Danno biologico intermittente: responsabilità della struttura

La responsabilità della struttura sanitaria per il danno biologico intermittente del paziente. Commento a sentenza.

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La responsabilità della struttura sanitaria per il danno biologico intermittente del paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Ferrara -sez. civ.- sentenza n. 652 del 18-06-2024

Indice

1. I fatti: il danno biologico intermittente


Le eredi di un paziente che si era sottoposto ad un esame di pancolonscopia con politectomia presso una struttura sanitaria locale, adivano il Tribunale di Ferrara a causa dei danni subiti dal proprio dante causa e della conseguente morte che parte attrice addebitava alla condotta inadempiente dei sanitari che avevano eseguito il predetto esame/intervento per rimuovere il polipo.
In particolare, le attrici sostenevano che il proprio familiare si era sottoposto al predetto esame e che durante l’intervento al paziente erano stai asportati due micropolipi e un polipo sessile e che, a seguito della comparsa di un enfisema sottocutaneo e dolore addominale, il paziente si era recato presso un’altra struttura sanitaria per sottoporsi ad una radiografia al torace. All’esito della predetta radiografia era emersa la presenza di una perforazione del colon del paziente, che veniva quindi sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale locale e poi ricoverato presso il reparto di Rianimazione a causa di una sopravvenuta insufficienza respiratoria, con diagnosi di trombosi venosa.
Le attrici sostenevano poi, che poco meno di due anni dopo le dimissioni, il paziente veniva ricoverato d’urgenza a causa di una emorragia cerebrale intraparenchimale, a seguito di una polmonite basale e poco dopo moriva a seguito di shock settico.
Secondo le attrici le problematiche avute dal familiare e poi il suo decesso erano riconducibili causalmente alla inesatta esecuzione dell’intervento di pancolonscopia con politectomia eseguito presso la struttura sanitaria convenuta, che aveva determinato una perforazione al colon del paziente da cui si erano innescati una serie di eventi patologici sfociati nella morte. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Preliminarmente, il giudice ha valutato la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta addebitabile alla convenuta e glie eventi dannosi dedotti dalla parte attrice.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto che dalla CTU espletata in giudizio siano emersi dei profili di colpa nell’operato dei sanitari che, nell’eseguire l’intervento di pancolonscopia, hanno determinato la lesione del colon del paziente.
Invece, i periti hanno accertato che la trombo-embolia polmonare che ha portato alla morte del paziente, è stata la conseguenza dell’emorragia cerebrale dal medesimo avuta e della susseguente sepsi, ma che la morte non ha avuto alcuna relazione causale con la condotta inadempiente dei sanitari e quindi con la perforazione del colon.
Il Giudice ha quindi ritenuto accertato l’inadempimento imputabile alla struttura sanitaria, in quanto i suoi sanitari non hanno eseguito a regola d’arte l’escissione del polipo ed hanno determinato una perforazione intestinale nel compiere in maniera errata la manovra chirurgica di asportazione del polipo (che invece, se fosse stata eseguita a regola d’arte non avrebbe determinato la perforazione del colon).
Il predetto inadempimento dei medici ha determinato un danno biologico a carico del paziente, sia in termini di danno temporaneo che in termini di danno permanente.
L’inabilità temporanea del paziente è stata calcolata in 38 giorni a totale, seguiti da altri 30 giorni al 75%, successivi 30 giorni al 50% ed ulteriori 30 giorni al 25%; mentre il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 25%.
Per quanto concerne i danni derivanti dalla condotta inadempiente della struttura sanitaria, il giudice ha evidenziato come in tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis agli eredi del paziente.
Sono invece concepibili due tipi di danno: 1) il danno biologico differenziale, valutato dal momento dell’avvenuta lesione della salute e fino al momento della morte del danneggiato; 2) il danno da perdita di chances, per la perdita della possibilità di vivere più a lungo.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la CTU svolta in giudizio ha escluso che il decesso del paziente fosse collegato causalmente alle condotte colpose poste in essere dalla struttura sanitaria. Invece, dette condotte hanno determinato una lesione alla salute del paziente.
Pertanto, i danni astrattamente configurabili sono quello biologico e quello da perdita di chances. Nel caso di specie, però, secondo il giudice parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno biologico patito dal paziente.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto di poter risarcire a parte attrice non il danno derivante dalla perdita della vita del paziente, bensì il danno biologico derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica cagionata dalla perforazione intestinale.
Per quanto concerne la liquidazione del danno biologico permanente, il giudice ha però evidenziato che il danno biologico in questione configura un cosiddetto danno biologico intermittente: il quale configura un danno subito nell’intervallo temporale compreso tra l’illecito da cui deriva la lesione permanente della salute e la morte del soggetto (dovuta ad altri fattori causali).
La liquidazione di detto danno non può avvenire secondo il criterio ordinario di liquidazione del danno biologico, in considerazione del fatto che, prima di tale liquidazione, sussiste un arco temporale ben determinato che va dal momento della lesione alla morte del danneggiato.
Pertanto, mentre nel criterio ordinario di liquidazione, la quantificazione del valore economico del danno avviene utilizzando quale parametro l’aspettativa di vita del paziente, cioè il probabile tempo durante il quale la lesione permanente alla salute dispiegherà i suoi effetti dannosi, nel caso del danno intermittente tale lasso di tempo non è ignoto, anzi è ben definito: essendo costituito dal tempo trascorso tra la lesione e la morte.  
In ragione di ciò, il parametro che viene utilizzato per liquidare il danno biologico intermittente è il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano: esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media (in sostanza è la distribuzione annua, in funzione dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante).
Tale parametro è contenuto nelle nuove Tabelle dell’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
Nel caso di specie, quindi, il giudice ha liquidato il danno biologico intermittente, personalizzato con aumento al 50% (in ragione della sofferenza soggettiva subita dal paziente, per gli interventi chirurgici subiti, i trasferimenti in diverse struttura e l’assenza di miglioramento delle proprie condizioni) in €. 17.544,00.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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