Le problematiche connesse al risarcimento del danno da emotrasfusioni e da vaccinazioni obbligatorie sono vexatae questiones. La S.C, negli ultimi due anni, con numerosi ed importanti interventi, ha ridefinito i limiti della normativa che regola questa materia, colmandone alcune lacune, anche esegetiche.
In primis ha ribadito che il riconoscimento giudiziale del danno si prescrive nel termine breve di cinque anni, dato che l’eventuale estensione a quello ordinario è consentita solo nel caso in cui il medico e/o la struttura pubblica o privata, responsabile (/i) dell’illecito, siano imputabili per il “reato di epidemia colposa”. Ciò, nei casi esaminati, non è possibile poiché manca l’elemento oggettivo di questo delitto, essendo, semmai, imputabili per omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime e per queste ipotesi la legge prevede tassativamente una decadenza quinquennale. La Cassazione, poi, ha sollevato dubbi sulle modalità del calcolo del dies a quo da cui far decorrere tale termine, soprattutto in presenza dei cc.dd. “danni lungolatenti”, dovuti a patologie (HIV, epatiti A e B) che insorgono anche a distanza di molti anni dall’evento de qua. In questo caso potevano risultare lesi gli interessi della vittima istante, poichè la malattia poteva manifestarsi anche dopo il termine di prescrizione. Perciò la Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale il termine di prescrizione si calcola non già dal giorno dell’avvenuta vaccinazione o trasfusione, né da quello “in cui si è verificata la malattia”, bensì da quello in cui il danneggiato “percepisce o può percepire” la stessa “come effetto del dolo o della colpa altrui” in base ai tassativi parametri “dell’ordinaria diligenza” e del “livello di conoscenze scientifiche dell’epoca”. Questi criteri hanno una duplice valenza, poiché la diligenza è richiesta al medico nel fornire tutte le informazioni utili al degente per poter prestare il proprio consenso informato (tipo di intervento, conseguenze, effetti collaterali anche se verificabili anche in una percentuale infinitesimale e similia), per ricostruire la “tracciabilità”della “sacca di sangue”, ma è pretesa anche dalla vittima nell’acquisire queste indicazioni. L’altro, facilmente spiegabile con l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sull’annosa problematica della responsabilità medica, è sintetizzabile nello “stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio alla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica e se fosse stata divulgata al pubblico”. Si noti che l’onere della prova, come ribadito dalla Corte non spetta all’istante, bensì alla struttura sanitaria od al professionista che dovranno dimostrare di aver attuato tutte le dovute misure per tutelare l’incolumità del degente (cfr. amplius Natalini “Emoderivati e risarcimento del danno: la prescrizione decorre dal momento della percezione della malattia come effetto di dolo o colpa altrui”, Cass. civ. SS.UU. nn. 583/08, Ferrara “Sangue infetto: la Suprema corte allunga i tempi di prescrizione per l’azione di risarcimento” Cass. pen. sez. IV n. 11335/08 e “Malasanità, non sta al paziente provare il nesso causale fra l’azione (o l’omissione) e il danno subito. Sì alla responsabilità contrattuale per medico e ospedale (pubblico o privato) nel rapporto con l’ammalato” Cass. civ. SS.UU. n. 577/08 in www.dirittoegiustizia.it, ed.Giuffrè rispettivamente negli arretrati del 19,12 e 15/01/08, rinviandovi in toto per eventuali ulteriori approfondimenti).
I Questo excursus è prodromico alla comprensione della fattispecie analizzata dalla Cass. civ. sez. Lavoro n. 23591 del 24/09/09, depositata lo scorso 06 novembre (qui consultabile in calce): l’assegno “una tantum” ex art. 2 L. 210/92, così come novellato dalla L. 641/96. Essa prevede che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie[…] lesioni od infermità dalle quali derivi una menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica” debba essere rimborsato in base alle tabelle predisposte dal ministero o alla diversa valutazione, di volta in volta, fatta dal G.O.
Nel caso in cui, invece, esse causino la morte del paziente allora i terzi superstiti (“il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni …”) potranno “optare per un assegno reversibile di cui al comma 1”della legge sopra menzionata “od un assegno una tantum di 150 milioni” (del vecchio conio). È palese che il primo tipo di indennizzo, regolato più precisamente dall’art. 2, comma III, L.210/92, è “una prestazione diversa e ben distinta” da quest’ultimo tipo di pagamento.
La Corte, però evidenzia, come non si debba confondere questo benefit con le analoghe ipotesi previste dal richiamato art. 2 comma I, poiché tale norma distingue sempre tra indennizzo ed assegno una tantum, spettanti, però, esclusivamente e direttamente ai soggetti danneggiati in modo irreversibile dalle complicazioni dovute, nel primo caso, sia alle vaccinazioni obbligatorie che alle altre patologie previste dalla menzionata legge (emotrasfusioni ed emoderivati), nel secondo, invece, per i danni derivanti esclusivamente dalla vaccinazione obbligatoria. Sono, perciò, di solare evidenza le differenti finalità e modalità di individuazione sia dei soggetti legittimati a richiedere questa refusione sia dei criteri di calcolo del suo valore.
A conferma di ciò la Cassazione sottolinea che alla nostra fattispecie non si possono applicare le limitazioni imposte dalla Cass. n. 8976/08 e, attraverso un’interpretazione autentica e letterale della norma in esame, enuncia il seguente principio di diritto: “ l’assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dall’articolo 2 terzo comma della legge 25.2.1992 n. 210 è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di una prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali dall’assegno una tantum previsto dall’art. 2 comma secondo della stessa legge (nel testo modificato dall’art. 7 del d.l. 23.10.1996 n. 548 conv. nella l. 20.12.1996 n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione”.
Si rinvia in toto, per ogni eventuale ulteriore approfondimento, alle fonti citate in questa nota.
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Note legali
AVVISO A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
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Cass. civ. Sez. lavoro n. 23591 del 2009
…omissis..
Con sentenza in data 5.10.2004 – 2.8.2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 25.9.2003, impugnata dal Ministero della salute, rigettava la domanda proposta da ****, quale erede di ******, ai fini della concessione dell’assegno una tantum, disciplinato dalla L. n. 210 del 1992, art. 2.
Osservava in sintesi la corte territoriale che l’assegno in questione presupponeva la riconducibilita’ dell’evento indennizzabile a vaccinazioni obbligatorie, restando esclusa la possibilita’ di estendere il beneficio ad eventi che presentavano analogie con le prime, quali (come nel caso) le trasfusioni di sangue o suoi derivati. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso A. R. con due motivi, illustrati con memoria.
Non si costituiva il Ministero della salute.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, osservando che la corte di merito aveva regolamentato il caso sulla base della previsione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, che prende in considerazione, ai fini della concessione dell’assegno una tantum, la posizione dei danneggiati da vaccinazione, e non, invece, per come richiesto, sulla base della previsione del comma 3 dello stesso testo, che, in caso di morte a seguito di vaccinazioni o delle altre patologie previste dalla legge stessa (ivi compresa, quindi, l’epatite post trasfusionale), riconosce, con riferimento ad entrambe le ipotesi, il diritto all’assegno richiesto.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 avendo la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese, nonostante l’accoglimento in primo grado di tutte le domande proposte.
Il primo motivo e’ meritevole di accoglimento.
Giova premettere, con riferimento al contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie controversa, che le disposizioni che vengono all’esame di questa Suprema Corte sono rispettivamente la L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, (nel testo modificato dal D.L. n. 548 del 1996, art. 7 conv. nella L. n. 641 del 1996) ed il comma 3 della stessa norma.
Prevede la L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2 (nella parte che qui interessa) che “….ai soggetti di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1 anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato gia’ concesso, e’ corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria”. A sua volta, la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, cui fa menzione la norma trascritta, fa riferimento a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, per legge o per ordinanza di una autorita’ sanitaria italiana, lesioni o infermita’, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita’ psico – fisica…”. Prevede, infine, la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 3 (nel testo come sopra modificato), che “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l’avente diritto puo’ optare fra l’assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di L. 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni…”. Sulla base di tali dati di riferimento, appare evidente che l’assegno una tantum regolato dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, e’ una prestazione distinta e diversa dall’indennizzo in favore dei superstiti, regolato dal comma 3 della norma medesima. L’assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall’evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, e’ quantificato in misura autonoma dall’omologo assegno introdotto per soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla L. n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione.
Prova ulteriore ne sia, al di la’ dell’inequivoco testo letterale della legge, la previsione dell’art. 3, comma 4, che, nell’individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 2, comma 3, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell’evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati;
cosi’ come, in egual modo, non puo’ trascurarsi che l’assegno una tantum in favore dei superstiti era gia’ previsto nel testo originario della disposizione, laddove l’assegno ex art. 2, comma 2 e’ stato introdotto dal D.L. n. 548 del 1996, art. 7 cit. (dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimita’ della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 7, nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso fra il manifestarsi dell’evento prima dell’entrata in vigore della legge e l’ottenimento della prestazione sulla base della legge stessa, il diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato), essendo stato modificato dalle disposizioni successive solo l’importo dell’assegno per i superstiti (prima determinato in 50, e quindi elevato a 150 milioni).
La corte territoriale, non considerando che la richiesta di indennizzo era stata proposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, ha, quindi, applicato un principio di diritto posto da questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 8976/2008) a delimitazione della ben diversa fattispecie dell’art. 2, comma 2, relativa all’assegno una tantum previsto dalla L. n. 641 del 1996, che non spetta a tutti i soggetti considerati nella L. n. 210 del 1992, art. 1 ma solo a quelli di cui al primo comma dello stesso articolo, e cioe’ ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile conseguenti a vaccinazioni obbligatorie.
Laddove, per come si e’ visto, lo stesso limite non e’ configurabile per l’indennizzo in favore dei superstiti, ed anzi e’ in tal caso espressamente escluso.
Il motivo va, pertanto, accolto, ed, assorbito quello ulteriore proposto, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si individua nella Corte di appello di Firenze, la quale, provvedendo anche in ordine alle spese, si atterra’ al seguente principio di diritto.
“L’assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 3 e’ dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2 della stessa legge (nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, art. 7 conv. nella L. 20 dicembre 1996, n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione”.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.
****’ deciso in Roma, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009
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