Danno da ponteggio: l’accesso al fondo del condomino per la manutenzione di parti del proprio immobile non può sostanziarsi in un indiscriminato permesso di accesso. In ogni caso l’installazione dei ponteggi in ambito condominiale deve avvenire in modo tale da non creare delle conseguenze pregiudizievoli ai singoli condomini. Così, al fine di evitare pregiudizi e, nell’ottica di un equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco, i ponteggi dovranno essere installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del condomino o conduttore per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata, così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso.
Volume consigliato: Manuale del condominio
Indice
1. Interesse collettivo alla manutenzione
Il problema è che molto spesso i negozianti si lamentano perché la loro attività “di fatto” viene oscurata.
Al Tribunale amministrativo si era rivolto un ristoratore che aveva fatto domanda, in data antecedente al condominio, di occupazione di suolo pubblico per installarvi tavolini ed un gazebo e si riteneva penalizzato dalla decisione del condominio di procedere invece ai lavori della facciata che, tra l’altro, oscuravano l’ingresso dell’esercizio commerciale.
Secondo il Tar, però, la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico al condominio era legittima e non doveva salvaguardare il “diritto di affaccio” e l’oscuramento del locale del ristoratore (Tar Lombardia 15 ottobre 2021 n. 2244). I giudici amministrativi hanno fatto presente che gli interessi commerciali del negoziante oscurato dai ponteggi sono recessivi a fronte di quello collettivo all’esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione e messa in sicurezza di un immobile.
Per avere una guida completa per ciò che concerne la normativa relativa al condominio, si consiglia il seguente volume, adatto per gli addetti ai lavori, ma anche per coloro i quali vogliono approfondire la materia.
Manuale del condominio
Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.
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2. Il risarcimento danni
Mettiamo il caso che un condomino abbia installato, in via di urgenza, a causa dell’improvvisa caduta di detriti dalla facciata esterna, un ponteggio, riducendo la visibilità delle vetrine di un negozio dell’attore. Se i lavori dovessero iniziare soltanto un anno dopo a causa di una controversia con la ditta appaltatrice, per concludersi definitivamente l’anno ancora successivo, non si potrebbe parlare certo di semplice disagio del commerciante; in altre parole, in tal caso, il ponteggio verrebbe mantenuto senza che alcuna opera edile venisse realizzata. Tale situazione inevitabilmente provoca al condomino o suo conduttore un danno ingiusto al diritto di esercitare con profitto la propria attività e di godere appieno dell’immobile locato poiché il mantenimento del ponteggio per molti mesi senza l’esecuzione di alcuna opera rappresenta una condotta non giustificata e contrastante con le ragioni di urgenza dell’intervento edile. Allo stesso modo se, per esempio, i ponteggi non sono montati bene e dovessero cadere tavole nel giardino del condominio, danneggiando beni di proprietà esclusiva (davanzali, arredamento da giardino, depositi) o addirittura persone, il proprietario dell’unità immobiliare potrebbe chiedere un risarcimento alla ditta appaltatrice.
Non si può escludere poi la richiesta del risarcimento dei danni causati alle autovetture dei condomini nel parcheggio comune dovuto a materiale caduto da ponteggi utilizzato da una ditta per l’esecuzione di lavori di manutenzione.
Il diritto ad una congrua indennità nel caso in cui l’accesso produca un danno al condomino, delinea un’ipotesi di responsabilità da atto lecito che, sebbene prescinda dall’accertamento della colpa, esige tuttavia che il transito e l’accesso abbiano determinato un concreto pregiudizio al fondo interessato, fermo in ogni caso l’obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi (Cass. civ., sez. II, 29/09/2020, n. 20540).
3. Richiesta di risarcimento e onere del danneggiato di provarlo: un caso recente
Un condominio, attese le gravi condizioni in cui versava, specialmente nella parete nord, interessata da infiltrazioni di acque meteoriche, veniva sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione, in occasione dei quali si rendeva necessaria l’installazione di impalcatura sui terrazzi di proprietà esclusiva degli appartamenti siti al secondo piano. Le proprietarie di queste due unità immobiliari citavano in giudizio il condominio per vedere accertata la responsabilità del convenuto in ordine ai danni subiti in conseguenza del protrarsi, oltre i termini prestabiliti, dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile. In particolari le attrici sostenevano di aver subito ingenti danni (di valore non inferiore ad € 25.000,00) diretti e indiretti (sostenevano di essere state costrette a trasferirsi altrove con le rispettive famiglie). La domanda delle condomine è stata però respinta.
Le attrici infatti avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva sussistenza della condotta asseritamente fonte di responsabilità a carico del convenuto, il nesso di causalità tra la medesima e i danni subiti, nonché la loro reale entità; al contrario – come mette in rilievo il Tribunale – le condomine si sono limitate a produrre in giudizio documentazione fotografica che non ha consentito di verificare fedelmente e in relazione a termini spazio-temporali precisi lo stato dei luoghi. In altre parole le stesse attrici si sono limitate ad allegare, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio, i danni relativi all’inutilizzabilità degli appartamenti e alle spese effettivamente sofferte per l’eliminazione degli asseriti danni subiti (Trib. Larino 9 novembre 2023 n. 534).
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