Il locatore deve fornire la prova del deterioramento dell’immobile locato, mentre il conduttore o l’occupante abusivo deve dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo della sua responsabilità.
riferimenti normativi: art. 1590 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 15/03/2018, n. 6387
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Indice
1. La vicenda: danni immobile locato
Un immobile veniva concesso in locazione ad una conduttrice (in data 2 marzo 2015), per uso abitativo suo e dei familiari conviventi. Dopo il decesso della donna (il 14 novembre 2016) i figli continuavano ad abitare nell’immobile anche dopo lo sfratto, fino al 9 marzo 2017. Al momento della riconsegna, gli occupanti sottoscrivevano un verbale dal quale risultavano una serie di danni constatati all’interno dell’immobile, impegnandosi anche a rifondere alla locatrice le spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati all’interno dello stesso. Successivamente la proprietaria dell’immobile agiva in giudizio contro gli eredi della conduttrice, chiedendo che fosse accertata la loro responsabilità, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., nella determinazione dei danni causati all’appartamento di rispettiva proprietà, con condanna degli stessi ad un consistente risarcimento. Si costituivano in giudizio i due convenuti, chiedendo il mutamento del rito (trattandosi, nella specie, di causa di locazione) e, nel merito, il rigetto della domanda, aggiungendo di aver accettato l’eredità materna con il beneficio dell’inventario. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito e dato atto del fallimento della mediazione, accoglieva la domanda, dichiarando sussistente la responsabilità dei convenuti a titolo extracontrattuale, condannandoli al risarcimento dei danni (liquidati in complessivi € 20.750) e al pagamento delle spese di lite. La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado. I giudici di secondo grado evidenziavano che, in tema di inadempimento del conduttore all’obbligo di consegna della cosa locata nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, il locatore deve fornire la prova del fatto costitutivo del diritto, cioè il deterioramento intervenuto, mentre il conduttore deve dimostrare la sussistenza di un fatto impeditivo della sua responsabilità, prova non fornita dai convenuti. Secondo la Corte di Appello questo principio, valevole in materia di locazione ai sensi dell’art. 1590 c.c., è stato dalla Corte d’appello ritenuto a maggior ragione applicabile anche nel caso di occupazione sine titulo per mancanza di contratto o per contratto nullo, rappresentando la stessa una fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. La Corte riteneva, dunque, pienamente legittima l’azione risarcitoria promossa dalla locatrice, mentre riteneva ininfluente l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Quanto, poi, alla prova dei danni, la stessa era da ritenere pacificamente esistente quanto constatato dalle parti in sede di verbale di riconsegna. I soccombenti ricorrevano in cassazione invocando, da un lato, la presunta violazione delle regole sull’onere della prova (secondo motivo) e, dall’altro, ipotizzando che l’applicazione dei principi sulla responsabilità extracontrattuale dovrebbe esentarli da ogni obbligo risarcitorio per i danni riconducibili a fatto del conduttore (primo motivo). Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale offre il quadro complessivo della normativa vigente in materia dei diversi tipi di locazione: Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Manuale delle locazioni commerciali e abitative
Il Manuale offre un quadro complessivo in materia di locazioni abitative, affrontandone tutte le tipologie: locazioni libere, convenzionate, transitorie, locazioni di immobili acquistati per futura locazione, affitti brevi, locazioni turistiche, cohousing, rent to buy, leasing, analizzando la relativa disciplina contrattuale e tenendo conto dell’evoluzione normativa, nonché della produzione giurisprudenziale su alcuni punti nodali della legge 431 del 1998 e altro.Non mancano le indicazioni operative inerenti alla registrazione dei contratti, la tassazione, sia ordinaria che con cedolare secca.Il volume si occupa altresì delle “locazioni ad uso diverso”: la loro regolamentazione, il regime contrattuale applicabile, gli istituti della prelazione del riscatto e l’indennità di avviamento senza dimenticare le nuove tipologie locatizie come il contratto atipico di coworking o di domiciliazione.Una parte è in seguito dedicata agli aspetti processuali: procedimento di convalida, rito locatizio e compatibilità con il processo ordinario, azioni esperibili contro l’occupazione senza titolo, mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.L’esposizione semplice e chiara rende il testo uno strumento di consultazione e approfondimento adatto sia al professionista del settore, sia al pubblico dei non addetti ai lavori.Il Manuale tratta infine anche il nuovo procedimento di convalida di sfratto, che ha visto ampliarsi l’ambito di applicazione e altre novità, tra cui quelle riguardanti l’esecutività dell’ordinanza di convalida.Questa sesta edizione tiene conto di tutti i principali provvedimenti di normativa, prassi e giurisprudenza in materia fino alle recentissime sentenza 7 maggio 2024, n. 12395 in punto di cedolare secca e circolare 10 maggio 2024, n. 10/E sulle locazioni brevi.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli Studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale con- dominio e locazioni). Presidente della FNA Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia
Silvio Rezzonico, Matteo Rezzonico, Luca Rezzonico | Maggioli Editore 2024
68.40 €
2. La questione
In caso di danni nell’immobile locato occupato abusivamente dai figli della conduttrice deceduta, la locatrice deve dimostrare che il danneggiamento è stato arrecato dopo la cessazione del contratto?
3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto ai ricorrenti. Secondo i giudici supremi l’accertamento compiuto dal giudice di merito in base al quale al momento della riconsegna l’immobile presentava vistosi danni (evidentemente non esistenti quanto la conduttrice ne aveva assunto la detenzione) ha comportato in capo ai due figli (occupanti l’immobile) il riconoscimento di una loro responsabilità almeno solidale per i danni cagionati; con conseguente insorgenza del loro obbligo risarcitorio.
Potrebbero interessarti anche:
–Immobile locato inagibile per omessa manutenzione: danno lucro cessante
–Cassazione in tema di danno da tardata restituzione dell’immobile locato
4. Le riflessioni conclusive
In materia di locazione immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 c.c., il conduttore ha l’obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto. In tal caso, incombe al locatore, che i danni pretende, fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell’immobile, essendo quindi onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, dimostrando che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (Cass. civ., Sez. III, 08/03/2007, n. 5328). Questo principio è a maggior ragione applicabile anche nel caso di occupazione sine titulo per mancanza di contratto o per contratto nullo, rappresentando la stessa una fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dell’articolo 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 15/03/2018, n. 6387). In ogni caso l’occupante abusivo, indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, è tenuto a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò intendendosi – in caso di applicabilità della l. 27 luglio 1978 n. 392 – il canone legalmente dovuto (Cass. civ., sez. III, 19/06/2002, n. 8913).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento