Danni provenienti da ponteggi del condominio

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Danni provenienti da ponteggi: il condominio non può essere tenuto a risarcire il danno subito all’autovettura di un terzo?

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di Torre Annunziata – Sez. II Civ. – Sent. n. 226 del 19/01/2024

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Indice

1. La vicenda

Un’autovettura mentre percorreva una strada pubblica veniva colpita da ponteggi ubicati sulla facciata di un caseggiato; le impalcature causavano danni al veicolo sia alla parte meccanica che alla carrozzeria; naturalmente sul luogo interveniva la Polizia Municipale per i rilievi del caso; il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni subiti sia all’amministrazione condominiale, sia all’impresa esecutrice dei lavori presso il caseggiato, senza ottenere riscontro. Di conseguenza si rivolgeva al Tribunale per chiedere, previa declaratoria della responsabilità ex art. 2051 c.c. sia dell’impresa esecutrice, tenuta al corretto allestimento e posizionamento dei ponteggi, sia del condomino, tenuto alla vigilanza e custodia sul bene anche in caso di affidamento dei lavori di manutenzione, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni riportati dal veicolo di sua proprietà. L’impresa edile non si costituiva.
Il condomino contestava la propria responsabilità deducendo di aver appaltato i lavori condominiali alla ditta esecutrice convenuta; che quest’ultima aveva eseguito i lavori in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, sollevando il committente da qualunque responsabilità per danni provocati a persone o cose; che la ditta era unica custode del ponteggio, causa dell’evento dannoso; in ogni caso deduceva l’esclusione di responsabilità del ex art. 2051 c.c., stante il verificarsi nel giorno dell’evento dannoso di un evento atmosferico di eccezionale portata, configurabile come caso fortuito o forza maggiore. Alla luce di quanto sopra lo stesso condominio chiedeva che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto della domanda dell’attore; inoltre chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del direttore dei lavori e responsabile della sicurezza del cantiere, nonché della compagnia di assicurazione del caseggiato.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. Danni provenienti da ponteggi del condominio: la soluzione

Il Tribunale ha ritenuto colpevole dell’accaduto il custode dei ponteggi ex articolo 2051 c.c., cioè l’impresa edile che ha provveduto all’allestimento e alla collocazione dell’impalcatura per l’esecuzione dei lavori appaltati; il giudicante ha escluso invece, la responsabilità del condomino, che non può essere considerato custode dell’impalcatura allestita dalla ditta appaltatrice.
In particolare il Tribunale ha evidenziato il ponteggio installato da una ditta appaltatrice dei lavori, pur essendo annesso allo stabile condominiale, non è entrato in custodia del condominio, in quanto finalizzato esclusivamente allo svolgimento dei lavori.
In ogni caso, come precisato dal Tribunale, a fronte dell’accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riportati dal veicolo alla cattiva installazione dei ponteggi affidate alla custodia dell’impresa convenuta, quest’ultima, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha allegato e dimostrato l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ovvero di un evento naturalistico eccezionale e imprevedibile avente efficacia eziologica propria.

3. Le riflessioni conclusive

Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n. 858/2018; n. 16231/2005).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno; colui che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279; Cass. n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Chiarito quanto sopra bisogna precisare che, in aderenza alla giurisprudenza, la decisione in commento ha affermato che il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall’appaltatore a cui abbia affidato l’esecuzione di un’opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini (Cass. civ., sez. III, 20/06/2017, n. 15176; Cass. civ., sez. III, 05/05/2004, n. 8522).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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