Danneggiamento seguito da incendio e circostanze aggravanti

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     Indice

  1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
  2. Danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.)
  3. Circostanze aggravanti (art. 425 c.p.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa

La fattispecie delittuosa di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo VI – dei delitti contro l’incolumità pubblica – capo I – dei delitti di comune pericolo mediante violenza.  La norma è posta a presidio della tutela della pubblica incolumità. Invero, sono censurati quei comportamenti volti a danneggiare beni altrui, attuati mediante un elemento particolarmente rischioso e  dalla difficile gestione come il fuoco.

Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – e di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. –. L’arresto non è consentito per quanto concerne il primo comma – art. 380 c.p.p. -, con riferimento al secondo comma è facoltativo nel caso di flagranza – 381 c.p.p. –.  Per quanto riguarda le misure cautelari personali con riferimento al primo comma è consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali – 290 c.p.p. -, sono consentite con riferimento ai commi 2 e 3.

2. Danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.)

L’art. 424 c.p., testualmente, dispone che: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423 bis al solo scopo di danneggiare (635) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (425, 449).

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423 bis”.

I delitti contro l’incolumità pubblica sono caratterizzati dalla propagazione del danno, tale da recare nocumento ad un indefinito numero di individui, non determinabili ab inizio. Si realizza, pertanto, un duplice livello di incertezza: inerente la platea delle persone offese nonché le proporzioni degli effetti del comportamento tenuto. Poiché sono delitti che si prestano a colpire sia la collettività, sia il singolo individuo la dottrina li configura come reati plurioffensivi.


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La norma in scrutinio censura i comportamenti di chi cagioni un rischio dovuto ad un incendio. Il legislatore intende reprimere quei comportamenti volti ad utilizzare a fini di danneggiamento un elemento potenzialmente distruttivo e dalla difficile gestione come il fuoco.

La prima fattispecie incriminata è descritta nella condotta di chi, con l’unica finalità di danneggiare la cosa altrui, infiammi una cosa propria o altrui, cagionando un pericolo di incendio.

Il secondo comma rimanda alla norma di cui all’art. 423 c.p. se segue l’incendio, determinando una riduzione della pena qualora, nel corso del giudizio, si accerti che la volontà del reo era quella di danneggiare una cosa altrui e non ledere l’incolumità pubblica.

Quanto previsto dai commi 1 e 2 della norma in scrutinio, ovvero il pericolo e il prodursi dell’incendio, è da ricondurre all’art. 44 c.p. – condizione obiettiva di punibilità -. Ciò significa che qualora non si sviluppi il pericolo di incendio e né il prodursi dello stesso, verranno contestate le fattispecie delittuose di danneggiamento o tentato danneggiamento.

Il terzo e ultimo comma, introdotto dall’art. 11, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi -, rinvia all’art. 423 bis – incendio boschivo – qualora al fuoco acceso nei boschi, nelle foreste, selle selve, nonché ai vivai destinati al rimboschimento abbia seguito un incendio.

Per completezza dell’esposizione, in conclusione, giova ricordare che la giurisprudenza ha definito una nozione stringente di incendio ricondotta al fuoco di vaste estensioni, avente l’attitudine a propagarsi e difficile da spegnere.

Sul punto si segnala la seguente statuizione della Corte di Cassazione: “Ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone”. (Cass. Pen., 23 marzo 2017, n. 14263).

3. Circostanze aggravanti (art. 425 c.p.)

L’art. 425 c.p., testualmente, dispone che: “Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri (408) e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili (c. nav. 136 743, 1122);

4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

[5) su boschi, selve o foreste.]

Con la presente norma in esame il legislatore ha disciplinato delle circostanze aggravanti speciali dato l’elevato disvalore che configurano l’incendio e il danneggiamento quando hanno come oggetto hanno dei beni la cui salvaguardia è considerata di rilievo superiore. Si tratta di un’elencazione tassativa. Le circostanze speciali possono essere valutate a carico del reo qualora fossero allo stesso note ovvero ignorate per colpa. La ratio delle diverse aggravanti si deduce dalla peculiare esposizione a situazioni di rischio che si configurano nel cado di incendio. La minaccia per l’incolumità pubblica è maggiore nel momento in cui sono interessati luoghi di lavori nonché centri abitati, ovverosia su cose che, date le proprie caratteristiche, hanno una natura più pericolosa, come gli esplosivi ad esempio.

“La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 1 c.p., relativa all’incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell’edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico”. (Cass. Pen., 16 ottobre 2009 n. 40175).

Infine, in conclusione, giova ricordare che il punto numero 5 è stato abrogato dall’art. 11 della l. 21 novembre 2000, n. 353 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi -.

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