Danno alla persona: guida al risarcimento

Redazione 20/09/17
Di recentissima pubblicazione la seconda edizione del Manuale del risarcimento per il danno alla persona, curato da Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics, completo di un software per il calcolo del risarcimento.

 

Il criterio di risarcimento: giurisprudenza per zone

In una vicenda relativa ad un sinistro stradale con danno alla persona la Corte Suprema ha sottolineato come taluni uffici giudiziari si avvalgono, ai fini del risarcimento di tale danno, del criterio equitativo puro, altri del sistema “a punto” (prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia), altri ancora liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.

Afferma la Corte: “Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 […] che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.

La responsabilità dell’avvocato

Il tema della responsabilità dell’avvocato per mancato, o inesatto, adempimento dell’obbligazione conseguente all’incarico professionale conferitogli da un cliente non può e non deve tradursi nell’equazione secondo cui detta responsabilità scaturisce, quale conseguenza automatica, dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira da parte del medesimo cliente. L’indagine da svolgersi a tal fine è invero ben più complessa. Innanzitutto, l’avvocato è tenuto ad informare correttamente, ed in modo esaustivo, il proprio cliente circa le questioni di fatto e di diritto rilevanti (siano esse rilevabili al momento del conferimento dell’incarico, oppure successive) per il raggiungimento del risultato, o che possano essere causa di effetti dannosi o pregiudizievoli.

Non solo. È tenuto a sconsigliare di intraprendere, o proseguire, liti infondate o pretestuose; deve astenersi dall’adottare mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente (non potendo invocare a propria attenuante, né tanto meno scriminante, il fatto che l’adozione di tali mezzi sia stato voluto e/o sollecitato dal cliente stesso: Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20869; id. Trib. Belluno, 1 febbraio 2005).

Ed allora per aversi un’affermazione di responsabilità professionale dell’avvocato (la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, pur essendo tale distinzione utile ai soli fini descrittivi), occorre la verifica della violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, violazione che abbia, nel caso concreto, cagionato un danno alla parte assistita. Si è precisato da parte della Suprema Corte che l’affermazione di responsabilità di un legale implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la “certezza morale” che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente.

Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può – pertanto – sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli (Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894; Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2005, n. 16846; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2006, n. 6967; Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2007, n. 9238). Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità, intervenuta in una vicenda di responsabilità professionale dell’avvocato per non aver riproposto in grado di appello (in una causa civile) domanda di manleva e di risarcimento danni ha affermato che […]”

La colpa del medico

La responsabilità civile del medico viene normalmente rilevata nel caso di una prestazione curativa inadeguata che, da esso posta in essere, produce effetti negativi sulla salute del paziente. In verità, le condotte illecite che fanno sorgere un tale tipo di responsabilità sono varie e non sono necessariamente correlate alla fase esecutiva del trattamento. Qui, si considereranno le possibili lesioni derivanti dalla colpa del medico e si analizzeranno, a titolo esemplificativo, alcune figure di danno derivanti da specifiche (altre, o particolari) condotte illecite; lo scopo è quello di fornire una panoramica generale della responsabilità del sanitario in ambito civile, anche tenuto conto da quanto disposto dalla recente legge Gelli.

Essa, in linea con il processo già avviatosi mediate la legge Balduzzi, si è proposta di raggiungere un equilibrio tra tutela del paziente e limite al contenzioso, riformando completamente la responsabilità professionale medica (anche penale). Il fine principale della legge è stato quello di risolvere il problema della medicina difensiva, quel sistema, cioè, in cui i medici, al fine di mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti, propongono cure alternative, ma spesso inutili, prima di addivenire (sempre ammesso che poi concretamente vi addivengano, tenuto conto del fatto che spesso, per mettersi al riparo da eventuali, future, responsabilità, si astengono dal porlo in essere – cd. avoidance behaviour-) all’intervento chirurgico (STELLA, CAPOZZI).

Il legislatore, così, ha voluto garantire la sicurezza delle cure e recuperare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, in modo da deflazionare il contenzioso legale ed evitare anche le ripercussioni economiche che tale tipo di condizione comporta.

La riforma, in verità, incide su tutti gli aspetti del sistema sanitario e non riguarda solo i medici e gli operatori sanitari: si occupa della struttura, delle linee guida, del risk management, delle scelte del consulente tecnico specialistico, della copertura assicurativa, del fondo di garanzia. Essa aiuta a comprendere che il tema della responsabilità medica non deve essere più considerato come riferito al rapporto esclusivo e individuale tra medico e paziente, ma va inserito e studiato in un contesto innovativo, moderno, che tenga in considerazione tutte le condizioni in cui operi o sia costretto a operare l’operatore sanitario.

Si tratta di una legge che mette in chiaro molti di quegli aspetti che, finora, in mancanza di norme positive definite, erano stati via via parametrati dalla giurisprudenza, la quale, sostituendosi al ruolo dell’inerte legislatore, aveva più volte creato essa stessa figure e istituti nuovi, nell’abito di questa tematica. Tuttavia, risulta essere comunque abbastanza elastica (e, quindi, capace di lasciare, agli stessi giudici coinvolti, la possibilità di adattare le norme astratte al caso concreto di cui dovranno decidere).”

 

I presenti contributi sono stati estratti da:

Manuale del risarcimento per il danno alla persona

Aggiornata con la cd. Legge sulla Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) e la riforma della responsabilità medica (L. 8 marzo 2017, n. 24), la II edizione di questa Guida esplica la disciplina del danno alla persona e fornisce al Professionista gli strumenti conoscitivi e operativi per il riconoscimento, la valutazione e il risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale o esistenziale, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità. L’opera esamina non solo gli aspetti generali in materia di responsabilità civile, ma si sofferma anche sui temi di maggiore criticità per le fattispecie più diffuse e più complesse di responsabilità come quella medico-sanitaria, da circolazione stradale, nel rapporti di lavoro e per illeciti endo e esofamiliari. Il volume raccoglie anche una rassegna delle più significative sentenze, incluse quelle dell’anno in corso, suddivise in base alle più importanti e attuali questioni giurisprudenziali, come ad esempio: • Come si accerta la responsabilità “ex contractu” in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di patrocinio? • L’avvocato che fa parte di uno studio legale associato conserva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente? • Quale la responsabilità del medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, che non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, se due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli? • Quale il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità per i danni cagionati da animale? • Quale la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori? • Quale l’operatività del danno non patrimoniale cd. da perdita di una persona cara? • Quale il rapporto tra invalidità temporanea e invalidità permanente? • È possibile risarcire il danno parentale da morte sopraggiunta a distanza di quattro anni dal fatto illecito? • Quale il rapporto tra licenziamento e recesso dal patto di prova? • Sussiste una responsabilità del sanitario qualora questi, a fronte di una rara, alterazione, rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non a uno specialista dell’alterazione stessa, ma a soggetto non maggiormente specializzato? Novità di questa edizione, il software su Cd-rom allegato al Manuale per il calcolo del risarcimento del danno alla persona, capace elaborare in tempo reale le più articolate e complesse richieste risarcitorie; di facile e intuitivo utilizzo, l’applicativo contiene tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico di uso corrente e costante sul territorio nazionale e consente nell’ipotesi risarcitoria la visualizzazione del danno non patrimoniale da morte e il danno morale collegato alla gravità dell’invalidità.Giuseppe Cassano, Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) 

Giuseppe Cassano (a cura di) | 2017 Maggioli Editore

72.00 €  68.40 €

 

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