Con l’ordinanza numero 13786 del 17.05.2024 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Moscarini, chiarisce che il danno esistenziale subito dallo stretto congiunto in seguito alla perdita del parente è ricompreso nel danno da lesione del rapporto parentale tabellato anche nelle seu componenti peculiari.
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Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
Tizia agiva in giudizio in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Tizietta, in danno dell’assicuratore che gestiva il Fondo di garanzia vittime della strada per il risarcimento dei danni subiti iure proprio in seguito al decesso di Caio, rispettivamente marito e padre delle due. Caio, dipendente di una ditta di trasporti pubblici, veniva investito sulla banchina della strada statale mentre in compagnia di un collega si stava recando verso il pullman su cui prestava servizio, da una autovettura rimasta ignota. L’assicuratore delegato alla gestione del fondo si costituì in giudizio eccependo il concorso di colpa di Caio in quanto questi circolava a piedi su strada priva di marciapiede, percorrendo la stessa in senso conforme a quello dei veicoli, così violando l’art. 190 del codice della strada. Il giudizio, dopo la riunione a quello promosso dai genitori e dai fratelli di Caio, vedeva l’accoglimento della domanda con una concorsualità residua di Caio del 30%, appunto per la circolazione sulla strada in senso difforme da quanto disposto dall’art. 190 cds. La sentenza veniva impugnata da Tizia sia in ordine alla concorsualità che in relazione al quantum del danno parentale, ma la corte d’appello investita della questione confermava la pronuncia di primo grado.
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Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
L’opera, contenente le Tabelle di liquidazione del danno alla persona di Milano e Roma, si pone come strumento di ausilio per i professionisti che, a vario titolo, sono coinvolti nella valutazione del danno e nella quantificazione del risarcimento dovuto.Il volume, infatti, tratta dei profili sia giuridici che assicurativi, in modo da costituire un supporto completo all’operatore che si trovi a dover far fronte a tutti gli aspetti della liquidazione del danno alla persona.Particolare attenzione è rivolta al danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale. Non manca uno sguardo alla normativa e alla giurisprudenza europee che, in misura sempre prevalente, incidono sulle tematiche affrontate.Raffaella CaminitiAvvocato del Foro di Milano. Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Lombarda. Membro dell’Associazione “Responsabilità sanitaria”. Relatrice a convegni in tema di Responsabilità sanitaria. Autrice di diverse opere in materia di Responsabilità civile e Diritto assicurativo.Marco Frigessi di RattalmaAvvocato, Professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Membro del Consiglio Direttivo di AIDA Italia, della Direzione di “Assicurazioni” e del Comitato Scientifico di “Diritto del mercato assicurativo e finanziario”.Paolo MariottiAvvocato del Foro di Milano. Componente del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico dell’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Lombarda – componente del Comitato scientifico dell’Associazione “Il Convivio Assicurativo”, Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Medicina e Diritto”. Autore di numerose opere in materia di Responsabilità civile, Risarcimento del danno e Diritto assicurativo.Paolo MasiniPresidente di una società operativa del Gruppo MutuiOnLine. Già Dirigente assicurativo per oltre vent’anni. Professore universitario a contratto nella materia di Diritto Europeo delle Assicurazioni. Lorenzo Vismara, Claims manager della branch italiana di Gen Re, gruppo Berkshire.Lorenzo VismaraClaims manager della branch italiana di Gen Re, gruppo Berkshire.
Raffaella Caminiti, Marco Frigessi di Rattalma, Paolo Mariotti, Paolo Masini, Lorenzo Vismara | Maggioli Editore 2023
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2. Danno esistenziale e danno da perdita di rapporto parentale: la questione giunta in Cassazione
Ricorreva per la cassazione della sentenza Tizia, sia in proprio che quale genitore di Tizietta, con diversi motivi dei quali due di particolare interesse per il tema trattato.
Cocon il quinto motivo Tizia procedeva ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2059 cc, censurando la violazione degli artt. 2, 29 e 30 Cost., lamentandosi della esclusione del risarcimento del danno esistenziale e/o di adeguata personalizzazione. I giudici di merito, infatti, si erano limitati a liquidare il danno da lesione del rapporto parentale come da tabella, rigettando la domanda di danno esistenziale proposta da Tizia, ritenendo la voce di danno ricompresa nell’importo tabellato. Secondo la prospettazione di Tizia tale statuizione si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità che distingue il danno morale inteso quale sofferenza interiore e lo sconvolgimento della sfera dinamico-relazionale della persona, inteso quale danno esistenziale; la corte d’appello, correttamente aveva applicato il principio della omnicomprensivi e della integralità del risarcimento, ma ha mancato di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato.
La Corte di legittimità ritiene il motivo in quanto in contrasto con i precedenti Cass. nn. 30997-18 e 28989-19, secondo cui, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca.
Il sesto motivo è collegato al quinto, e assorbito dal suo rigetto, poiché Tizia si lamentava della mancata ammissione delle prove finalizzate a dimostrare il predetto danno esistenziale.
Il ricorso viene quindi rigettato.
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