Danno patrimoniale di rilevante gravità: quando si configura?

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Quando è configurabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.? Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 22978 del 21-03-2024

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Indice

1. La questione: configurabilità dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.


La Corte di Appello di Napoli aveva parzialmente riformato una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di una persona imputata per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale (capo B) e di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose (capo C), ritenendo assorbita in quest’ultima condotta quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo A) e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull’aggravante dei più fatti di bancarotta e sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
In particolare, la Corte di merito aveva riqualificato il reato di cui al capo B) quale bancarotta documentale semplice e lo aveva dichiarato estinto per prescrizione, escludendo la continuazione e l’aggravante dei più fatti di bancarotta, e ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, provvedendo a ridurre la pena.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente l’aggravante in virtù del mero ammontare del passivo, fallimentare piuttosto che considerando la sola diminuzione patrimoniale conseguente alla condotta di bancarotta. Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017), fermo restando che l’entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale aveva, invece, fatto riferimento alla mera differenza tra il passivo, pari a mezzo milione di euro, e l’attivo fallimentare, insussistente a seguito del deterioramento dei beni, senza chiarire le ragioni per le quali l’intero ammontare del passivo fallimentare sarebbe derivato dalle condotte ascritte all’imputato e senza quantificare il valore dei beni oggetto di deterioramento o la misura dell’aggravamento del dissesto in conseguenza della condotta di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 219, primo comma, legge fallimentare, si configura solo se un fatto di bancarotta di rilevante gravità, relativo al valore dei beni sottratti, causa un danno patrimoniale ai creditori di entità altrettanto grave.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare quando può ritenersi sussistente siffatta aggravante speciale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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