Danno non patrimoniale: le tabelle 2018

Redazione 23/03/18
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Danno non patrimoniale: arrivano le nuove Tabelle di Milano

Sono state approvate le Tabelle 2018 del Tribunale di Milano per il calcolo e la liquidazione del danno non patrimoniale. L’osservatorio a ciò adibito dell’ufficio giudiziario lombardo ha comunicato lo scorso 14 marzo i nuovi parametri per la determinazione del danno, i quali sono interessati, in line a generale, da un innalzamento. In particolare, l’indennità giornaliera da inabilità assoluta viene riconosciuta ora in €.98,00 a fronte dei precedenti €.96,00. Anche il punto base di calcolo è aumentato dell’1,2%. Questi incrementi sono determinati dalle variazioni dell’indice Istat, intervenute fra il 2014 e il 2017, vale a dire dall’ultimo aggiornamento delle tabelle.

L’Osservatorio ha diffuso contestualmente quattro documenti orientativi in relazione a fattispecie peculiari di danno: danno da premorienza, danno terminale, danno da diffamazione e danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Il danno da premorienza e il danno terminale

Per quanto riguarda il danno da premorienza, si prevede un risarcimento basato sul dato medio annuale in applicazione delle tabelle milanesi, considerata anche l’aspettativa di vita e con possibilità di personalizzazione. Inoltre, per quanto attiene invece il danno terminale, sono previsti parametri diversi a seconda della durata del periodo di sofferenza e ciò in applicazione dei principi consolidatisi negli ultimi anni in seno alla giurisprudenza, che tende a distinguere le situazioni in base alla quantità di tempo in cui il soggetto mantiene una lucida coscienza della fine.

Il danno da lite temeraria

Per quanto riguarda il danno disciplinato dall’art. 96 c.p.c. e, più precisamente, in relazione alla somma equitativamente determinata cui la norma fa riferimento, si è prevista la possibilità di fissare dei parametri di determinazione della stessa, la quale potrebbe essere stabilita in base a quanto spetta al difensore a titolo di compenso professionale, con possibilità di aumento o diminuzione fino al 50%, a seconda della gravità dell’abuso. In tal modo, si rende ancor più lettera viva la richiamata disposizione e, più in generale, la fattispecie dei cosiddetti danni punitivi.

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