La domanda di risarcimento del danno per perdita di chances di sopravvivenza deve essere specificatamente formulata. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Indice
1. I fatti: perdita di chances di sopravvivenza
Gli eredi di una paziente morta presso l’Ospedale di Cassino, formulavano dinanzi al Tribunale di Frosinone una domanda nei confronti del predetto nosocomio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti per la perdita del rapporto parentale, ivi compresi i danni non patrimoniali iure hereditatis (quindi trasmessi dalla congiunta a seguito del suo decesso).
Secondo i predetti attori, infatti, la morte della parente era da imputarsi alle condotte colpose ascrivibili al personale sanitario della struttura sanitaria convenuta e a quelle di un altro ospedale locale dove la paziente era stata ricoverata.
La struttura sanitaria convenuta si costituiva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto per l’insussistenza dei profili di responsabilità sanitaria nonché per la carenza di titolarità degli attori al risarcimento del danno richiesto.
Durante il giudizio, il giudice autorizzava lo svolgimento di una CTU, dalla quale emergevano profili di responsabilità a carico dell’Ospedale di Cassino nonché di altre due strutture sanitarie dove era stata la paziente (una dove era stato eseguito l’intervento chirurgico di stenosi lombare e l’altra dove la paziente aveva contratto un’infezione ospedaliera). Secondo il perito nominato dal giudice, sia l’infezione che le complicanze verificatesi dopo l’intervento chirurgico e mal gestite dalle strutture sanitarie hanno concorso in egual misura, non alla morte della paziente, ma alla perdita di chances di sopravvivenza. In particolare, secondo il perito, se la paziente avesse ricevuto un trattamento idoneo dalle predette strutture sanitarie, avrebbe potuto avere delle chances di sopravvivenza o un risultato migliore di circa il 35 % – 40%. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024
58.90 €
2. Le valutazioni del Tribunale
Il Tribunale di Frosinone ha rigettato la domanda degli attori, ritenendo che la medesima riguardasse soltanto il danno da perdita del rapporto parentale (ritenuto insussistente) e che pertanto non fosse stata formulata una domanda di risarcimento del danno da perdita di chances (che invece è emersa nel giudizio).
Preliminarmente, il giudice ha affermato la sussistenza di una responsabilità di natura extracontrattuale a carico della struttura sanitaria convenuta per gli eventi di malpractice medica, mentre ha escluso la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale in quanto il CTU non ha rivenuto un nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario dell’ospedale e il decesso della paziente.
Conseguentemente, in base alle risultanze della CTU, il giudice ha ritenuto sussistenti nel caso di specie soltanto profili riconducibili alla perdita di chances, che è un danno trasmissibile iure hereditatis.
Secondo il Giudice, infatti, la chance non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.
In altri termini, la perdita di chance è una voce autonoma di danno patrimoniale, cioè di un danno ad un bene della vita, che è presente nel patrimonio del soggetto che subisce l’illecito nel momento in cui l’illecito si verifica. Tale danno va commisurato non alla perdita del risultato, bensì alla possibilità di conseguire un risultato positivo.
Nel campo della responsabilità medica, in particolare, la perdita di chances è legata alla menomazione delle possibilità di sopravvivenza o di guarigione del paziente ovvero alla limitazione della qualità di vita.
Dopo l’inquadramento della fattispecie all’interno del danno da perdita di chances, il giudice ha valutato se nel caso di specie vi fosse il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno da perdita di chance.
A tal proposito, il giudice ha ricordato che, oggi, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la prova di tale nesso causale deve essere fornita dimostrando che vi è una probabilità considerevole e non trascurabile: in altri termini, chi agisce in giudizio deve dimostrare l’esistenza di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile.
Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, quindi anche tramite la prova presuntiva.
Potrebbero interessarti anche:
3. La decisione del Tribunale
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale è poi passato all’esame del caso di specie.
In particolare, il Tribunale ha rilevato come la chance perduta è intesa come la possibilità per la paziente (che aveva 71 anni al momento del decesso) di sopravvivere più a lungo qualora il trattamento medico fosse stato adeguato.
Ebbene, la CTU medico-legale eseguita in corso di causa ha accertato che vi era una probabilità del 35% – 40% per la paziente di avere un risultato migliore (se le cure fossero state adeguate).
Sussisterebbe quindi una probabilità non trascurabile: cioè una chance che è stata persa.
Tuttavia, secondo il giudice, il problema è che non è possibile riconoscere agli attori tale tipo di danno (cioè da perdita di chances).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (di guarigione di un prossimo congiunto, a causa di una negligente condotta del medico che l’ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Frosinone, invece, gli attori non hanno formulato in maniera esplicita una domanda in merito al danno da perdita di chances. Infatti, gli attori hanno chiesto anche il risarcimento dei danni iure hereditatis, categoria generale nella quale rientra anche la perdita di chances così come altre tipologie di danno (come il danno terminale o catastrofale), ma non hanno chiesto in maniera specifica il riconoscimento di detto danno.
Secondo il Tribunale, inoltre, la domanda di risarcimento di tutti i danni iure hereditatis (cioè trasmessi per via ereditaria dalla paziente) è stata formulata insieme a quella principale del danno parentale (non invece in via subordinata o in via alternativa). Ciò è certamente incompatibile con la specificità che deve avere la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, che è diversa e distinta da quella per il danno parentale.
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale di Frosinone ha rigettato la domanda degli attori.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento