di Roberto Lozupone, avvocato in Roma. e-mail home-page
Il danno patrimoniale ingiusto è costituito dalla lesione di interessi economici che il soggetto danneggiato subisce in conseguenza dell’altrui atto o fatto che costituisca titolo di responsabilità alla luce dei principi propri di ciascun ordinamento: ne consegue che, più si amplia l’area del danno ingiusto (conseguentemente ampliando l’area dell’illecito), più si protegge il soggetto di diritto mediante l’applicazione dell’obbligo risarcitorio [ 1 ].
Il comportamento dannoso dev’essere legato alla produzione dell’evento dal cd. nesso di causalità, ossia dev’essere stato causa efficiente dell’effetto dannoso, deve averlo provocato.
Tralasciando la stratificazione delle varie teorie che hanno tentato di definire entro precisi limiti l’area del danno-effetto (dalla teoria della condicio sine qua non, a quella della cd. regolarità causale [ 2 ] ) la dottrina e la giurisprudenza si sono attestate sulla definizione di danno risarcibile come danno costituito dalla realizzazione di un rischio normalmente connesso con il comportamento (atto o fatto) illecito [ 3 ], intendendo per normali anche i danni (cd. mediati o indiretti) che – sia pure in presenza di circostanze eccezionali – costituiscono secondo il comune giudizio (di verosimiglianza) la conseguenza ordinaria di un dato comportamento illecito.
Per cui la responsabilità civile non si estende agli effetti che si siano verificati per il concorso o l’intervento di cause eccezionali, le quali abbiano determinato una gravità del danno in enorme sproporzione con la gravità dell’illecito.
Ora, dal momento che la fisionomia del danno risarcibile si articola (art. 1223 c.c.) nelle 2 sottocategorie normative del danno emergente (inteso come “violazione dell’interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto e alla conservazione degli altri beni che integrano in atto il suo patrimonio” [ 4 ] ) e del lucro cessante (che “s’identifica con quell’incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe conseguito mediante l’utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso ovvero mediante la realizzazione del contratto risoluto” [ 5 ] ), è naturale che la tutela risarcitoria non si arresti alla reintegrazione della lesione o pregiudizio subiti da un bene concreto, sensibile, tangibilmente ricompreso nel patrimonio “reale” del danneggiato (quale ad es. il vetro infranto o l’auto incidentata), ma si estenda ad ulteriori categorie di beni la cui presenza non è altrettanto fisicamente percepibile dall’interessato, ma che per il diritto costituiscono situazioni giuridiche soggettive concretamente protette dall’ordinamento e non meno presenti nel patrimonio “giuridico” del danneggiato, sia come situazioni astratte (ossia non percepibili attraverso i sensi) che come stadi intermedi di un processo evolutivo avente come risultato finale la produzione di un bene materiale (una res, una utilitas, un profitto etc…).
In questi casi la tutela risarcitoria ha per oggetto, ancor prima che un bene inteso in senso materiale, un bene giuridico.
Pertanto se le tipologie di interessi tutelati attraverso il risarcimento del danno possono essere immediatamente ricondotte alla categoria del diritto assoluto (in particolare diritto di proprietà e diritti della personalità) in quanto tipologia di danno statisticamente più frequente , altre e nuove categorie di beni la cui lesione deve intendersi risarcibile sono state individuate attraverso la più recente opera di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale.
Tra le altre si possono menzionare la lesione del diritto di credito, che può attuarsi – a determinate condizioni – nel caso di uccisione o ferimento del debitore ad opera di un terzo.
Oppure il caso di induzione all’inadempimento (ad es. mediante storno di dipendenti), o – in caso di doppia alienazione immobiliare – la trascrizione tempestiva da parte del secondo acquirente in mala fede. Più discutibile è invece l’ipotesi di pregiudizio patrimoniale conseguente alla cd. seduzione mediante promessa di matrimonio.
Una particolare propensione ad ampliare la sfera del danno risarcibile al di là della dimensione strettamente attuale del patrimonio del danneggiato la si riscontra nella prospettazione di un’ipotesi risarcitoria nel caso di lesione di un’aspettativa di fatto, nonché nel caso di danno patrimoniale da diffusione di informazioni inesatte, soprattutto qualora le stesse inducano il danneggiato a stipulare contratti a condizioni che – diversamente – avrebbe rifiutato. In questa direzione si è giunti perfino a configurare un’autonoma ipotesi di danno all’integrità del patrimonio in caso di lesione al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento delle attività negoziali relative alla conservazione dei propri beni [ 6 ].
In questa prospettiva appare allora particolarmente interessante la prospettazione di un danno da perdita di chance, che si verificherebbe nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici. La configurazione di questa categoria giuridica è dovuta soprattutto all’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica, e la sua ammissibilità – dopo qualche iniziale tentennamento – è ora pacificamente condivisa: se infatti un ventennio fa alcune pronunzie di merito sostenevano che “Non e’ risarcibile il danno derivante da perdita di una chance, in quanto trattasi di un danno meramente potenziale, non sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile ne’ di valutazione, ne’ di liquidazione equitativa” (Trib.Roma 24.11.78) , oggi la stessa Corte di Legittimità riconosce che “La cosiddetta perdita di chance costituisce un’ ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’ un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.” (Cass. 25.9.98 n. 9598).
Pertanto la dimostrazione di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance (che deve essere attuale ed effettiva) costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento: pertanto è necessario “provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita” (Cass. 2.12.96 n. 10748). E’ evidente come in questo caso il giudice debba formulare un giudizio di carattere prognostico sulla concreta possibilità che aveva la chance (mi sia perdonato il gioco di parole!) di tramutarsi in realtà: peraltro non ci si può accontentare della “ragionevole certezza dell’esistenza di una non trascurabile probabilità favorevole (non necessariamente superiore al 50%)” (Cass. 22.4.93 n. 4725), posto che il ritenere probabilmente certa l’esistenza di una probabilità (la chance) equivale alla affermazione di una probabilità di secondo grado (il che forse costituisce un’astrazione un po’ troppo ardita per trovare cittadinanza in una dimensione giuridica quale la responsabilità patrimoniale, assolutamente votata alla concretezza).
La valutazione della chance in termini di effettività deve dunque tener conto anche delle possibilità di cui godevano i soggetti concorrenti con il danneggiato (cfr. Cass. 19.2.92 n. 2074) ed aventi analoghe o comparabili possibilità di successo, e non può pertanto ridursi a tutela di una mera aspettativa di fatto (Cass. 5.3.93 n. 2667), ma deve essere valutata sulla base delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato (Trib. Monza 21.2.92): in sostanza la chance dev’essere già esistente nel patrimonio del danneggiato al momento del verificarsi dell’illecito (cfr. Cass. 19.11.83 n. 6906).
Se dunque il potenziale della chance può esser valutato anche (e soprattutto) in base ad un giudizio presuntivo o prognostico (calcolo delle probabilità) , la difficoltà di provare l’esistenza della possibilità di successo non può essere superata ricorrendo ad un giudizio di carattere equitativo ex art. 1226 c.c. “atteso che l’ applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l’ esistenza di un danno risarcibile” (Cass. 24.1.92 n. 781).
Viceversa la liquidazione del danno – che deve avvenire in funzione della possibilità che aveva il danneggiato di conseguire il vantaggio sperato, ad esempio applicando alla valutazione economica di quel vantaggio un coefficiente di riduzione che tenga conto di quelle probabilità (cfr. Cass. 22.4.93 n. 4725) – può avvenire su base equitativa, posta la naturale difficoltà di provare il preciso ammontare del pregiudizio economico dovuto alla perdita della chance.
In giurisprudenza, si segnala:
La cosiddetta perdita di “chance” costituisce un’ ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d’ un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.
Cass. 25-09-1998 n. 9598
In tema di risarcimento danni, la statuizione di condanna alla demolizione di un immobile pronunciata, con efficacia di giudicato, nei confronti del proprietario frontista consente, “ex se”, la corretta individuazione dell’ oggetto del danno, che si caratterizza in termini di certezza, attualità, permanenza, valutabilità economica per equivalente (secondo il criterio soggettivo “dell’ id quod interest”), risultando l’ interesse del danneggiato compiutamente specificato sia dalla regiudicata, sia dalle pregresse vicende da cui tale giudicato ebbe a derivare. Poiché la peculiare natura del pregiudizio “de quo” (mancata demolizione di un edificio per l’ impossibilità di porre in concreta esecuzione il relativo giudicato alla stregua di fatti sopravvenuti e relativi a terzi estranei) rende impervia la prova del suo preciso ammontare economico (anche sotto il profilo della perdita di chance e dell’ amenità dei luoghi), è legittimo il ricorso, da parte del giudice di merito, ad una autonoma valutazione equitativa, ancorata a parametri fondati “sull’ id quod interest”, qualora quelli indicati dalla parte danneggiata risultino inidonei ed errati, mentre deve ritenersi contraria a diritto una decisione di “non liquet”, da parte di quel giudice, fondata sulla asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’ attore, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta illecita causativa di danno ingiusto e di conseguente richiesta risarcitoria relativa ad una “certa res lesiva”.
Cass 11-11-1997 n. 11126
Al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance è necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta; pertanto, ove il lavoratore agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mutamento delle mansioni e consistente nel mancato conseguimento di un vantaggio di carriera connesso ad una valutazione comparativa di candidati, deve provare che la valutazione vi è stata e che egli, se non fosse intervenuto l’ illegittimo mutamento di mansioni, avrebbe avuto possibilità non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati.
Cass. 2-12-1996 n. 10748
Nel caso in cui il datore di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l’ iscrizione per un certo numero di anni nell’ albo professionale degli avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto – avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi – il secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno – equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una “chance”, essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto – in base anche all’ esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro – alla sua assunzione.
Cass. 25-09-1996 n. 8470
Nell’ ipotesi di inadempimento del datore di lavoro che abbia comportato la perdita della “chance” di promozione, il danno risarcibile al lavoratore va ragguagliato alla probabilità di conseguire il risultato utile – al qual fine è sufficiente la ragionevole certezza dell’ esistenza di una non trascurabile probabilità favorevole (non necessariamente superiore al cinquanta per cento) – e può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che tenga conto di quella probabilità, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non può esaurirsi nell’ apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equità della determinazione adottata.
Cass. 22-04-1993 n. 4725
In tema di procedure concorsuali di promozione, il lavoratore, che, ai fini del risarcimento del danno, lamenta la cosiddetta perdita di “chance”, non può limitarsi ad allegare una generica inadempienza del datore di lavoro agli obblighi di correttezza e buona fede nella valutazione dei titoli degli aspiranti alla promozione, ma deve specificare gli elementi di fatto indicativi di tale violazione; con la conseguenza che, rispetto alla domanda risarcitoria del lavoratore fondata sull’ assunto della sopravvalutazione di titoli altrui, la successiva deduzione (del medesimo lavoratore relativa al mancato possesso, da parte di alcuni promossi, del titolo di studio all’ uopo richiesto soggiace al divieto dello “ius novorum” in appello (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.), risolvendosi non in una mera difesa ma in un ampliamento del fatto costitutivo della domanda, (ampliamento) precluso, in quanto esorbitante dalla “emendatio libelli”, anche nel giudizio di primo grado.
Cass. 11-06-1992 n. 7210
In tema di procedure concorsuali nell’ impiego privato, nel caso in cui il dipendente, lamentando l’ irregolare e non corretto svolgimento delle procedure di selezione, chieda il riconoscimento del proprio diritto alla promozione e la condanna dal datore di lavoro al risarcimento del danno, sono configurabili due domande autonome (ancorché fondate sugli stessi fatti), delle quali solo la prima esige l’ integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; ne consegue che, ove il giudice abbia pronunciato solo sulla domanda risarcitoria, è irrilevante la mancata integrazione del contraddittorio predetto, restando altresì esclusa la configurabilità del vizio di extrapetizione per avere la sentenza determinato l’ entità del danno risarcibile con riguardo alla perdita non della promozione ma della possibilità di conseguirla, ferma peraltro la necessità che la cosiddetta chance sia apprezzata confrontando la posizione del detto dipendente con quella di tutti i dipendenti che lo hanno preceduto in graduatoria, ancorché non promossi.
Cass. 19-02-1992 n. 2074
Ove il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ obbligo di osservare, nell’ espletamento di procedure concorsuali di promozione, criteri di correttezza e buona fede, e costituito dalla privazione della possibilità di vincere il concorso, la dedotta perdita di una “chance” configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’ art. 1226 cod. proc. civ., atteso che l’ applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l’ esistenza di un danno risarcibile, ed è diretta a sopperire all’ impossibilità di provare l’ ammontare preciso del danno.
Cass. 24-01-1992 n. 781
Nel rapporto di lavoro privato, in caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall’ altro, la perdita di “chance”, cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, costituiscono domande diverse, non ricomprese l’ una nell’ altra, in relazione alla diversità dei fatti e circostanze da cui desumere l’ entità della probabilità per l’ interessato di vincere il concorso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata promozione, per difetto di prova di un sicuro nesso causale tra esclusione dal concorso e mancata promozione, e aveva rilevato l’ impossibilita di liquidare un danno equitativamente determinato, per la mancata richiesta di un risarcimento del danno da perdita di “chance” e la omessa allegazione dei relativi specifici presupposti).
Cass. 10-11-1998 n. 11340
Anche ove la disciplina collettiva in tema di promozioni non preveda un onere di motivazione a carico del datore di lavoro, si deve riconoscere che, almeno in sede giudiziale, di fronte a precise deduzioni del lavoratore ricorrente (che sin dall’atto introduttivo ha indicato i nomi di coloro che, a suo parere, gli erano stati preferiti ingiustamente ed ha focalizzato l’attenzione sui requisiti degli incarichi, delle note di qualifica e dell’anzianità’) il datore di lavoro convenuto sia tenuto ad illustrare le ragioni in base alle quali e’ stato possibile superare le differenze che, in relazione ad alcuni criteri individuati dal contratto collettivo, sussistevano a favore del ricorrente, onde consentire al giudice di verificare che la scelta sia stata effettivamente compiuta in base ai criteri contrattuali. Nell’ipotesi di promozione a scelta il danno consiste nella perdita di “chance”, cioè’ nella perdita di possibilita’ di essere promosso. Conseguentemente, per la liquidazione occorre prendere come base la differenza di retribuzione risultante tra la categoria nella quale e’ inquadrato il lavoratore e quella nella quale sarebbe transitato in caso di promozione ed applicare ad essa una percentuale ragguagliata alla possibilita’ di promozione del dipendente.
Pret. Roma 16 marzo 1993
Il risarcimento di una legittima aspettativa non significa affermare la risarcibilita’ di una posizione soggettiva di minore consistenza rispetto al diritto soggettivo, bensi’ la risarcibilita’ del danno futuro; la c.d. perdita di una “chance” come perdita di una possibilita’ attuale, come lesione di un diritto e non di una mera aspettativa di fatto.
Cass. Sez. Un. 5 marzo 1993 n. 2667
Nell’ipotesi di inadempimento del datore di lavoro che abbia comportato la perdita della chance di promozione, il danno risarcibile al lavoratore va ragguagliato alla probabilita’ di conseguire il risultato utile – al qual fine e’ sufficiente la ragionevole certezza dell’esistenza di una non trascurabile probabilita’ favorevole (non necessariamente superiore al cinquanta per cento) – e puo’ essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione che tenga conto di quella probabilita’, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa, la quale esige una congrua ed adeguata motivazione, che non puo’ esaurirsi nell’apodittica e tautologica affermazione della giustezza od equita’ della determinazione adottata.
Cass. 22 aprile 1993 n. 4725
La perdita di “chance” da parte del corridore automobilistico professionista, escluso dalle competizioni sportive dalla sua stessa scuderia, costituisce un danno concreto ed attuale, e non meramente potenziale. La “chance, in quanto entita’ patrimoniale a se’ stante, dotata di una propria autonomia economica, va valutata sulla base di criteri prognostici basati sulle concrete e ragionevoli possibilita’ di risultato, deducibili dai risultati sportivi precedenti e dagli obblighi contrattuali assunti.
Trib. Monza 21 febbraio 1992
In caso di risarcimento del danno richiesto da uno studente per perdita di chance causata dalle conseguenze di un incidente stradale, ai fini della liquidabilita’ di tale danno non e’ sufficiente la probabilita’ che esso si verifichi, essendo necessario che si sia concretamente prodotto.
Trib. Lucca 26 settembre 1990
La perdita della possibilita’ di conseguire un risultato utile (chance) configura una lesione del diritto all’integrita’ del proprio patrimonio, la cui risarcibilita’ e’ conseguenza del verificarsi di un danno emergente da perdita di possibilita’ attuale e non di un futuro risultato utile. Tale danno va liquidato assumendo come parametro di valutazione l’utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilita’ di conseguirlo, o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (nella specie, la banca convenuta aveva elevato per errore il protesto di un assegno dell’attore, revisore dei conti, circostanza che causava l’interruzione da parte di una societa’ delle trattative per la conclusione di un contratto di collaborazione professionale con l’attore stesso).
C. App. Roma 17 febbraio 1988
Nell’ambito del risarcimento del danno provocato da un fatto illecito, la perdita di una chance (nella fattispecie derivante dalla mancata esecuzione di un contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa a seguito di sinistro stradale) trova ristoro come danno indiretto a titolo di lucro cessante.
Trib. Forli’ 5 dicembre 1989
Poiche’ il concetto di perdita e di guadagno di cui all’art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilita’ economicamente valutabile, e’ risarcibile il danno derivante dalla perdita di una “chance”, gia’ esistente nel patrimonio dei dipendenti al momento del comportamento illecito dell’azienda, ed idonea a produrre anche solo probabilmente e non con assoluta certezza un determinato reddito. (Nella specie, l’azienda, non sottoponendo gli autisti, avviati dall’ufficio di collocamento in base a richiesta numerica, alle rimanenti prove di cultura elementare e di guida, aveva sottratto loro la possibilita’ di conseguire il risultato utile consistente nell’assunzione; la Corte ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva aprioristicamente negato le possibilita’ di risarcimento).
Cass. 19 novembre 1983 n. 6906
Non e’ risarcibile il danno derivante da perdita di una “chance”, in quanto trattasi di un danno meramente potenziale, non sicuramente dimostrato e come tale non suscettibile ne’ di valutazione, ne’ di liquidazione equitativa, (Nella specie il danno di cui si chiedeva il risarcimento consisteva nella mancata sottoposizione di autisti alle prove propedeutiche dal cui, anche solo eventuale, superamento sarebbe derivata l’assunzione).
Trib. Roma 24 novembre 1978
Altra casistica giurisprudenziale:
Secondo Cass. 10 gennaio 1994 n. 158 dev’essere affermato il diritto al risarcimento del danno per il dipendente pretermesso, ove questi fornisca la prova della sussistenza di un nesso causale tra l’inadempimento del datore di lavoro e la sua mancata promozione.
Cass. 9 aprile 1993 n. 4295 richiede inoltre la prova della violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ obbligo di osservare criteri di correttezza e buona fede nell’ espletamento del concorso, in danno del concorrente o del lavoratore, che sia stato escluso dalla procedura ovvero si sia visto immotivatamente attribuire punteggi inferiori, nonché dell’ inadempimento ai doveri di obiettività nella valutazione.
Il danno da perdita di chance può essere determinato applicando al parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero state percepite un coefficiente di riduzione che tenga conto delle probabilità di promozione che il concorrente aveva prima della selezione, oppure, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 17 aprile 1990 n. 3183; Cass. 1 aprile 1987 n. 3139) : in tal caso il giudice deve indicare gli elementi considerati ai fini della liquidazione (quali la posizione corrispondente ai soli punteggi fissi, lo scarto più o meno ampio rispetto ai candidati con punteggio fisso inferiore, la distribuzione più o meno uniforme dei punteggi discrezionali), in modo da rendere ragione del valore attribuito, sia pure orientativamente, alla probabilità di promozione rispecchiata dal coefficiente adottato (Cass. 29 aprile 1993 n. 5026).
Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad una mancata promozione “a scelta” (e cioè secondo criteri almeno in parte discrezionali) in una banca, per violazione delle regole di buona fede e correttezza contrattuale, non presuppone necessariamente l’accertamento del diritto alla promozione, ossia la certezza che il rispetto di dette regole avrebbe comportato la promozione, potendo essere basato anche sul solo accertamento del nesso di causalità tra la violazione di dette regole e la perdita della possibilità di promozione. Ove venga accertata unicamente la sussistenza di tale nesso, l’ ammontare del danno subito dal lavoratore non può però corrispondere automaticamente alle maggiori somme che questi avrebbe percepito se fosse stato promosso, ma può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’ art. 1226 c.c., atteso che in tale ipotesi sono risarcibili non già le conseguenze della mancata promozione ma unicamente quelle consistenti nella perdita della possibilità di promozione: Cass. 15 marzo 1996, n. 2167 .
Secondo Cass. 15 marzo 1996 l’ammontare del danno subito dal lavoratore non può corrispondere automaticamente alle maggiori somme che questi avrebbe percepito se fosse stato promosso, ma può essere liquidato in via equitativa con riferimento alle conseguenze subite a causa della perdita della possibilità della promozione.
Cass. 19 dicembre 1985 n. 6506 ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno di un lavoratore il quale, dopo aver superato la prova scritta di un concorso bandito dall’ ENEL, era stato illegittimamente escluso alla prova orale.
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
1) cfr. Gazzoni, Manuale Diritto Privato, 199, p. 673;
2) esemplare in questo senso la trattazione su Fiandaca-Musco, Diritto Penale – parte generale, 1989, p. 137 e segg.;
3) cfr. Perlingieri, Codice Civile Annotato, 1991, Art. 1223, p. 50;
4) Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm.Cod.Civ. Scialoja-Branca, 1970, p.236;
5) Bianca, op.cit., p. 260;
6) per tutte queste ipotesi, v. l’ampio excursus di Gazzoni, op.cit., p. 673 e segg.;
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