Danno non patrimoniale: in cosa consiste
Il presente contributo è tratto da
I danni non patrimoniali
L’Opera ricostruisce in modo chiaro ed esauriente l’attuale assetto del danno non patrimoniale, esplicando la normativa di riferimento alla luce del decalogo di San Martino del 2019 che, non senza contrasti, ha dato risposta a molte delle criticità della disciplina. Completo e puntuale, il testo offre un’analisi dell’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con una specifica attenzione rivolta alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei problemi affrontati. La trattazione supporta il Professionista nell’individuazione della tipologia di danno e dei presupposti per la richiesta di risarcimento, mediando concretamente tra teoria e pratica. Gianluca PascaleAvvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi ed articoli nei campi di diritto civile e di diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui: Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli – Bianco (Maggioli).
Gianluca Pascale | 2020 Maggioli Editore
28.00 € 22.40 €
Il danno non patrimoniale rappresenta un argomento tra i più dibattuti e discussi sia in ambito giurisprudenziale che dottrinario. Tale controversia ha avuto origine nel 1942 con l’introduzione del nuovo codice civile. Il legislatore, da una parte, attraverso l’introduzione dell’art. 2043 c.c., stabiliva il principio secondo il quale il danno, per poter essere risarcito, deve essere ingiusto (10) dall’altro, attraverso l’art. 2059 c.c., stabiliva che il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge. In primo luogo bisogna evidenziare che il danno non patrimoniale non trova concreta indicazione nel codice civile, infatti, l’art. 2059 c.c. non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, ma si limita a contemplarne la risarcibilità nei soli casi previsti dalla legge (11).
Tale espressione “nei soli casi stabiliti dalla legge” determinava che la risarcibilità del danno non patrimoniale era ammessa esplicitamente solo nelle ipotesi in cui il danno derivasse da un fatto illecito che si configurasse necessariamente come reato e, pertanto, i danni non patrimoniali potevano essere risarciti solo se derivanti da un reato. All’epoca dell’emanazione del codice civile l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’art. 185 c.p. del 1930 il quale, al comma 2, testualmente prevede: “ogni reato, che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. L’art. 2059 c.c. fu subito oggetto di due tesi interpretative contrapposte. Secondo una prima tesi, per così dire “estensiva”, per danno non patrimoniale doveva intendersi qualsiasi tipo di danno diverso dalla lesione del patrimonio nel senso stretto del termine (12). Di conseguenza, il danno non patrimoniale veniva inteso sia come lesione del c.d. danno morale puro, sia come lesioni dei beni immateriali che sono propri di ciascun individuo quali, ad esempio, il bene salute.
Una seconda tesi, più restrittiva, circoscriveva la portata dei danni non patrimoniali al solo caso di “danno morale puro” ritenendo che la lesione di beni fondamentali, come la salute, fosse risarcibile indipendentemente dalla sussistenza o meno di un reato, facendone ricadere la tutela nello schema dell’art. 2043 c.c.La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 1986, per la prima volta, al fine di tutelare il diritto alla salute e superare la tipicità del danno non patrimoniale, afferma che l’art. 2043 c.c. rientra nella categoria delle c.d. “norme in bianco”.
Potrebbe interessarti anche La personalizzazione del danno non patrimoniale
Danno non patrimoniale: la liquidazione del danno biologico
Il danno biologico trova definizione nel codice delle assicurazioni, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2006, negli artt. 138 e 139, quale lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale, quale menomazione della persona in sé considerata riconducibile a tutte le funzioni naturali proprie del soggetto danneggiato, che determinano non solo conseguenze economiche, ma anche biologiche e relazionali. Il danno biologico è creazione giurisprudenziale; tale categoria di danno ha trovato riconoscimento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986, che richiama l’art. 32 della Costituzione quale fonte normativa del danno biologico e concettualmente lo distingue dal danno morale e da quello patrimoniale in senso stretto.
Il danno biologico viene quindi risarcito in funzione del valore uomo in sé e per sé considerato, non per la lesione alla sua capacità lavorativa e produttiva. Il danno biologico risarcisce, quindi, i pregiudizi riguardanti i danni permanenti o temporanei alla salute, alla vita di relazione, estetici, alla capacità lavorativa generica, perdita della qualità della vita, perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative. Punto di partenza, per la conformazione del sistema della responsabilità civile e dell’illecito civile determinante danno ingiusto, è la storica sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 1986, n. 184, che collegando la clausola generale del neminem laedere, contenuta nell’art. 2043 c.c., al precetto dell’art. 32 della Costituzione, ha configurato la disciplina della tutela del diritto della salute, in relazione ai danni ingiusti, primari e consequenziali, che derivavano dal fatto lesivo, nella struttura tipica dell’illecito civile, con le sue componenti di imputabilità soggettiva (per colpa in senso lato, inclusiva del dolo) oggettiva (per il nesso causale tra condotta ed evento) ed in relazione alla dicotomia del danno ingiusto nelle due categorie generali di danno patrimoniale e non patrimoniale. A partire da questa decisione interpretativa e sistematica, che tuttavia non prendeva una chiara posizione sulla natura non patrimoniale del danno, mentre più chiara era la distinzione tra il danno primario (poi indicato come danno biologico o lesione della salute, dove il termine lesione indica l’evento lesivo di danno) e gli altri danni consequenziali (patrimoniali e non), il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di danno biologico, che include la componente della menomazione fisica e psichica (componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico-legale conforme ai principi della eziologia della scienza medica e biologica) ed una componente che attiene alla sfera della persona, e che è stata scomposta in sottovoci “storiche” quali il danno alla vita di relazione, la perdita delle qualità della vita personali in relazione al concreto vivere della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative. In breve, sulla base del comma 2 dell’art. 3 della Costituzione, il danno biologico da illecito (incluso l’illecito per fatto della circolazione) può essere letto come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne impedisce la effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità (fondamento costituzionale del danno biologico interrelazionale).
Il presente contributo è tratto da
I danni non patrimoniali
L’Opera ricostruisce in modo chiaro ed esauriente l’attuale assetto del danno non patrimoniale, esplicando la normativa di riferimento alla luce del decalogo di San Martino del 2019 che, non senza contrasti, ha dato risposta a molte delle criticità della disciplina. Completo e puntuale, il testo offre un’analisi dell’istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, con una specifica attenzione rivolta alla ricerca della maggiore attualizzazione delle tematiche e dei problemi affrontati. La trattazione supporta il Professionista nell’individuazione della tipologia di danno e dei presupposti per la richiesta di risarcimento, mediando concretamente tra teoria e pratica. Gianluca PascaleAvvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi ed articoli nei campi di diritto civile e di diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui: Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli – Bianco (Maggioli).
Gianluca Pascale | 2020 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento