extrema ratio”, la pena alternativa come normalità, quasi d’ufficio, un reale reinserimento sociale dei detenuti, e fra loro dei detenuti tossicodipendenti, oltre che da alcune leggi, più o meno buone, dovranno necessariamente passare anche da un riordinamento complessivo della macchina burocratico-amministrativa del Ministero di Grazia e Giustizia, per non creare una nuova legge, una nuova norma, magari anche eccellente, ma del tutto inefficace, come purtroppo già tante volte è successo nel nostro paese.

CITTADINI IMMIGRATI IN CARCERE E TOSSICODIPENDENZA.
Una considerazione a parte spetta ai cittadini immigrati tossicodipendenti che si trovino in carcere: per loro non esiste alternativa, perché essi, nella maggior parte dei casi e soprattutto se clandestini, risultano privi di quei punti di riferimento che sono generalmente richiesti per usufruire di questi benefici. A cavallo tra il ‘91 ed il ’92 mi è accaduto in più di un’occasione che giovani magrebini emigrati nel nostro paese e finiti in carcere si “spacciassero” per tossicodipendenti con la speranza di poter godere di un’alternativa alla carcerazione. Forse non immaginavano neppure che per loro a distanza di poco tempo e dopo aver aggiunto alla già difficile situazione di immigrati anche quella di tossicodipendenti, la parola alternativa sarebbe risultata impraticabile.
Infatti, sono diventati “tossicodipendenti reali”, come dimostrano sovente le analisi di laboratorio (sangue, urine), o le varie terapie farmacologiche sostitutive (il classico metadone, oppure psicofarmaci), talora assunte presso un servizio territoriale, più spesso nel corso dell’odierna carcerazione oppure nelle precedenti. Questa tossicodipendenza è abbastanza facilmente certificabile dal Ser.T. che presta servizio in carcere (quello competente territorialmente ed in genere convenzionato), quando non dal medico del carcere.
Ho svolto con molti di loro numerosi colloqui, e per alcuni, la prospettiva della comunità sarebbe stata un’opportunità direi importante, magari decisiva. Ma ciò è concretamente impossibile: quale servizio territoriale si accollerà l’onere soprattutto in termini finanziari, di sostenere il percorso di recupero di Mohamed, magari rischiando di avere altri 10, 100 o 1000 Mohamed che il giorno successivo chiederanno di avere lo stesso trattamento? E se anche questo succedesse, non sarà che per alcuni, magari i più, uno o due anni dopo, recuperati alla vita sociale, non più tossicodipendenti, l’unica strada sarà la clandestinità o l’espatrio forzato?
Il quadro che emerge riguardo la tutela della salute di chi, proveniente da un paese non inserito nel trattato europeo, si trovi a soggiornare nelle patrie galere della nostra Italia, è tutt’altro che rassicurante!
Anzitutto, dati alla mano, si nota un incremento quasi esponenziale delle presenze in carcere di detenuti “extracomunitari”. Ricordo di aver partecipato alla fine degli anni ottanta ad un altro dibattito, in cui un noto criminologo affermava come ogni ordinamento giuridico sia perfettamente in grado di selezionare i propri “utenti”. Allora si era in fase di acceso dibattito a carattere nazionale sull’opportunità di approvare o meno una nuova normativa in fatto di tossicodipendenza, legge che è poi stata approvata, nota come “la Jervolino-Vassalli”. Lo stesso criminologo affermava che i “selezionati” per gli anni ottanta e candidati per quelli novanta erano i tossicodipendenti. Mi chiedo se non ci troviamo già oltre quella previsione e se non siano forse i cittadini immigrati “irregolari” gli attuali e futuri “paria”.
E’ stato sottolineato come l’art. 13 della L. 413/95, normativa che fa riferimento ai cittadini extra unione europea, sancisca il diritto alla salute quale diritto di ogni cittadino immigrato presente in Italia, ovvero che qui si trovi a prescindere da ogni altra condizione. E’ questo un notevole passo avanti compiuto dal legislatore poiché diversamente era stabilito nella precedente norma, nota come Legge Martelli.
Ma che cosa avviene nei fatti rispetto a questo “apparente” impegno?
La realtà è che una persona extracomunitaria, generalmente con una scarsa conoscenza della lingua, delle regole della detenzione, dei propri diritti, si trova oltretutto nell’impossibilità di accedere a servizi offerti ad altri detenuti, proprio perché “clandestino” o “senza fissa dimora”.
Le richieste di aiuto provenienti da cittadini immigrati detenuti in carcere nel corso dell’ultimo quinquennio si sono incrementate moltissimo (nel carcere di Lucca sono almeno triplicate). Di fatto molti “irregolari” detenuti e tossicodipendenti, si rivolgono a questi servizi, ma le loro legittime richieste non trovano risposta. Infatti, ancorché si possa accertare la loro tossicodipendenza, attuale o pregressa, e questo è realisticamente possibile, talvolta con difficoltà, un ostacolo pressoché insormontabile è quello rappresentato non tanto dalla mancanza di centri di accoglienza, che esistono, quanto dal requisito della “residenzialità”.
La normativa sugli stupefacenti prevede, infatti, che qualora un ente ausiliare sia disponibile ad accogliere una persona tossicodipendente, lo stesso produca la certificazione di disponibilità, mentre il Ser.T. territorialmente competente (leggi: quello di residenza), fornisca l’idoneità di tale percorso di recupero, documento con il quale contestualmente si accolla l’onere del pagamento della retta giornaliera per quella persona. Ora quale servizio pubblico fornirà tale certificazione, ovvero si accollerà tale onere, con il rischio di vedere rapidamente incrementare il numero delle richieste e forse di andare contro certi criteri di economicità alla quale ogni USL è tenuta a rifarsi?
Ovviamente anche in questo settore vanno fatti dei “distinguo”, tra operatori disponibili almeno a discutere del problema, ad affrontarlo, anche se con vane speranze, e coloro i quali neppure lo prendono in considerazione, con comportamenti che talvolta rasentano l’omissione di atti di ufficio. Tutto ciò accade naturalmente su scala nazionale, ed in qualunque carcere Mohamed o Samir si trovino, sentiranno sempre, più o meno, le stesse spiegazioni, almeno quando qualcuno gentilmente le fornirà!
Ma chi ha diritto alla tutela della salute tra i cittadini immigrati? Chi lavora ad esempio! Ma allora c’è una soluzione, una via d’uscita, almeno per alcuni, visto che in carcere si può lavorare. Eppure un cittadino extracomunitario irregolare detenuto non può lavorare, perché non può avere il proprio codice fiscale!
Ed ancora quale sia la difficoltà per un immigrato di fruire dei servizi sanitari pubblici, a partire da quelli ospedalieri per la mancanza di interpreti, figuriamoci in un istituto di pena!
In effetti, in una realtà nazionale spesso poco sensibile a problemi di questo genere e talvolta pervasa da spinte di discriminazione ciò che potrebbe permettere di sensibilizzare maggiormente i cittadini e la pubblica amministrazione è affrontare la questione in termini economici, ossia in termini di utilizzazione di risorse. In questo quadro va sottolineato come gli immigrati sono numerosi nel nostro paese, e quando hanno problemi questi si traducono in termini di costo sulle strutture pubbliche: il carcere costa, e molto; il metadone costa; il personale pubblico (Ser.T.) che svolge colloqui in carcere costa! Non sarebbe allora più conveniente oltre a garantire anche ad un immigrato clandestino pari opportunità di accesso a tutta la gamma di servizi dei quali fruisce un italiano, indirizzare lo stesso verso quei servizi che a parità di efficacia e di efficienza garantiscono minori spese (leggi Comunità).
Appare assolutamente indispensabile che le normative vigenti sia in fatto di tossicodipendenza che di cittadini extra unione europea, possano essere opportunamente integrate; la prima non fa, infatti, alcun riferimento su come aiutare coloro che stranieri ed irregolari, si trovino in stato di tossicodipendenza magari in carcere, e nessun cenno fa neppure la seconda a questo tipo di problematica ed all’accesso ai servizi sanitari. Riuscire ad inserire questa casistica in entrambe od in almeno una delle due normative aprirebbe certamente concreti spiragli.
Esiste la necessità, non più rimandabile, di attivare delle strategie di cambiamento, nella convinzione che comunque ogni uomo, bianco o nero, italiano o straniero, detenuto o libero, ha diritto alla tutela della propria salute e ad una vita che preservi la sua dignità di essere umano.

CONCLUSIONI
E’ un grande problema per chi si trova in stato di detenzione, assommare a tale realtà quella di tossicodipendente, quando non anche di sieropositivo. E’ pur vero che, normative alla mano, i detenuti tossicodipendenti potrebbero essere pensati come una sorta di popolazione privilegiata rispetto agli altri, avendo sulla carta un maggior numero di possibilità per accedere alle pene alternative, attraverso i percorsi di recupero, pubblici o privati. Eppure sono ancora troppi quelli rinchiusi in carcere. E’ questo l’effetto di una legge largamente criminogena, che prevede il carcere per chi fa uso di sostanze, rinchiudendo un grande numero di persone e poi, non senza una certa dose di “ipocrisia”, offre loro di farle uscire disponendo un iter speciale di accesso ai benefici di legge.
C’è poi la difficoltà insita nella contraddizione fra custodia/repressione e terapia/reinserimento, quella sorta di “coazione al recupero” sancita dalla legge, che però non ha niente di educativo e di responsabilizzante. Il carcere non può far altro che contenere e non riesce a curare né a educare. La legislazione precedente, pur con i suoi difetti, aveva almeno il pregio di esprimere una sensibilità piuttosto elevata in materia d’aiuto sociale e sanitario del tossicodipendente, mentre oggi sia in fatto di tossicodipendenza che di AIDS si corre il rischio di isolare coloro che si trovano in questa condizione, pregiudicando ancora di più la qualità della loro vita.
A me sembra che il peso dei problemi con la giustizia del tossicodipendente sia normalmente del tutto sottovalutato, conclusione alla quale è giunta anche la ricerca del CEART citata in precedenza. Non, ovviamente, nel senso che si ignori la dimensione del fenomeno, ma nel senso che se ne trascura l’importanza psicologica. L’esperienza di giustizia e di reclusione sull’utente ha di solito un grandissimo impatto, perché codifica una condizione nella quale la dipendenza “è stata giudicata”. La tossicomania non è più semplicemente oggetto di prove, tentativi, ricadute e pentimenti: è divenuta una sorta di condizione civile del soggetto.
Egli potrà accentuare dentro di sé il pessimismo, il senso di fallimento, la mancanza di autostima; oppure potrà farsene una ragione opposta, considerarla quasi con orgoglio un titolo di diversità, addirittura di forza o di furbizia.
Il marchio di tale condizione consiste nel fatto in sé di essere stati giudicati, ma ben di più consiste nell’esperienza della perdita di libertà. La società, le istituzioni, che prima erano una sorta di paesaggio che l’utente attraversava liberamente, e che lo avevano addirittura considerato, per la sua patologia, portatore di diritti, ora gli negano il principale dei diritti.
Essa può indurre sulla sua personalità effetti anche opposti, e su di essi occorre soprattutto riflettere. E’ possibile che la dipendenza occupi d’ora in poi un posto anche più centrale e ingombrante della sua condizione. Ma è anche possibile l’opposto, che si determini una forma, densa di ambiguità, di “maturità”; è possibile che lo choc dell’esperienza giudiziaria e reclusiva attenui il peso della tossicomania per far posto, nella gerarchia dei problemi, ad altre urgenze.
Da un punto di vista pedagogico e psicoterapeutico il lavoro con utenti e situazioni tanto difficili come quelle legate alle tossicodipendenze, alle quali si aggiunga il fatto di avere a che fare con soggetti privi di libertà, pone un problema che si potrebbe parafrasare come “la madre di tutte le questioni”.
Lavorare in carcere significa, quindi, dilatare al massimo il dubbio sulla spinta motivazionale al cambiamento; la motivazione al trattamento, se esiste, rischia di essere coperta dalla situazione creata dalla norma che offre un’alternativa allo stato detentivo in cambio di un “recupero”. L’operatore che lo seguirà rischia di essere il soggetto che, pronunciandosi sull’andamento del percorso e sul suo esito finale, libera il condannato dall’espiazione della sua pena in galera.
Esistono molte opinioni differenti in proposito, suddivisibili in due grandi gruppi:
coloro che credono che una situazione di questo genere sia talmente lontana dalle condizioni di base minime per la costruzione di un rapporto terapeutico e, quindi, non lo credono realizzabile;
altri i quali sostengono che, a partire dalla chiarezza e dalla coscienza delle stesse condizioni di base, si possa ottenere qualche risultato e raggiungere obiettivi non secondari. Inoltre, essi credono che la motivazione possa essere interrogata ed aumentata durante il percorso. Personalmente mi colloco decisamente all’interno di questi ultimi.
Non v’è dubbio che esistono, inoltre, posizioni demagogiche ed estreme, alcune a favore tout court del detenuto che deve essere aiutato comunque ad uscire dal carcere ed altre posizioni opposte ed intransigenti.
In conclusione, in carcere sembrano acuirsi i problemi “classici” legati all’intervento sulle situazioni di tossicodipendenza. Soprattutto per quanto riguarda alcuni passaggi fondamentali che, dato il contesto, sono rigidamente regolati da leggi e regolamenti che non permettono il dispiegarsi di un’azione positiva; anzi, rendono più drammatica la permanenza in carcere dei soggetti tossicodipendenti.
Spero di essere riuscito ad usare parole che restituiscano in modo concreto e tangibile la realtà del carcere e del servizio che da diversi anni, da un lontano settembre 1990, vi svolgo. Talvolta percepisco che anche all’interno del privato sociale, dell’associazionismo, di chi fa della solidarietà una ragione per cui lottare, il carcere sia immaginato, vissuto come “l’ultima frontiera”, quando non come il “lebbrosario”. Chi vi finisce, se non è già perso, poco gli basta per diventarlo.
In realtà il carcere è solo lo specchio del mondo che vive fuori delle sbarre, con le sue contraddizioni, difficoltà, sofferenze.
Credo e sperimento giornalmente che dal carcere si può uscire, malgrado tutto, nonostante le difficoltà che ho descritto, a testa alta, attraverso un percorso di recupero che aiuti la persona a “restituirsi” a quella società che ha contribuito alla sua emarginazione.
Resta in ogni caso una realtà così tragica, ma anche così ricca, dalla quale tanto ho appreso, costituita da persone che tanto mi hanno dato e che ringrazio.

BIBLIOGRAFIA

Carcere di tante carceri – a cura di C. Marcetti e N. Solimano – Angelo Pontecorboli Editore – Firenze – giugno 1997

Volontariato e giustizia – a cura di Celso Coppola – Fondazione Italiana per il Volontariato – Roma – 1996

Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme – Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani

Il carcere immateriale – Ermanno Gallo e Vincenzo Ruggero – Edizioni sonda – Torino

La qualità della vita in carcere – Atti del 28° Convegno Nazionale SEAC –Roma 11-13 settembre 1995

Ricerca sul rapporto tra utenti delle comunità e giustizia penale – a cura di Marco Marcucci – Ce.I.S. di Lucca – Anno 1996.

Disponibilità al cambiamento: tra tossicomania e marginalità – Ricerca presso le Comunità del Ce.I.S. di Lucca a cura di Marco Marcucci, Anno 1997 – Ce.I.S. di Lucca

Indagine esplorativa: l’inserimento lavorativo dei tossicodipendenti – promossa dal CEART – ottobre 1997

Il carcere: ripostiglio degli esclusi – Ricerca pubblicata nel gennaio 1997 dal CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza)

Prima Conferenza nazionale del Volontariato Carcerario – Atti del convegno – Roma – 15-17 novembre 1996

Cittadini immigrati in carcere: quale tutela del diritto alla salute – Atti del seminario – Lucca – 30 novembre 1996

Le Tossicodipendenze e la politica penitenziaria – Atti del Seminario – Roma – 22 febbraio 1997

L’azione del volontariato e delle istituzioni per un totale recupero del detenuto alla società civile – Atti del Seminario – Siena – 23 febbraio 1997

Formazione e lavoro: dentro e fuori dal carcere – Atti del Convengo – Firenze – 13 e 14 giugno 1997

Carcere e cultura del trattamento. Ruolo della Polizia penitenziaria nel progetto rieducativo del detenuto – atti del seminario – S. Gimignano – 2 febbraio 1998

Dal carcere al territorio: una rete sociale intorno al tossicodipendente – Atti del seminario – Livorno – 9 giugno 1998

L’intervento in carcere – da ITACA, rivista quadrimestrale della Cedis editrice – Roma – Gennaio-Aprile 98 Anno 2 n. 4

Non solo sbarre – da ASPE, periodico di informazione del Gruppo Abele – Torino – Anno XV – n. 11 – 18 luglio 1996

Tracce: alternative al carcere e operatori sociali – quadrimestrale del Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia –Anno II – n.3/4 e 5 di gennaio-maggio 1996 e settembre 1996

Intervento di Massimiliano Andreoni al seminario: Le Tossicodipendenze e la politica penitenziaria– Roma – 22 febbraio 1997

Intervento di Massimiliano Andreoni al seminario: Dal carcere al territorio: una rete sociale intorno al tossicodipendente – Livorno – 9 giugno 1998

Anche in carcere il cittadino immigrato resta comunque un “vucumprà” – articolo a cura di Massimiliano Andreoni pubblicato su Senza Margine, periodico bimestrale del CESERS di Lucca Anno1997 – marzo-aprile – n. 2

Periodici del settore consultati:

Fuoriluogo – mensile promosso da Forum Droghe, Associazione Antigone e LILA

Espressioni dal di dentro e dal di fuori – periodico a cura della Casa S. Francesco di Lucca

Liberarsi dalla necessità del carcere – periodico bimestrale del Circolo Ora d’Aria – Pistoia

Magazine 2 – quadrimestrale dal carcere di San Vittore – Milano

Redazione

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