La sentenza del Giudice di Pace di Milano riguarda una interessante (e purtroppo abbastanza frequente nella realtà) ipotesi di danno da vacanza rovinata correlato ad un ritardo aereo.
Il precedente è degno di menzione sia per la chiarezza della decisione, sia per l’assenza di errori nell’argomentazione giuridica e logico – interpretativa; la decisione inoltre si inserisce in un settore, quello dei danni da ritardo aereo, in cui pochissime sono le sentenze pubblicate.
Preliminarmente è da chiarire che – come si evince dalla motivazione della sentenza – il rapporto contrattuale riguarda un cosiddetto “pacchetto turistico”, che è disciplinato dal d. lgsl. 111/95 (normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/314/CEE). In tale ipotesi la legittimazione passiva, in caso di controversia determinata dall’inadempimento dei fornitori dei servizi “assemblati” dal tour operator, è di quest’ultimo. Ciò è stato previsto dall’art. 14 d. lgsl. 111/95, anche per garantire il consumatore ed evitare possibili “rimpalli di responsabilità”.
E’ chiaro tuttavia che lo stesso art. 14, al secondo comma, prevede il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti del fornitore inadempiente.
Nel caso in esame il fornitore asseritamente inadempiente è il vettore aereo che, partendo in ritardo, ha determinato la perdita di un giorno di vacanza.
L’art. 942 del codice della navigazione e l’art. 19 della Convenzione di Varsavia (che disciplina i trasporti internazionali) statuiscono che il vettore è responsabile per danno da ritardo. L’onere della prova circa l’assenza di responsabilità grava sul vettore ed è particolarmente oneroso, giacché anche in caso di guasto tecnico o mancata partenza a causa di condizioni atmosferiche avverse, può sussistere una colpa della compagnia aerea: si pensi ad un guasto correlato alla mancata corretta verifica da parte del personale di manutenzione o anche ad un pilota che, per eccessiva prudenza, decida di non partire in condizioni meteorologiche che avevano permesso il decollo di aerei dello stesso tipo.
Nonostante questo quadro normativo, le azioni giudiziarie per danno da ritardo sono pochissime rispetto al possibile contenzioso; ciò è probabilmente dovuto alla poca conoscenza del “turista – viaggiatore” di quali siano i suoi diritti.
Avv. *********************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Milaqno, *******************************, della 4° sezione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 147/RG98 promossa da A, B, C, D, E, ed F, rappr.ti e difesi dall’Avv. **************, Via G. De Grassi n. 3
ATTORI
CONTRO
X Tour Operator s.r.l., rappr.ta e difesa dall’Avv. *************, Via Graziotti n. 1 , Milano
CONVENUTA
E CONTRO
Y S.p.a., rappr.ta e difesa dagli *********************** del Foro di Roma e ****************** del Foro di Milano, elett.te dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via dei Giardini n. 10
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni degli attori: come da atto di citazione.
Conclusioni della convenuta X: coma da nota scritta datata 15/7/98.
Conclusioni della Y chiamata in causa: come da comparsa di costituzione e di risposta datata 11/5/98.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori A, B, C, D, E ed F hanno chiamato in giudizio la X Tour operator s.r.l. (atto di citazione notificato il 19/12/97) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un viaggio – soggiorno a Santo Domingo da tutti effettuato dal 30/12/96 al 7/1/97. Gli attori dichiaravano che il 30/12/96 l’aereo che doveva trasportarli all’isola caraibica, dopo molte ore d’attesa all’aeroporto della Malpensa, non decollava a causa delle cattive condizioni del tempo, rimandando la partenza al giorno successivo.
Per questo ritardo la s.r.l. X rimborsava agli attori la semplice quota della notte perduta (pari a £. 1.332.000), mentre si rifiutava di rimborsare l’equivalente di una intera giornata di vacanza e cioè circa £. 3.500.000 come richiesto dagli attori.
Poiché non era possibile raggiungere alcun accordo, gli attori si risolvevano all’azione giudiziaria chiedendo il pagamento della somma residua complessiva di £. 2.163.428=.
Alla prima udienza, il 18/2/98, si costituiva la X tour operator s.r.l. negando ogni responsabilità nell’esecuzione del contratto e sostenendo l’esclusiva riconducibilità al vettore aereo della decisione di non partire il giorno previsto.
Trattavasi, a suo parere, di una scelta del pilota di natura tecnica motivata dalle avverse condizioni meteorologiche. Per tale motivo chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società Y, quale fornitore del servizio aereo, per essere manlevata delle somme che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare, secondo il disposto dell’art. 14, 2 co., DL 111/95.
Contestava, infine, anche l’ammontare del danno richiesto dagli attori dovendosi ripartire, a suo avviso, la cifra complessiva per nove giorni e non per sette.
Il 18/3/98, il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava la chiamata in causa della società Y. Il 20/5/98 la compagnia aerea si costituiva precisando la tesi già svolta dall’agenzia di viaggio e cioè che, essendo la decisione del pilota di non partire inevitabile a causa delle pessime condizioni atmosferiche, pena il rischio della vita dei passeggeri, si configurava l’ipotesi di forza maggiore che, secondo le regole generali rendeva l’inesatto adempimento non imputabile al debitore.
Il 18/6/98 le parti si scambiavano memorie istruttorie. Il 16/7/98, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, veniva ritenuta per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori merita accoglimento. Essi hanno stipulato con la X Tour Operator s.r.l. un contratto relativo ad un “pacchetto turistico” comprendente trasporto aereo più soggiorno a Santo Domingo dal 30/12/96 al 7/1/97.
E’ pacifico fra le parti che vi è stato un ritardo nell’inizio dell’esecuzione del contratto essendo il viaggio aereo iniziato il 31/12 anziché il 30/12 come previsto.
La convenuta e la chiamata in causa sostengono che il ritardo è da imputarsi ad una causa di forza maggiore, ossia alle condizioni della pista dell’aeroporto della Malpensa inagibili a causa di una nevicata.
La prova della non addebitabilità al vettore del ritardo nell’adempimento gravata, ex art. 1218 c.c., sulla convenuta X s.r.l. e sulla compagnia aerea Y, tenuta a garantirla in base al DL 17/3/95, n. 111 art. 14.
La prova in questione tuttavia non è stata raggiunta non essendo dimostrato che l’aeroporto della Malpensa fosse chiuso al traffico aereo, né potendo tale prova essere fornita con la testimonianza dedotta nella memoria della convenuta del 17/6/98 in quanto il testimone non sarebbe stato chiamato a riferire sul fatto storico della chiusura della pista, ma su una valutazione inammissibile circa l’inagibilità della stessa.
La convenuta Y è pertanto obbligata a risarcire il danno conseguente all’inesatto adempimento, danno da quantificare in via equitativa in £.2.000.000= pari all’incirca all’importo di un giorno di vacanza, tenuto conto della somma già riconosciuta come dovuta dalla stessa convenuta. La valutazione, necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c., discende dalla impossibilità di distinguere nel pacchetto di viaggio fra le varie voci (viaggio, albergo, servizi vari etc.) e tiene conto del fatto che il giorno di ritardo coincideva con la notte di San Silvestro. Gli interessi legali decorrevano dal 18/2/97, data di messa in mora della convenuta.
Le spese processuali sono a carico della convenuta in quanto soccombente (ex art. 91 c.p.c.) e si liquidano in £. 1.824.000 complessive.
Quanto alla terza chiamata X il suo obbligo di manleva, una volta provato l’inesatto adempimento della prestazione dovuta, va affermato in base al richiamato art. 14 D.L. 111/95 che prevede il diritto di rivalsa dell’organizzatore dei pacchetti turistici nei confronti del terzo vettore aereo.
Ne consegue la condanna della chiamata in garanzia alla rifusione delle spese processuali della convenuta, liquidate d’ufficio in mancanza della relativa nota, come da dispositivo.
**** M************* di Pace di Milano , definitivamente pronunciando
DICHIARA
La X Tour operator s.r.l., parzialmente inadempiente al contratto stipulato con gli attori A, B,C,D,E ed F e la
CONDANNA
A pagare agli attori, in via tra loro solidalmente attiva, a titolo di risarcimento la somma complessiva di £. 2.000.000, oltre interessi legali dal 18/2/97 al saldo. CONDANNA, altresì la convenuta X Tour Operator s.r.l. a pagare le spese del presente giudizio che liquida in £. 1.824.000 di cui £.248.000 per esborsi, £. 1.000.000 per diritti, £. 576.000 per onorari, oltre *** e Cap come per legge.
DICHIARA
La Y S.r.l. tenuta a manlevare la convenuta X Tour Operator s.r.l., di quanto la stessa dovrà corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza;
CONDANNA
La s.r.l. Y alla rifusione , in favore della convenuta, delle spese processuali conseguenti alla chiamata in garanzia, liquidandole in complessive £. 700.000, di cui £. 500.000 per onorari e £. 150.000 per diritti, oltre IVA e CPA.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Milano 3 settembre 1998 Il Giudice di Pace
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