Dall’Alto Medioevo al XVII secolo Alto Medioevo

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Parte quarta

 

La cultura classica sopravvisse in forma elementare nei centri monastici, durante l’Alto Medio Evo, fino alla rinascita avvenuta nell’ XI secolo. Dal VI all’ XI secolo non vi è traccia di cultura giuridica, mentre dall’ XI al XII secolo avviene a Bologna una ripresa della cultura giuridica che prepara il successivo sviluppo derivante da Irnerio e dalla sua Scuola, detta dei Glossatori.

Durante i secoli VI – XI scomparve ogni traccia del Corpus Iuris Civilis, il Digesto non è menzionato da alcuna fonte, il Codice e le Novelle circolarono sotto forma di riassunto nell’ “Epitome Iuliani” ed “Epitome Codicis”, infine le Istituzioni, almeno in Italia, circolarono nella forma originale.

L’ affermazione di Odofredo della esistenza di una Scuola romana da cui, per tramite di Ravenna, discese lo studio bolognese non è accettabile, formandosi la Scuola di Bologna autonomamente, anche se sembra che Ravenna abbia preceduto la prima nello studio del diritto.

Comunque le testimonianze risalgono al massimo all’inizio dell’XI secolo, dimostrando una generale ripresa degli interessi per gli studi giuridici. L’unica scuola risalente agli Ottoniani, di cui si abbia testimonianza, è quella presso il palazzo regio di Pavia.

Irnerio, considerato l ‘iniziatore dello studio bolognese e il restauratore del Corpus Iuris Civilis, in realtà non fu altro che la punto di un processo frammentario di esegesi iniziato il secolo prima e che fu da lui sistemato e approfondito.

Un esempio del lavoro dei giuristi medioevali riguarda la discussione sorta intorno alla “lex Marciana”, la quale, in contrasto con Giustiniano, affermava il privilegio degli ecclesiastici di non prestare giuramento. Enrico III risolse la questione in favore delle autorità ecclesiastiche per motivi politici, ciò indica lo sforzo filologico dei giuristi dell’XI secolo per correggere la stesura del Codice giustinianeo.

Il testo fondamentale per il Digesto è il manoscritto detto littera pisana o florentina, ma il testo adoperato come archetipo per i codici bolognesi è un altro. Da questo archetipo venne ricavata, attraverso una progressiva correzione del testo, la “Vulgata”. Le correzioni possono essere di tre tipi: a) Congetture, correzioni suggerite da una ipotesi del giurista; b) Correzione, mediante confronto con altri passi dello stesso manoscritto; c) Confronto, con altri manoscritti.

Molto probabilmente il confronto non fu effettuato con una edizione completa, ma con frammenti ricavati da altri manoscritti di vario genere. Opera di Irnerio deve essere stata quella di stabilizzare il testo del Digesto, che dopo lui prese il nome  di “Vulgata”. Se nei primi due tipi  di correzione potevano bastare dei grammatici, nel terzo occorreva la conoscenza specifica del giurista.

Il merito dei Glossatori fu quello di riunire la tecnica filologica con l’esegesi giuridica, senza avere precise conoscenze storiche che facilitassero la realizzazione di una “edizione critica”. Nonostante questo limite si ebbe un rinnovamento della scienza giuridica grazie allo studio dell’ordinamento romano, il quale, d’altra parte, nelle glosse di Irnerio, non è privo di una certa impostazione critica derivante da corrette valutazioni storiche.

L’impossibilità dello studio storico dei testi deriva dalla concezione del diritto che i Glossatori assimilarono dalle opere giustinianee. Il diritto era per loro qualcosa di trascendente, derivante dalla volontà imperiale che coincideva con quella divina e quindi immutabile e autoritativo. Questo non impedì ai successori di Irnerio di confrontare la Vulgata con la “littera florentina” per una maggiore correttezza filologica e di adattare le istituzioni romane alle esigenze politiche del proprio tempo, al fine di renderle funzionali.

Nel secolo XIII vi è un periodo di stabilizzazione in cui i giuristi premettono delle summae titulorum, cioè dei riassunti e delle spiegazioni ai singoli titoli del Digesto. Capolavoro di questo periodo è la Magna Glossa di Accursio , in cui tutte le interpretazioni più utili agli scopi della pratica vengono raccolte.

Nel XIV secolo trasse origine dall’opera di Accursio la scuola dei Commentatori, il cui principale esponente fu Bartolo da Sassoferrato, la spinta del loro lavoro furono le nuove esigenze createsi con lo sviluppo della civiltà comunale.

Il monolitismo dell’unità del diritto, conseguenza dell’unità dell’Impero, venne frantumato nel particolarismo comunale e mercantile, costringendo i giuristi a tralasciare gli studi filologici per una spiegazione tale del diritto romano da permetterne l’applicazione alle esigenze del momento.

Dal XV al XVII secolo

Se i commentatori considerarono il diritto romano intrinsecamente perfetto e uguale a quello applicato nell’Europa medioevale, nel XV secolo si formò una scuola umanistica detta Scuola Culta in cui si approfondì lo studio filologico e il significato storico del diritto romano.

Nel quattrocento primeggiarono, nel mondo del diritto Lorenzo Valla, che dimostrò la falsità della donazione di Costantino, ponendo le basi per una critica filologica mediante l’analisi della lingua compiuta nelle sue Elegantiae, e Angelo Poliziano che, per primo, confrontò in modo completo la Vulgata bolognese con la littera florentina.

Contro la tradizione medioevale e la critica della compilazione giustinianea si scaglia in Francia Guillaume Bud, il quale riconosce nelle antinomie una stratificazione storica dei lavori giuridici, da cui erano tratti i brani usati nel Digesto, e un contrasto ideologico tra le diverse opinioni espresse dai giuristi imperiali. Sempre in contrasto con i tradizionalisti , che prevalevano essendo nei centri di comando e di studio, la Scuola Culta, visti i difetti dei testi giustinianei, si propose di ricostruire e ristabilire i testi della giurisprudenza romana.

L’opera che diede il via alla demolizione del Digesto fu merito di Francois Hotman. Le critiche rivolte da Francois alla compilazione sono due: a) la commissione era composta da greci che lessero 2000 libri in 3 anni, quindi superficialmente e male; b) le conseguenze sono pesanti, perché gli editti, i senatoconsulti e le leggi sono riportate tramite commentari di giuristi posteriori e in modo frammentario.

La Scuola Culta passa dalla corretta interpretazione del Corpus Juris alla sua scissione per la ricostruzione delle varie opere giuridiche, per questo lavoro si avvale della perfetta conoscenza della lingua latina giuridica classica, delle profonde conoscenze storiche e della comparazione con i testi raccolti nelle leggi romano-barbariche.

I giuristi umanisti erano tutti impegnati politicamente, partecipando alle lotte e alle vicende del loro tempo. Accanto allo studio storico del diritto romano provvidero a razionalizzare la sistematica del diritto che fino allora aveva seguito il Digesto, che a sua volta seguiva l’ordine di esposizione, piuttosto casuale, dell’editto perpetuo.

Nei successivi secoli del Seicento e Settecento viene a mancare l’interesse storicistico, anche se, come in Grozio, la critica storica si approfondisce rivolgendosi alle fonti basso imperiali e al  panorama storico più in generale per capire meglio le fonti. Come reazione all’intolleranza religiosa si viene ad esaltare la semplicità delle antiche leggi germaniche, contrapposte alla durezza e prolissità di quelle romane.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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