Indice
1. La disciplina giuridica
Il danno per vacanza rovinata è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile. Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. ll danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona. In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti. In più, per garantire la trasparenza della condizione dei pacchetti vacanza, la Direttiva Europea 2015/2302, entrata in vigore il 1° Luglio 2018, ha previsto l’obbligo per organizzatore e venditore di fornire prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard contenente una serie di informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti.
2. Onere della prova
Trattandosi di un inadempimento del tour operator, il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad un risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto, in quanto il contratto di acquisto del viaggio è stato stipulato in vista di una utilità come il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana. Il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.
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3. Come ottenere il risarcimento?
Al verificarsi di un disservizio direttamente sul posto di vacanza, è opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” tramite un modulo, che si può trovare in allegato, chiedendo il relativo indennizzo. Si consiglia, inoltre, di allegare alla richiesta le prove dei disservizi subiti anche tramite fotografie, filmati e testimonianze, conservando altresì documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.
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Se questo metodo non ottenesse il risultato, il danneggiato potrà ricorrere ad una risoluzione stragiudiziale, cercando aiuto presso un’associazione di consumatori, o ad un arbitrato, presso la Camera di Commercio della provincia di residenza.
Infine, esiste l’opzione di far valere le proprie ragioni davanti al giudice di pace (per pretese inferiori ai 5000 euro) o davanti alla giurisdizione ordinaria (per pretese superiori), ma attenzione ai termini di prescrizione. Essi ammontano ad anno dal rientro dalle vacanze per danni diversi a quelli alla persona e tre anni per danni alla persona: se tuttavia l’inadempimento riguarda i servizi di trasporto, il termine scenderà a 12 o 18 mesi rispettivamente.
4. Come viene quantificato
Stabilita la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata, occorre verificare in che modo esso posso essere concretamente quantificato. L’orientamento, ormai consolidato, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ritiene che la quantificazione deve avvenire in senso equitativo, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi. È bene precisare, inoltre, che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore. Pertanto spetterà al giudice, caso per caso, individuare il superamento o meno di tale soglia, costituita dalla finalità turistica.
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