Danno esistenziale già compreso nella valutazione del danno da perdita del rapporto parentale

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Con l’ordinanza numero 13786 del 17.05.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Moscarini, chiarisce che il danno esistenziale subito dallo stretto congiunto in seguito alla perdita del parente è ricompreso nel danno da lesione del rapporto parentale tabellato anche nelle seu componenti peculiari.

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Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Sent. n. 13786 del 17/05/2024

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizia agiva in giudizio in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Tizietta, in danno dell’assicuratore che gestiva il Fondo di garanzia vittime della strada per il risarcimento dei danni subiti iure proprio in seguito al decesso di Caio, rispettivamente marito e padre delle due. Caio, dipendente di una ditta di trasporti pubblici, veniva investito sulla banchina della strada statale mentre in compagnia di un collega si stava recando verso il pullman su cui prestava servizio, da una autovettura rimasta ignota. L’assicuratore delegato alla gestione del fondo si costituì in giudizio eccependo il concorso di colpa di Caio in quanto questi circolava a piedi su strada priva di marciapiede, percorrendo la stessa in senso conforme a quello dei veicoli, così violando l’art. 190 del codice della strada. Il giudizio, dopo la riunione a quello promosso dai genitori e dai fratelli di Caio, vedeva l’accoglimento della domanda con una concorsualità residua di Caio del 30%, appunto per la circolazione sulla strada in senso difforme da quanto disposto dall’art. 190 cds. La sentenza veniva impugnata da Tizia sia in ordine alla concorsualità che in relazione al quantum del danno parentale, ma la corte d’appello investita della questione confermava la pronuncia di primo grado.
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2. Danno esistenziale e danno da perdita di rapporto parentale: la questione giunta in Cassazione

Ricorreva per la cassazione della sentenza Tizia, sia in proprio che quale genitore di Tizietta, con diversi motivi dei quali due di particolare interesse per il tema trattato.
Cocon il quinto motivo Tizia procedeva ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2059 cc, censurando la violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., lamentandosi della esclusione del risarcimento del danno esistenziale e/o di adeguata personalizzazione. I giudici di merito, infatti, si erano limitati a liquidare il danno da lesione del rapporto parentale come da tabella, rigettando la domanda di danno esistenziale proposta da Tizia, ritenendo la voce di danno ricompresa nell’importo tabellato. Secondo la prospettazione di Tizia tale statuizione si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità che distingue il danno morale inteso quale sofferenza interiore e lo sconvolgimento della sfera dinamico-relazionale della persona, inteso quale danno esistenziale; la corte d’appello, correttamente aveva applicato il principio della omnicomprensivi e della integralità del risarcimento, ma ha mancato di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato.
La Corte di legittimità ritiene il motivo in quanto in contrasto con i precedenti Cass. nn. 30997-18 e 28989-19, secondo cui, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il sesto motivo è collegato al quinto, e assorbito dal suo rigetto, poiché Tizia si lamentava della mancata ammissione delle prove finalizzate a dimostrare il predetto danno esistenziale.
Il ricorso viene quindi rigettato.

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