Danno da perdita del rapporto parentale, spetta anche senza legame di sangue

Redazione 29/08/18
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Basta una stabile relazione affettiva

Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relaziona a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva . E ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non abbia alcun vincolo di consanguineità naturale, ma che abbia comunque con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nello stesso, quel sentimento di protezione e di sicurezza insito – nel caso di specie – nel rapporto padre-figlio.

.. non necessariamente in caso di morte

Detto tipo di danno, inoltre, deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi causa interrompa il rapporto, che non deve  essere necessariamente la morte del padre (sempre in riferimento al caso de quo) .

La vicenda  esaminata dalla Cassazione

E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 20835 del 21 agosto 2018, in ordine ad una controversia ove una madre aveva convenuto in giudizio un’Azienda Ospedaliera, onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio a seguito dell’errata esecuzione dell’esame del DNA. Mentre inizialmente era stato accertato che il padre del bambino fosse un uomo con cui, per alcuni anni, la donna aveva intrattenuto una relazione, a seguito di ulteriore esame, ed a distanza di anni,  era stato poi constatato come quest’ultimo non fosse il vero padre.

La donna, giungendo sino in Cassazione, contestava la sentenza con cui la Corte d’Appello, pur riconoscendo il legame affettivo da parte del bambino verso il presunto padre, aveva tuttavia negato la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale (tra il bambino ed il presunto padre), per la ragione che quest’ultimo fosse ancora vivente e non legato al minore da alcun effettivo vincolo di sangue.

Secondo la Cassazione, la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta nel senso che il danno da perdita del rapporto parentale spetta quando vi sia la rottura di un rapporto instaurato anche con soggetto non consanguineo, ma che rappresenti per il danneggiato – come nella specie – la identica figura del padre, e che la lesione del rapporto parentale può essere determinata anche da un evento diverso dalla morte.

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