Danni da infiltrazioni e tutela del diritto alla salute degli assegnatari di alloggi di proprieta’ dell’istituto autonomo case popolari

Redazione 23/07/03
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di Vito Amendolagine

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Sommario:

1) Premessa.
2) Effettività della pretesa e contenuto del provvedimento d’urgenza.
3) Irreparabilità del pregiudizio.
4) Imminenza del pregiudizio.
5) Giurisdizione e tutela d’urgenza.
6) Ordinarietà della tutela e provvedimento d’urgenza.
7) Sussidiarietà della tutela d’urgenza.
8) Poteri del giudice delegato ai provvedimenti d’urgenza ed attuazione della misura concessa.
9) Considerazioni finali.

Premessa.

Nell’Ordinanza resa dal Tribunale (riportata in calce), appare evidente come la domanda ex art. 700 c.p.c. non si identifica con la richiesta di uno specifico provvedimento, e, questa impostazione è conforme al potere esercitato dal giudice nel procedimento di cui trattasi, il quale, non deve limitarsi ad applicare in concreto un comando previsto astrattamente da una norma di legge, ma è lui stesso a dover enunciare la norma di diritto da applicare poi al caso concreto, in attuazione di un potere di formazione giurisprudenziale del diritto dell’urgenza. Il giudice è quindi vincolato nell’esercizio di questo suo particolare potere (indubbiamente diverso da quello che esercita nel processo di merito) ai valori soggettivi ed oggettivi in relazione ai quali si invoca la tutela, che hanno la loro fonte nella particolare situazione di fatto minacciata da un determinato pregiudizio, che, nel caso in esame, si paventa nelle evidenziate infiltrazioni, peraltro in misura tale da rendere insalubri gli ambienti abitati e, comunque utilizzati dai singoli assegnatari.

Come peraltro evidenziato nella stessa decisione, la sostanziale libertà di forme nel procedimento consente che i ricorrenti non siano però tenuti fin dall’inizio a precisare il contenuto della domanda d’urgenza, potendo comunque precisarla, e, modificarla, allegando nel corso dell’istruttoria sommaria fatti, anche nuovi, relativi sia alla successiva fase di merito, che, alla cautela, e, producendo deduzioni ed istanze a chiari fini probatori nel corso della trattazione.Infatti, è l’esigenza di un celere e regolare procedimento ad imporre una dettagliata e rigorosa applicazione del dovere da parte del giudice di inquadrare e definire i fatti oggetto di causa. La stessa atipicità dell’iter procedimentale, il cui contenuto può ricomprendere anche effetti “secondari” o indiretti, e la sua immediata esecutività, non escludono poi che l’obiettivo della effettività della pretesa possa essere perseguito anche con il temporaneo coinvolgimento di posizioni soggettive di terzi, destinatari passivi della misura richiesta.Ad ogni buon conto, è bene chiarire subito che, nel procedimento d’urgenza trovano applicazione tutti i principi concernenti il contraddittorio, nonché quelli sulla chiamata in causa con forme e tempi ovviamente compatibili con la sommarietà del rito di cui trattasi, con l’ulteriore considerazione, che devono poter contraddire anche quei soggetti che, pur giuridicamente estranei al processo di merito, possano, per la particolare configurazione della misura provvisoria, diventare eventuali destinatari passivi del provvedimento. Entrando nello specifico della decisione, e, con particolare riferimento ad uno dei motivi ritenuti meritevoli di tutela dal Magistrato, può tranquillamente affermarsi che il diritto alla salute – tutelabile in via cautelare attraverso il peculiare procedimento di cui all’art. 700 e ss. c.p.c. – comprende anche il diritto ad abitare, e, soggiornare in un ambiente di vita salubre, privo di fattori anche solo potenzialmente pregiudizievoli e lesivi dell’integrità psichica dell’individuo.In buona sostanza, il ricorso alla particolare ed “aperta” tutela prevista dall’art. 700 c.p.c. si basa sulla minaccia di un pregiudizio al buon diritto dei ricorrenti, sulla scorta del presupposto che può fondare la pretesa ad ottenere nell’immediato un provvedimento provvisorio. In effetti, l’espressione adottata dal legislatore in sede di formulazione dell’art. 700 c.p.c. conferisce al giudice delegato ai provvedimenti d’urgenza ampi poteri nella delibazione del giudizio di verosimiglianza, non circoscrivendo alcun genere di limite rispetto alla libertà di valutazione circa la probabilità di accoglimento della pretesa nella successiva fase del merito. E neppure sono applicabili al giudizio sommario di verosimiglianza eventuali limiti probatori cui la pretesa di merito sia eventualmente sottoposta nel successivo giudizio caratterizzato da una cognizione “piena”. Da ultimo, la decisione del Tribunale si segnala, per la ritenuta irreparabilità dei diritti di contenuto non patrimoniale, in perfetta sintonia rispetto alle previsioni sottese alla tutela approntata dall’art. 700 c.p.c. in relazione alla quale, è esclusa l’utilizzabilità della stessa per ottenere provvedimenti provvisori in funzione di risoluzione dei conflitti aventi natura esclusivamente “patrimoniale”.

Effettività della pretesa e contenuto del provvedimento d’urgenza.

Attraverso il provvedimento urgente si vuole assicurare, anticipatamente e provvisoriamente, la produzione di determinati effetti del rapporto litigioso, che, potrebbero essere pregiudicati, nelle more del dictum giudiziale, la cui mancata attuazione in via anticipata lascerebbe priva di efficacia concreta – di fatto, “vanificandola” – la successiva decisione di merito pur conforme al diritto.Il provvedimento in questione, del tutto libero nei suoi aspetti contenutistici, trova il suo limite nella stessa pretesa afferente il merito della controversia, e può avere carattere anticipatorio della stessa, riguardando in tutto o in parte l’oggetto del processo, oppure riferirsi ad alcuni solo degli effetti della decisione, i quali possono essere sia principali, – prodotti in virtù dell’emanando dictum giudiziale – sia secondari, quali ulteriori conseguenze della statuizione del giudice. Nell’ambito dell’indicato limite il giudice dell’urgenza è quindi libero nella determinazione dei valori da tutelare in via provvisoria, e, nella emanazione di provvedimenti dal contenuto più vario, e il cui possibile numero coincide con quello teoricamente infinito delle facoltà e dei poteri contenuti nel diritto sul quale si fonda la stessa pretesa azionata dalle parti.

Il ruolo della tutela d’urgenza, i suoi aspetti connotati dalla necessitarietà e generalità, non sembrano poi consentire – almeno in linea di principio – l’esclusione dell’applicazione della tutela d’urgenza proprio quando, attraverso la pretesa addotta nel merito, venga richiesta l’attuazione di diritti costituzionali, tra i quali, il diritto alla salute posto a base dell’Ordinanza del Tribunale.Peraltro, la stessa Corte di Giustizia, in applicazione del principio di effettività della protezione giurisdizionale delle situazioni soggettive che trovano la loro fonte del diritto comunitario, ha statuito che il primato del diritto comunitario verrebbe leso, laddove una norma di diritto interno di uno stato membro non consenta al giudice investito di una questione rientrante nell’alveo del diritto comunitario di concedere misure provvisorie, dirette a garantire la piena ed immediata efficacia della decisione presa in ordine all’esistenza di diritti sanciti dal diritto comunitario. Quindi, può legittimamente affermarsi che il giudice nazionale di uno stato membro dispone di un generale potere direttamente esplicabile in via cautelare e d’urgenza, in ogni ipotesi diretta ad assicurare un’applicazione uniforme delle norme dell’Unione Europea, ricomprendendo nel suddetto potere anche quello finalizzato ad ottenere la sospendere dell’esecuzione di un atto nazionale adottato sulla base di un regolamento comunitario.

3)Irreparabilità del pregiudizio.

Il nostro legislatore con il testo dell’art. 700 c.p.c. manifesta la volontà di predeterminare i confini della tutela d’urgenza, limitandola, attraverso una nozione ad hoc del periculum in mora, relativo alla minaccia di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile a carico delle parti richiedenti.

E’ prevalsa l’oggettiva considerazione in virtù della quale, non si possa escludere – men che mai a priori – che anche la posizione giuridica del creditore possa subire un pregiudizio irreparabile per effetto del protrarsi dell’inadempimento del debitore.

Si è così iniziato a riconoscere l’ammissibilità del provvedimento d’urgenza, in tutte le ipotesi in cui il danno, pur conseguente al mancato pagamento di una somma di denaro, sia di per sé connotato da una gravità estrema, al punto tale da ritenersi irreparabile, proprio perché in grado di incidere in via definitiva su una determinata situazione.

Tanto, accade nelle controversie in cui entrino in “gioco” interessi di natura prevalentemente extra-patrimoniale, se non addirittura personale, e, a maggior ragione oggetto della tutela ex art. 700 c.p.c.E così, nel caso affrontato dal Tribunale in cui si agisce a tutela di un principio già codificato, ed evidenziato nei suoi aspetti tipicamente civilistici quali quello del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. e, quello del diritto alla integrità ed intangibilità del diritto alla salute derivante da un rapporto di relazione diretta con una determinata res connotato dal perpetuarsi nel tempo. In presenza di tale fattispecie, oggetto della tutela d’urgenza è il diritto a condurre una esistenza libera e dignitosa, garantito dagli artt. 38 e Cost.. Peraltro, proprio in considerazione dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno al c.d. “diritto dell’urgenza”, fagocitato il postulato in ragione del quale l’irreparabilità non coincide necessariamente con l’irrisarcibilità, deriva l’ulteriore conseguenza, per la quale la tutela d’urgenza non può essere limitata alle sole ipotesi in cui il bene sia funzionale alla sola tutela di un diritto assoluto, come pure accade nel caso risolto dall’Ordinanza in esame.Esistono situazioni concernenti alla preservazione di beni, nelle quali il pregiudizio minacciato deve essere valutato in relazione alla particolarità della situazione considerata in concreto, e non solo in termini volti a tutelare in via esclusiva i diritti assoluti ed inalienabili della persona.

Problematiche altrettanto complesse ha sollevato l’applicabilità della tutela d’urgenza in funzione dell’esercizio dei diritti potestativi ad una modificazione giuridica o che presuppongano comunque una modifica di una determinata situazione giuridica.

La tutela d’urgenza nell’ambito delle azioni costitutive non garantisce l’effettività della pretesa, mediante l’anticipazione provvisoria dell’accertamento del diritto potestativo che per la sua definitività non potrebbe comunque essere anticipato in via d’urgenza, ma consente il realizzarsi in concreto, ed in via provvisoria di uno o più degli effetti materiali della sentenza costitutiva, costituiti da quelli che il tempo necessario per ottenere il richiesto provvedimento renderebbe di impossibile realizzo, ma non attuando l’effetto tipico di tali provvedimenti.

Inoltre, seppure con qualche incertezza, appare ammissibile, in linea di principio, anticipare in via d’urgenza anche l’effetto dichiarativo contenuto in una sentenza di merito, il cui contenuto è una certezza di minor grado rispetto alla sentenza definitiva di accertamento, in quanto pur sempre provvisorio, ma che consente al ricorrente di avvalersi del dictum giudiziale per determinare il proprio comportamento in occasione di particolari fattispecie.

4) Imminenza del pregiudizio.

L’imminenza del pregiudizio impone che questo non sia solamente potenziale, ma debba essere attuale, richiedendosi che, al momento in cui viene azionata la tutela d’urgenza, i fatti costitutivi della fattispecie pregiudizievole abbiano già iniziato a prodursi, o comunque sia sufficientemente certo che, prima della pronuncia della sentenza di merito, tali fatti si produrranno, oppure infine che il tempo intercorrente tra il momento in cui si paventa il verificarsi dell’evento e la realizzazione dell’evento stesso sia oggettivamente breve.

Non rileva, ai fini della valutazione dell’attualità del pregiudizio, la risalenza nel tempo della situazione pregiudizievole, o la diligenza della parte che denunci tardivamente il pregiudizio, oppure ancora la fase in cui si trova il processo, ma la natura del pregiudizio stesso; ed anzi, l’inattività prolungata del richiedente, prima di presentare il ricorso per provvedimento d’urgenza, può non essere incompatibile con quest’ultimo.

Potrebbe invece rilevare negativamente la circostanza che la situazione pregiudizievole abbia definitivamente esaurito i suoi effetti, oppure che la situazione di pericolo denunciata con il ricorso sia venuta meno prima della pronuncia del provvedimento richiesto.

Nelle fattispecie pregiudizievoli i cui effetti possono essere evitati inibendo il compimento di un determinato atto, il compimento dell’atto stesso preclude il provvedimento d’urgenza, essendo venuto meno l’interesse alla pronuncia; in maniera differente vanno considerate le fattispecie pregiudizievoli in cui la cessazione volontaria del comportamento lesivo non esclude che il comportamento possa essere comunque reiterato in pendenza del giudizio di merito.Nella fattispecie esaminata dal Tribunale, si è disposto l’ordine di seguire delle opere ritenute improcrastinabili, sia a tutela dei soggetti richiedenti, i quali erano chiaramente minacciati dal verificarsi di effetti gravemente pregiudizievoli per la salute e l’incolumità personale degli stessi, sia per la proprietà delle singole unità abitative, le quali, andavano comunque preservate dal protrarsi nel tempo della situazione denunciata, con grave danno alle strutture murarie, di cui è titolare l’ente pubblico, portatore di interessi collettivi, la cui tutela è giustamente stata ritenuta prevalente anche sotto tale aspetto, superando ogni problematica concernente la stessa giurisdizione. 5) Giurisdizione e tutela d’urgenza.

Attualmente, preliminarmente per l’art. 10 della Legge 31.5.1995 n. 218 recante la riforma del sistema di diritto internazionale privato, sussiste la giurisdizione italiana in materia cautelare quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando, indipendentemente dal luogo di esecuzione, il giudice italiano ha comunque giurisdizione nel merito della fattispecie denunciata. In base all’art. 669 ter 3° co. c.p.c., quando il giudice italiano sia privo della giurisdizione nel merito, la competenza per la pronuncia del provvedimento cautelare è del giudice italiano che sarebbe competente rispettivamente per ragioni di materia, valore e territorio del luogo dove la misura deve essere eseguita.

Il sistema si chiude con l’art. 24 della Convenzione di Lugano del 16.9.1988 e con l’art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 – entrambe ratificate dall’Italia – che consentono di richiedere ed ottenere provvedimenti cautelari dinanzi all’Autorità Giudiziaria di uno Stato contraente anche se la competenza nel merito, in virtù delle predette Convenzioni, appartenga ad altro Stato contraente.

Ovviamente, vige il principio che i provvedimenti cautelari hanno efficacia territoriale limitata al territorio dello Stato del giudice che le ha concesse, indirettamente confermato dall’art. 64 sub d della Legge 218/1995, e, successive modifiche ed integrazioni, per il quale, vige l’automatico riconoscimento in generale delle sentenze passate in giudicato, mentre il riconoscimento di provvedimenti giudiziari stranieri è previsto solo nei casi specifici di cui agli artt. 65 e ss. di cui alla Legge 218/1995.

La Legge 353/1990, lasciando invariato l’art. 700 c.p.c. ed estendendo alla tutela urgente l’applicazione delle norme sul c.d. “procedimento cautelare uniforme”, ha attribuito al giudice civile il potere di concedere misure urgenti anche nei casi in cui l’azione civile sia esercitata o trasferita al giudice penale come previsto dall’art. 669 quater 6° co. c.p.c. e nel caso in cui la controversia sia oggetto di una clausola compromissoria ex art. 669 quinquies c.p.c.Sostanzialmente il legislatore, con la L.353/1990 si è limitato ad uniformarsi ai principi affermati dalla Corte Costituzionale allorché ebbe ad affrontare la vexata quaestio di ammissibilità del provvedimento d’urgenza nell’ipotesi di controversia rientrante nella giurisdizione dei giudici amministrativi.

Secondo l’orientamento della Consulta il giudice dell’urgenza e quello della causa di merito debbono appartenere allo stesso ordine giudiziario, dovendo così escludersi che il giudice civile possa provvedere in via d’urgenza su una situazione soggettiva il cui merito rientri nella competenza del giudice amministrativo.Pertanto, quando il ricorrente in via d’urgenza si affermi titolare di un diritto soggettivo nei confronti della Pubblica amministrazione devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, è del tutto conforme al potere d’urgenza che il giudice ordinario possa assumere nei confronti della P.A. i provvedimenti urgenti funzionali all’effettività della pretesa, non potendo invocarsi l’art. 4, della Legge 20.3.1865, n. 2248 all. E, né per escludere, né tantomeno per limitare il potere di disciplinare sia pure in via provvisoria il rapporto in questione.

Ordinarietà della tutela e provvedimento d’urgenza.

Il giudice dell’urgenza, adito ante causam, può astenersi dal provvedere solo ove declini la propria giurisdizione o competenza e, in tale ipotesi, la decisione, se pur resa in sede di urgenza, può ritenersi impugnabile solo con l’esperimento del regolamento necessario di competenza. Allo stesso modo, la decisione con la quale il giudice del merito in pendenza di causa, richiesto di provvedimento d’urgenza, declini la propria competenza, può configurare un atto decisorio e impugnabile con il regolamento. Ogni altra questione processuale, non preclude, in linea di principio, al giudice dell’urgenza di valutare la sussistenza del fumus boni iuris, bensì gli impone di tenere in considerazione, nell’ambito del giudizio di verosimiglianza, anche la fondatezza dell’eccezione processuale.L’esistenza poi di una normativa disciplinante il processo che, in via di ipotesi, possa impedire l’accesso alla tutela giurisdizionale della pretesa azionata, unita al convincimento del giudice dell’urgenza della non rispondenza della normativa ai principi costituzionali non impediscono al giudice, invocato in via cautelare, di esercitare il potere normativo d’urgenza effettuando una valutazione di verosimiglianza che tenga presente anche la questione di costituzionalità della norma processuale.

Non ha poi quel valore assoluto cui generalmente si attribuisce l’affermazione secondo la quale la strumentalità della tutela d’urgenza sarebbe correlata al dovere decisorio del giudice, riferito al solo procedimento di cognizione e non anche al processo esecutivo e ai procedimenti speciali.

Una tale interpretazione dell’art. 700 c.p.c. sarebbe restrittiva e lesiva del principio di eguaglianza art. 3 Cost. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., dovendosi riconoscere che l’effettività della pretesa debba sempre essere garantita, indipendentemente dalle forme ordinarie o speciali nelle quali trovi tutela essa pretesa.Va esclusa la possibilità di ricorrere alla tutela d’urgenza solo allorquando si controverta in merito a dei procedimenti principali o incidentali destinati a chiudersi con provvedimenti definitivi che non incidono su un diritto soggettivo.

Quando il diritto soggettivo è destinato a ricevere tutela in forma tipizzata e speciale o comunque diversa dal processo civile di cognizione, la tutela innominata dell’art. 700 c.p.c. può essere esclusa solo se in quel determinato procedimento civile, tipizzato e speciale, destinato alla tutela ordinaria del diritto azionato in via d’urgenza, esistano rimedi tipici, che, assolvendo alla stessa funzione dell’art. 700 c.p.c., siano idonei ad assicurare l’effettività della pretesa.Nel caso in esame, deve ovviamente rispondersi negativamente, ove si consideri che i ricorrenti non avevano altro rimedio a disposizione de non adire il giudice delegato ai provvedimenti d’urgenza per ottenere la “fine” di una situazione non più sostenibile.7)Sussidiarietà della tutela d’urgenza.

Il c.p.c. inserisce l’art. 700 tra i procedimenti definiti a pieno titolo cautelari, e, la norma contenuta nella disposizione in questione sembrebbe evidenziare che la tutela d’urgenza avrebbe carattere complementare e sussidiario rispetto ai provvedimenti cautelari c.d. “tipici”, trovando indiscussa applicazione solo “al di fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni” del capo III del Codice di Rito.A ben vedere, la funzione cautelare, l’accertamento sommario, l’anticipazione, la conservazione, la provvisorietà, e l’immediatezza e concentrazione, sono tutte caratteristiche che si ritrovano nella tutela d’urgenza, e, sono comuni, in tutto od in parte, ad altri provvedimenti giudiziali affini quali ad esempio i sequestri. La funzione specifica di assicurare l’effettività della tutela del diritto che si vorrebbe far valere nella fase di merito conferisce all’art. 700 c.p.c. una autonomia sia riguardo alla tutela sommaria cautelare, sia nei confronti della tutela sommaria non cautelare.

Pertanto più che nell’ambito della funzione della tipica della c.d. “cautela” sarebbe in quello della “prevenzione” che l’art. 700 c.p.c. sarebbe destinato ad operare.Ciò significa pertanto che quando il giudice si trovi di fronte ad un potenziale conflitto tra tutela d’urgenza e forme tipiche di tutela provvisoria, dovendo esaminare una pluralità di situazioni che operano con finalità e strutture diverse, debba seguire il criterio del risultato, e cioè escludere o ammettere la tutela urgente solo considerando gli effetti che provvisoriamente vorrebbe assicurarsi nel rapporto litigioso tra le parti, dovendo necessariamente scartare le soluzioni basate sulla natura dei provvedimenti che potrebbero compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale nelle singole fattispecie considerate.

Sulla base del criterio espresso può apparire difficile immaginare spazio per la tutela preventiva c.d. “atipica” dell’art. 700 c.p.c. nei procedimenti in camera di consiglio, quando questi procedimenti costituiscano a loro volta tipici provvedimenti di provvisoria regolamentazione del rapporto controverso, emanabili incidentalmente all’interno di giudizi costitutivi.Poteri del giudice delegato ai provvedimenti d’urgenza ed attuazione della misura concessa. Nell’ambito dei possibili contenuti poste a base dei richiesti provvedimenti d’urgenza, si possono rinvenire misure provvisorie dove già con l’individuazione dell’effetto anticipato si esaurisce il ruolo del provvedimento d’urgenza, consistendo la loro attuazione, unitamente a quella delle istanze inibitorie, in un comportamento di astensione del <destinatario passivo> del provvedimento dal compimento di determinate attività presuntivamente lesive del diritto tutelato, che non può essere oggetto di coazione diretta.

Inoltre, esistono altresì situazioni in cui, con l’individuazione dell’effetto anticipato, non si ottiene l’effettività della tutela concernente la pretesa invocata dai richiedenti, in quanto l’attuazione del provvedimento stesso si esteriorizza in un comportamento <positivo> del destinatario passivo del provvedimento stesso, tale da rendere necessario anche l’individuazione delle modalità esecutive della misura cautelare richiesta ed adottata.Orbene, considerato che la tutela d’urgenza non è affatto diretta a conseguire l’esecuzione forzata della decisione di merito, ma bensì a disciplinare con carattere di provvisorietà il conflitto di interessi in modo da garantire l’effettività della pretesa di diritto sostanziale, il provvedimento non può essere conseguentemente essere concepito indipendentemente dall’attitudine ad imporsi immediatamente sopra lo stato di fatto casualmente determinatosi rispetto al sorgere della controversia. Per tale ragione, per taluni Autori, il provvedimento d’urgenza, alla pari degli altri provvedimenti aventi funzione e contenuto cautelare, costituirebbe già di per sé un atto di esecuzione forzata.

Peraltro, l’art. 669 duodecies c.p.c. stabilisce che, salvo quanto disposto in ordine all’esecuzione dei sequestri, le misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare e non fare, vengono eseguite con le forme dell’esecuzione in forme specifica, attribuendone il controllo dell’attuazione allo stesso giudice che ebbe a concedere il richiesto provvedimento cautelare, il quale ne determina quindi le modalità, e, solo ove sorgano particolari difficoltà o contestazioni in merito all’esecuzione stessa, può disporre con ordinanza i provvedimenti considerati più opportuni per il superamento di ostacoli o contrasti rispetto all’esecuzione della misura concessa.Da ultimo, con riferimento alla protrazione temporale dell’efficacia della misura cautelare eventualmente accolta, è pacifico, che in caso di accoglimento nel giudizio di merito, quest’ultimo produce l’effetto c.d. <automatico> di far diventare definitiva la misura provvisoria concessa nella fase cautelare, senza alcuna soluzione di continuità, mentre il provvedimento d’urgenza perde ineluttabilmente ogni efficacia, a seguito della pronuncia della sentenza al termine del giudizio di merito, volta a dichiarare l’inesistenza del diritto a cautela.Ad identico risultato, si perviene in caso di inerzia della parte ad intraprendere il giudizio di merito nei termini di legge di cui all’art. 669 octies c.p.c. ovvero, nell’ipotesi in cui vengano radicalmente meno i presupposti in ragione dei quali venne accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.Considerazioni finali.

In sintesi, l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, può utilmente collocarsi nel solco dell’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare situazioni di “particolare urgenza” aventi chiare finalità di conciliare interessi di natura prettamente “privatistica” quali le ragioni dei singoli partecipanti al Condominio, e, quelle aventi preminente interesse “pubblicistico” costituite dalla preservazione della proprietà dei singoli alloggi interessati dai fenomeni lesivi denunciati in ricorso. Da ultimo, ma non per importanza, nel provvedimento in esame, trova giusta collocazione – come enunciato espressamente tra le motivazioni che senza alcuna ombra di dubbio hanno indotto il giudicante adito a concedere la invocata misura cautelare – la ritenuta e perdurante lesione “in itinere” del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, che, nella fattispecie in esame, appariva seriamente compromesso, a causa della gravità del fenomeno riscontrato, peraltro in forma ancora più pregnante ed incisiva da parte dello stesso Magistrato, rispetto a quanto pure evidenziato nella relazione peritale del c.t.u. L’auspicio sarebbe quindi quello volto sempre a privilegiare gli aspetti sottolineati dal Tribunale, il quale, ha ritenuto espressamente che non può ritenersi, esaustivo il contenuto dell’atto introduttivo sì dal circoscrivere il petitum a quanto descritto, dovendosi individuare ed estendere l’oggetto della domanda nella esecuzione di tutte le opere indifferibili ed urgenti volte ad arginare il complessivo stato di degrado del bene.Da qui, la velata critica alle stesse conclusioni – ritenute perfino riduttive rispetto alla gravità del fenomeno – cui è giunto il consulente, per altro riscontrate dal materiale fotografico, dal quale emergeva con evidenza la fatiscenza dello stabile.

Ed era alla stregua della descritta e comprovata situazione, che poteva, dunque, ritenersi provata, non soltanto l’esistenza del pregiudizio, ma anche la sua gravità ed irreparabilità, atteso che la lesione di diritti a contenuto e funzione non patrimoniale è sempre irreversibile, e, nel caso di specie risulta anche gravemente compromessa la stessa incolumità dei ricorrenti come anche dei terzi estranei. Deve aggiungersi, poi, che il pregiudizio va anche ragguagliato al diritto di vivere in condizioni ambientali quanto meno decorose e che la presenza di infiltrazioni di notevole entità costituisce dunque, nel tempo, un concreto pericolo per la salute di chi vi abiti.Vito Amendolagine

Avvocato

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MASSIMA

Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 04 novembre 2002, il Condominio dello stabile sito in Adelfia alla via Rossini n.34 di proprietà dell’istituto autonomo Case Popolari della provincia di bari, nonché Busto Francesco, Mastrogiacomo Vito, Salminci Orsola Addolorata, Cimarrusti Michele, Radogna Eligio, Rocondino Angelo, Caporusso Michele, Leone Spiridione, in qualità di assegnatari di appartamenti dello stabile, esponevano che l’edificio in questione versava in evidenti condizioni di degrado, che, per un verso compromettevano la struttura dell’immobile con pericolo per i terzi, mentre per altro verso consentivano infiltrazioni di acqua ed il formarsi di fenomeni di umidità. L’istruttoria sommaria ha consentito di accertare l’esistenza di entrambi i requisiti sostanziali per il ricorso alla tutela d’urgenza.A parere del giudicante, tuttavia, non può ritenersi che tale fenomeno di degrado sia estraneo all’oggetto del ricorso. Infatti, a parte la analitica elencazione delle singole anomalie, non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano voluto denunciare le generali condizioni della palazzina e delle singole unità immobiliari. Non può ritenersi, pertanto, esaustivo il dettagliato elenco contenuto nell’atto introduttivo sì dal circoscrivere il petitum a quanto ivi descritto. Al contrario, l’oggetto della domanda va correttamente individuato nella esecuzione di tutte le opere indifferibili ed urgenti volte ad arginare il complessivo stato di degrado del bene.Può, dunque, ritenersi provata, non soltanto l’esistenza del pregiudizio, ma anche la sua gravità ed irreparabilità atteso che la lesione di diritti a contenuto e funzione non patrimoniale è sempre irreversibile e nel caso di specie risulta gravemente compromessa la stessa incolumità dei ricorrenti come anche di terzi estranei. Deve aggiungersi, poi, che il pregiudizio va anche ragguagliato al diritto di vivere in condizioni ambientali quanto meno decorose e che la presenza di infiltrazioni di notevole entità costituisce dunque, nel tempo, un concreto pericolo per la salute di chi vi abiti.

T R I B U N A L E D I B A R I

Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Rosanna Angarano ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.7369/2002 R.G.

Tra

Condominio ****rappresentati e difesi dall’avv. P.N. Nettis presso il cui studio in Bari sono elettivamente domiciliati- Ricorrenti –

E

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari

– Resistente –

Premesso che

Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato il 04 novembre 2002, il Condominio dello stabile sito in *** alla via e**, in qualità di assegnatari di appartamenti dello stabile, esponevano che l’edificio in questione versava in evidenti condizioni di degrado, che, per un verso compromettevano la struttura dell’immobile con pericolo per i terzi, mentre per altro verso consentivano infiltrazioni di acqua ed il formarsi di fenomeni di umidità. Chiedevano, pertanto, la condanna in via d’urgenza dell’Istituto proprietario alla immediata eliminazione dei vizi lamentati e all’esecuzione di tutte le riparazioni necessarie.Fissata l’udienza di comparizione nessuno si costitutiva per l’istituto convenuto, nonostante la regolarità della notifica.Il Giudice, incaricato un perito per l’accertamento dei fenomeni denunciati e del pericolo così come descritto dai ricorrenti, oltre che per l’individuazione delle opere improcrastinabili, riservava la decisione.OSSERVA

La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.

L’istruttoria sommaria ha consentito di accertare l’esistenza di entrambi i requisiti sostanziali per il ricorso alla tutela d’urgenza.Quanto al fumus boni juris risulta dagli atti, e in particolare dalla nota del Comune di *** inviata all’istituto resistente, che l’edificio in questione è di proprietà dello IACP. Le condizioni in cui il medesimo versa e la necessità di interventi di ripristino appaiono ampiamente corroborate dalla documentazione in atti, ivi compresa la consulenza di ufficio. Nessun dubbio, poi, che si verte in materia di interventi di carattere straordinario di competenza dell’ente proprietario in virtù del disposto di cui all’art. 1576 c.c.In ordine al periculum in mora, quest’ultimo, già evidenziato nella relazione tecnica di parte, è stato confermato, se pure con riferimento solo ad alcuni dei vizi riscontrati, dal perito nominato d’ufficio che, dopo aver riferito e documentato fotograficamente lo stato di abbandono e degrado nel quale versa l’edificio, ha analiticamente individuato i lavori di ripristino ritenuti dal medesimo indifferibili.Invero il consulente di ufficio, dopo aver analizzato analiticamente i singoli vizi denunciati dai ricorrenti, precisando quali di essi erano riconducibili alla responsabilità dell’ente resistente e necessitavano di un intervento immediato, ha individuato un ulteriore situazione di pericolo meritevole a suo giudizio di un immediato intervento con riferimento alle pensiline di ingresso al lotto. A parere del giudicante, tuttavia, non può ritenersi che tale fenomeno di degrado sia estraneo all’oggetto del ricorso. Infatti, a parte la analitica elencazione delle singole anomalie, non vi è dubbio che i ricorrenti abbiano voluto denunciare le generali condizioni della palazzina e delle singole unità immobiliari. Non può ritenersi, pertanto, esaustivo il dettagliato elenco contenuto nell’atto introduttivo sì dal circoscrivere il petitum a quanto ivi descritto. Al contrario, l’oggetto della domanda va correttamente individuato nella esecuzione di tutte le opere indifferibili ed urgenti volte ad arginare il complessivo stato di degrado del bene.Le conclusioni cui è giunto il consulente, per altro riscontrate dal materiale fotografico, dal quale emerge con evidenza la fatiscenza dello stabile, appaiono pienamente condivisibili. Può, dunque, ritenersi provata, non soltanto l’esistenza del pregiudizio, ma anche la sua gravità ed irreparabilità atteso che la lesione di diritti a contenuto e funzione non patrimoniale è sempre irreversibile e nel caso di specie risulta gravemente compromessa la stessa incolumità dei ricorrenti come anche di terzi estranei. Deve aggiungersi, poi, che il pregiudizio va anche ragguagliato al diritto di vivere in condizioni ambientali quanto meno decorose e che la presenza di infiltrazioni di notevole entità costituisce dunque, nel tempo, un concreto pericolo per la salute di chi vi abiti. Deve concludersi pertanto per la condanna dell’istituto convenuto all’immediato intervento sulle parti dell’edificio elencate a pag.34 della consulenza (cantinole *** e ***), frontino del balcone ***, lastrico solare, pensiline di ingresso al lotto) procedendo alla esecuzione delle opere descritte nella relazione e richiamate nel paragrafo 6 della medesima che, in parte qua, devono ritenersi qui definitivamente riportate.Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari pronunciando sulla domanda proposta da Condominio dello stabile sito in ***, alla via *** n.34, *** con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 04 novembre 2002 così provvede:

accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna l’Istituto Autonomo Case Popolari alla immediata esecuzione dei lavori indicati nella relazione del c.t.u. Ing. Michele Colella depositata il 30 gennaio 2003 come richiamati nel paragrafo sei della medesima.Fissa il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito.Bari, 20 marzo 2003

Il Giudice

Rosanna Angarano

Redazione

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